SERVIZI
ABITATIVI A CANONE CONVENZIONATO IN LOMBARDIA - CRITERI DI
ACCESSO AL FONDO REGIONALE - OBBLIGO DI
SOTTOSCRIZIONE DELLA CONVENZIONE ENTRO SETTEMBRE 2011
E’ stata pubblicata sul Bollettino
Ufficiale di Regione Lombardia (Serie Ordinaria n. 34 del 24 agosto 2011) la
Deliberazione di Giunta Regionale n. IX/2159 del 4 agosto 2011, con la quale si
approvano significative modifiche allo schema di convenzione tipo per l’attuazione
dei Servizi Abitativi a Canone Convenzionato, nonchè
ai criteri per l’accesso dei soggetti attuatori al relativo fondo regionale.
L’intervento normativo estende l’ambito
di applicazione delle agevolazioni dalla sola locazione trentennale nell’ambito
di interventi di nuova costruzione, alla locazione per almeno otto anni collegata
ad un patto di futura vendita, anche in caso di alloggi già realizzati o in
pronta consegna ed invenduti.
I soggetti interessati devono convenzionarsi
con Regione Lombardia e Comune competente per territorio entro la fine del mese
di settembre 2011: una volta sottoscritta la convenzione, dovranno attendere l’apertura
del bando (con procedura "a sportello") per l’accesso al fondo, prevista
in autunno.
Di seguito una sintesi relativa alla
disciplina dei Servizi Abitativi a Canone Convenzionato (in breve SACC).
Tipologia
di intervento e condizioni di accesso
I SACC prevedono la possibilità di
accesso a finanziamenti pubblici da parte di operatori che mettano a
disposizione di determinate categorie di beneficiari quote di alloggi in
locazione permanente per un periodo di almeno trent’anni, oppure in locazione
per almeno 8 anni collegata ad un patto di futura vendita vincolante per
entrambe le parti.
Possono accedere al fondo gli
operatori con sede operativa in Lombardia, in possesso di determinati requisiti
e in regola sotto il profilo contributivo e assistenziale: per presentare
domanda di accesso al fondo regionale SACC, i soggetti interessati devono
necessariamente aver sottoscritto, nel corso dei dodici mesi precedenti, una
convenzione con Comune e Regione.
Risorse
disponibili
È stato costituito un fondo volto a
sostenere finanziariamente i soggetti attuatori di SACC, fondo la cui
disponibilità effettiva, al 31 dicembre 2010, era di circa 18,6 milioni di
Euro. Il 60% delle risorse disponibili su base annuale è riservato alla
locazione trentennale, il restante 40% al patto di futura vendita.
Interventi
ammissibili
Interi edifici o gruppi di alloggi, di
nuova costruzione oppure già ultimati, che rispondano a determinati requisiti
prestazionali (che variano per gli interventi con data di inizio lavori nel
triennio 2005-2007, rispetto agli interventi avviati
dopo il 1° gennaio 2008). In ogni caso l’intervento deve essere almeno in
classe energetica C, e non deve essere ubicato in un comune classificato a fabbisogno
abitativo basso (in base al Programma Regionale per l’Edilizia Residenziale
Pubblica). In caso di alloggi da offrire in locazione con patto di futura
vendita, è previsto un numero minimo di tre unità abitative. Sono ammessi
alloggi con un massimo di cinque vani abitabili e con superficie commerciale
inferiore a 120 mq.
Intensità
di aiuto
Il contributo concesso all’operatore
convenzionato che accede al fondo SACC è parametrato
ad un costo convenzionale di intervento, determinato moltiplicando la superficie
commerciale dell’alloggio (in base alla definizione regionale) per un costo
unitario di 1.390 Euro/mq (che scendono a 1.250 Euro/mq nel caso di interventi
con inizio lavori nel triennio 2005-2007). In caso di
intervento di nuova costruzione, è possibile aggiungere al costo così
determinato anche il costo dell’area (o dell’immobile, in caso di
ristrutturazione totale).
