MODALITA'
DI CONTROLLO DELLE AUTOCERTIFICAZIONI
In
relazione alle agevolazioni amministrative, in base alle quali è consentito in
sede di gara presentare dichiarazioni sostitutive di certificati o atti notori,
secondo quanto disposto dal D.P.R. 403/98 (pubblicato sul Notiziario n. 2/99),
il ministero della Funzione pubblica ha individuato con una circolare i settori
più "delicati" da tenere sotto controllo in via prioritaria da
assoggettare a verifiche e controlli a campione, tra cui le gare di appalto per
l'aggiudicazione di lavori pubblici. Alle amministrazioni viene richiesto di
privilegiare la tempestività dei controlli piuttosto che l'ampiezza dei
soggetti controllati. Le verifiche saranno comunque a campione. Per ora si
baseranno soprattutto su richieste dirette di un'amministrazione all'altra,
visto che ancora mancano molti collegamenti on line. Per accelerare i tempi di
risposta la Funzione pubblica chiede di utilizzare i mezzi più veloci (fax o
posta elettronica). Chi verrà sorpreso con una falsa autocertificazione verrà
escluso dalla gara e segnalato all'autorità giudiziaria.
PRESIDENZA
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI -
DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA
CIRCOLARE
N. 8/99
Oggetto:
Modalità di svolgimento delle procedure di controllo previste dall'art. 11 del
Dpr 20 ottobre 1998, n. 403 "Regolamento di attuazione degli articoli 1, 2
e 3 della legge 15 maggio 1997, n. 127 in materia di semplificazione delle
certificazioni amministrative
Premessa
Ai
fini della piena attuazione delle disposizioni della legge 15 maggio 1997, n.
127 e del Dpr 20 ottobre 1998, n. 403, in materia di semplificazione della
documentazione amministrativa, si ravvisa la necessità di fornire indicazioni
alle pubbliche amministrazioni per favorire il corretto svolgimento delle
procedure di controllo della veridicità delle dichiarazioni sostitutive.
1.
Tipologia dei controlli
Il
Dpr n. 403/1998, nel disciplinare la materia dei controlli, stabilisce all'art.
1, e. 3, che le amministrazioni che ricevono le dichiarazioni sostitutive
(amministrazioni procedenti) sono tenute ad effettuare idonei controlli, anche
a campione, sulle medesime ai sensi dell'art. 11 del regolamento medesimo.
I
controlli sulle autocertificazioni richiedono la collaborazione di
amministrazioni diverse da quella procedente. Le modalità di tale
collaborazione possono variare, dando luogo a due tipologie di controlli,
quelli diretti e quelli indiretti.
Sono
diretti i controlli che l'amministrazione procedente effettua accedendo
direttamente alle informazioni detenute dall'amministrazione certificante (per
es. mediante un collegamento informatico fra le rispettive banche dati).
I
controlli indiretti comportano, ogni volta che l'amministrazione procedente ha
necessità di effettuare una verifica su una o più autocertificazioni,
l'attivazione della amministrazione certificante affinché confronti i dati
contenuti nell'autocertifica- zione con quelli contenuti nei propri archivio
2.
Controlli diretti
Per
favorire una rapida conclusione dei procedimenti di controllo attraverso la
diretta acquisizione delle informazioni da parte delle amministrazioni
procedenti, il Dipartimento della funzione pubblica e l'Aipa provvederanno ad
accelerare le procedure per l'interconnessione telematica fra le
amministrazioni; il che consentirà di effettuare il controllo sulle
autocertificazioni mediante l'acquisizione diretta di informazioni da parte
dell'amministrazione procedente nei confronti di quella certificante.
3.
Controlli indiretti
Considerato
lo stato attuale delle interconnessioni telematiche tra pubbliche
amministrazioni risultano di fondamentale importanza i controlli indiretti,
quale sistema privilegiato di verifica della veridicità delle dichiarazioni
sostitutive. Di seguito sono riportate indicazioni sulle procedure di
svolgimento dei controlli indiretti che devono essere seguite dalle
amministrazioni procedenti e certificanti.
