CARTA DI QUALIFICAZIONE
DEL CONDUCENTE (CQC) - PAGAMENTO DELLE SANZIONI PECUNIARIE IN VIOLAZIONE DI NORME DEL CODICE DELLA STRADA
Il Ministero dell’Interno ha
emanato una circolare contenente, tra l’altro, alcune chiarificazioni relative
alla carta di qualificazione del conducente (CQC) e alle modalità di pagamento
delle sanzioni pecuniarie previste per la violazione di determinate
disposizioni del Codice della Strada.
Nello specifico, si chiarisce che
la CQC (disciplinata dal Capo II, dlgs. 286/05,
attuativo della direttiva 2003/59/CE) non è obbligatoria per i conducenti
titolari di patente di guida comunitaria delle categorie C1, C1+E, C, C+E, se tale patente è stato rilasciata antecedentemente
alla data del 9/9/2009; invece, devono possederla i titolari di patente di
guida, rilasciata dall’Italia o da uno Stato extra-comunitario, alle dipendenze
di un’impresa italiana.
Nel caso l’autista sia alle
dipendenze di un’impresa avente sede in un Paese extra-UE
che non prevede la CQC, in sede di controllo, dovrà mostrare la sola patente di
guida.
La
circolare, inoltre, precisa (artt. 207 e 202, comma 2 bis, del CDS) le modalità
del pagamento immediato ed in misura ridotta delle sanzioni pecuniarie
derivanti da violazione di specifiche disposizioni del CDS (artt. 142, comma 9
e 9 bis; 148; 167, in tutte le ipotesi di eccedenza di carico > 10% della
massa complessiva a pieno carico; 174, commi 5, 6 e 7; 178, commi 5, 6 e 7)
commesse dai conducenti titolari di patente C, C+E,
D, D+E.