L’agevolazione, erogata direttamente
all’operatore "a fondo perduto", è quindi così determinata:
-
in caso di locazione trentennale,
è pari al 35% del costo convenzionale dell’intervento (347,5 Euro/mq per
interventi iniziati dopo il 2008);
-
in caso di locazione con patto di
futura vendita, al 15% del costo convenzionale dell’intervento (208,5 Euro/mq).
In ogni caso, il contributo non può
superare la somma degli interessi corrisposti dall’impresa sulla base del piano
di ammortamento del mutuo relativo all’investimento finanziato. In caso di
intervento non ultimato, il contributo viene erogato in due tranches:
50% all’inizio dei lavori, con saldo a seguito del collaudo. In caso di
locazione con patto di futura vendita, il contributo viene erogato a seguito
della stipula di ciascun contratto (che deve avvenire entro sei mesi dal
momento dell’accesso al fondo).
Destinatari
degli alloggi
L’individuazione dei destinatari,
salvo casi eccezionali (riserve di alloggi concordate con le amministrazioni
comunali), è effettuata dall’operatore, previa adeguata pubblicità dell’intervento.
I beneficiari devono avere un indicatore della situazione economica ISEE-ERP
non inferiore a 14.000 Euro e non superiore a 40.000 Euro; in particolari casi,
è possibile, in coerenza con il Testo Unico ERP (articolo 43, comma 2), elevare
il tetto massimo a 60.000 Euro, oppure, per determinate categorie di beneficiari,
utilizzare diversi indicatori e parametri per la determinazione della
situazione economica.
Locazione
Il canone di locazione corrisposto dai
beneficiari è pari al massimo al 5% del prezzo di cessione fissato a livello
comunale per gli alloggi in edilizia residenziale convenzionata, e comunque
inferiore a quello di mercato: sono escluse (tranne che per i posti letto, il
cui canone comprende anche le spese per l’erogazione di servizi e utilities),
le spese condominiali.
Locazione
con patto di futura vendita
Particolare attenzione merita questo
istituto atipico, per la prima volta disciplinato nella normativa lombarda. La "convenzione
tipo" fissa alcuni elementi fondamentali del contratto:
-
il canone annuo, che verrà
corrisposto durante la fase di locazione (in ogni caso, di durata non inferiore
ad 8 anni), non può superare il 5% del prezzo di cessione;
-
non meno del 70% del canone annuo
dovrà essere detratto dal prezzo finale di acquisizione, al termine della fase
di locazione;
-
all’atto della sottoscrizione del
contratto, il beneficiario anticipa una caparra confirmatoria
compresa tra il 5% e il 15% del prezzo base; che gli verrà scontata al momento
dell’acquisto;
-
il prezzo base di acquisto potrà
essere rivalutato ad un tasso predeterminato non superiore al 2% annuo: dal
valore finale così determinato, vanno scalati i canoni in conto prezzo, l’agevolazione
regionale e la caparra confirmatoria.
In caso di recesso unilaterale del
contratto, l’operatore trattiene la caparra e restituisce la quota in conto
prezzo del canone: può quindi restituire alla Regione il contributo, oppure
stipulare un nuovo contratto a un soggetto terzo alle medesime condizioni. In
casi eccezionali è prevista la possibilità di subentro.
Passaggi
operativi
Una volta raggiunto il
convenzionamento con Regione e Comune, l’operatore dovrà attendere l’apertura
del bando per l’accesso al fondo SACC. La sottoscrizione della presente
convenzione è condizione necessaria ma non sufficiente per l’accesso al fondo,
che - nonostante la formula "a sportello" del bando - è subordinato
all’esito positivo di un’istruttoria tecnico-formale e tecnico-finanziaria.
Comuni
della Provincia di Brescia interessati
Si rende disponibile in allegato
l’elenco dei comuni della Provincia di Brescia che rientrano nell’ambito di
applicazione del provvedimento.