AUTOTRASPORTO - NOVITÀ IN MATERIA DI FORMAZIONE PER IL CONDUCENTE
È stato pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale n. 192 del 19 agosto 2011 il decreto ministeriale 5 agosto 2011 che
modifica l’art. 13 del dm 16 ottobre 2009 in materia di formazione accelerata
per il conseguimento della Carta di Qualificazione del Conducente (CQC).
In particolare, a seguito delle
novità introdotte è possibile frequentare il corso di formazione periodica a partire
da diciotto mesi antecedenti la data di scadenza di validità della carta di
qualificazione del conducente, invece che nei dodici mesi fissati dalla
normativa previgente (comma 10, art. 13 DM 16/10/2009).
Come chiarito nel decreto stesso,
tale modifica si è resa necessaria a causa del fatto che il termine di dodici
mesi potrebbe non essere adeguato a soddisfare la domanda di formazione
periodica per i titolari di carta di qualificazione del conducente rilasciata
per documentazione.
Al riguardo, si ricorda che in
base al Decreto 22 ottobre 2010 - “Nuove disposizioni in materia di rilascio
della CQC” - le carte di qualificazione del conducente rilasciate per
documentazione sono valide fino al:
- 9 settembre 2013 in caso di
trasporto di persone
- 9 settembre 2014 in caso di
trasporto di cose.
Si evidenzia, inoltre, che
possono ottenere la carta di qualificazione del conducente è rilasciata, senza
obbligo di frequentare il corso di qualificazione iniziale e l’esame di
valutazione i seguenti soggetti (art. 3 Decreto 22/10/2010):
a) titolari di patenti di guida
rilasciata in Italia di categoria D o D+E, e del CAP
di tipo KD, non oltre la data del 9 settembre 2008;
b) titolari di patenti di guida
rilasciata in Italia di categoria C o C+E, non oltre
la data del 9 settembre 2009;
c) conducenti, dipendenti con la
qualifica di autista da un’impresa avente sede in Italia, titolari di patente
di guida rilasciata da Stato non appartenente all’Unione europea o allo Spazio
economico europeo, equivalente alle patenti di guida di categoria D o D+E e di certificati di abilitazione professionale
corrispondente al CAP di tipo KD, conseguiti entro la data del 9 settembre
2008;
d)
conducenti, dipendenti con la qualifica di autista da un’impresa avente sede in
Italia, titolari di patenti di guida rilasciata da Stato non appartenente
all’Unione europea o allo Spazio economico europeo, equivalente alle patenti di
guida di categoria C o C+E, conseguite entro la data
del 9 settembre 2009.