PERIODI DI GUIDA E DI RIPOSO DEI CONDUCENTI - CHIARIMENTI SULLE MODALITÀ DI REGISTRAZIONE
Il Ministero dell’Interno ha
emanato una circolare che definisce l’orientamento del Servizio di Polizia
Stradale con riferimento alla corretta registrazione sull’apparecchio di
controllo dei periodi di guida e di riposo.
Nello specifico, relativamente
all’obbligo di registrazione dei riposi giornalieri (ex art. 15, par. 2,
Regolamento CEE 3821/85), è specificato che questi ultimi debbano essere
registrati o inseriti manualmente sotto il simbolo “lettino” anche qualora il
conducente si allontani dal veicolo portando al seguito il foglio di
registrazione o la carta tachigrafica.
Per quanto concerne, invece, gli
spostamenti dal veicolo durante l’interruzione o il riposo giornaliero, la
Commissione Europea, con la nota di orientamento n. 3, ha chiarito che in caso
di circostanze straordinarie (es. sopravvenute ed imprescindibili esigenze
organizzative del terminal che ha necessità di liberare urgentemente l’area
destinata al carico o allo scarico e non dispone di propri autisti da destinare
a tale attività), ragioni di oggettiva emergenza (es. necessità di liberare
urgentemente l’area destinata al carico/scarico) o ordine specifico da parte di
un organo di polizia o di un’altra autorità (es. per far defluire il traffico
in un’area di parcheggio), il conducente può interrompere la pausa, il riposo
giornaliero o settimanale per spostare il veicolo senza per questo incorrere in
sanzioni.
Prima di ricominciare il viaggio,
il conducente è comunque tenuto ad indicare a mano (sul foglio di registrazione
del dispositivo analogico o sul tabulato del dispositivo digitale) il motivo di
tale interruzione, avendo altresì cura di far vistare tale annotazione
dall’organo di polizia o dall’autorità che ha disposto lo spostamento del
veicolo (o in alternativa, di integrare l’annotazione con i dati dei suddetti
organi).
La circolare, infine, dispone,
riprendendo la nota comunitaria n. 4, e anche al fine di incentivare l’utilizzo
dei tachigrafi digitali rispetto a quelli analogici, che gli organi accertatori
sono chiamati ad applicare una certa tolleranza nel controllare i periodi di
guida (ma non le interruzioni e i riposi giornalieri) nei confronti dei
conducenti che utilizzano gli apparecchi digitali e che effettuano soste frequenti
o viaggi con ripetute operazioni di carico e scarico.
In particolare, dovrà sottrarsi
un minuto per ciascun periodo di guida continuato, dopo una sosta, per un
massimo di 15 minuti su un periodo di guida di 4 ore e mezza.
La ratio
che è alla base di tale previsione, risiede nella maggiore accuratezza dei
tachigrafi digitali rispetto a quelli analogici (ad esempio registrano
qualsiasi spostamento superiore ai 5 secondi come attività di guida di un
intero minuto).
Tale
orientamento, ad ogni modo, verrà definitivamente superato con l’entrata in
vigore, a decorrere dal 1.10.2011, del Regolamento CEE n. 1266/2009 del 16
dicembre 2009 che, adeguando per la decima volta al progresso tecnico il
Regolamento 3821/85, introdurrà un nuovo sistema di calcolo dei cd.
“microspostamenti”.