1.
Amministrazioni procedenti
I
controlli a campione sulle autocertificazioni devono essere attivati
immediatamente dopo la ricezione delle autocertificazioni.
Gli
esiti dei controlli effettuati dalla amministrazione procedente devono essere
resi pubblici e comunicati al Dipartimento per la funzione pubblica. Nel caso
di dichiarazioni mendaci, l'amministrazione procedente deve immediatamente
dichiarare decaduto dal beneficio il soggetto che ha dichiarato il falso e
trasmettere gli atti all'autorità giudiziaria ai sensi dell'art. 26 della legge
4 gennaio 1968, n. 15.
Le
amministrazioni procedenti dovranno stabilire le modalità e i criteri
attraverso i quali effettua re i controlli a campione attenendosi alle seguenti
indicazioni:
1.controllare
prioritariamente le autocertificazioni finalizzate ad ottenere benefici in
ambito sanitario, assistenziale, previdenziale, del diritto allo studio,
dell'edilizia agevolata e di ogni altra forma di agevolazione e sovvenzione,
nonché nell'ambito delle procedure di gara;
2.
nella effettuazione dei controlli, privilegiare la tempestività alla estensione
dei medesimi;
La
percentuale dei casi di autocertificazione da verificare è rimessa all'autonoma
determinazione delle singole amministrazioni anche in relazione alla rilevanza
degli effetti prodotti;
3.
gli esiti dei controlli devono essere tempestivamente resi noti.
Il
Dipartimento della funzione pubblica, attraverso l'Ufficio Ispettorato,
effettua ispezioni sull'intero territorio nazionale, al fine di verificare il
corretto svolgimento dei controlli ai sensi della normativa vigente e sulla
base delle indicazioni contenute nella presente circolare.
Il
Dipartimento della funzione pubblica per lo svolgimento delle verifiche si
avvarrà anche della collaborazione dei Difensori civici, delle Prefetture,
delle associazioni di tutela dei cittadini e di quelle di categoria.
Ogni
anno saranno effettuate non meno di 100 ispezioni presso le amministrazioni
pubbliche, anche su segnalazione dei soggetti precedentemente indicati. In
esito alle verifiche, il Dipartimento della funzione pubblica attiverà
tempestivamente tutti gli interventi sanzionatori nei confronti delle
amministrazioni inadempienti, secondo la normativa vigente. Inoltre, promuoverà
l'adozione di incentivi, per riconoscere e premiare l'impegno di dirigenti e
funzionari che si siano distinti per spirito di iniziativa, efficienza ed
efficacia nell'attuazione delle norme in materia di semplificazione della
documentazione amministrativa. Le migliori esperienze in materia di controlli
sulle autocertificazioni saranno oggetto di diffusione e di promozione come
modello per le altre amministrazioni.
2.
Amministrazioni certificanti
Le
amministrazioni certificanti sono tenute a rispondere tempestivamente alle
richieste di verifica avanzate dalle amministrazioni procedenti. Il mancato
riscontro alla richiesta di controllo delle dichiarazioni sostitutive
costituisce violazione dei doveri di ufficio. Anche attraverso lo strumento
della conferenza di servizi, potranno essere adottati protocolli di
comunicazione tra le amministrazioni procedenti e le amministrazioni
certificanti, diretti a promuovere canali di comunicazione "dedicati"
ai controlli sulle autocertificazioni, così da facilitare lo scambio di
informazioni.
Nello
scambio delle informazioni riguardanti i controlli sulle autocertificazioni le
amministrazioni dovranno ispirarsi a criteri di semplicità e immediatezza,
facendo ampio ricorso agli strumenti telematici, incluse le comunicazioni via
fax e posta elettronica. In ogni caso, le comunicazioni suddette dovranno
contenere l'indicazione, oltre che dell'esito del controllo, anche dell'ufficio
controllante, del responsabile del procedimento e della data.