REQUISITI ACUSTICI DEGLI EDIFICI - SITUAZIONE ATTUALE
La Legge comunitaria 2009 ha modificato ed integrato
quanto previsto in materia di acustica in edilizia dalla precedente Comunitaria
del 2008, anche per i termini di delega al Governo nell`adottare decreti di
riordino della materia.
Lo scorso 29 luglio 2010 è scaduta la delega di 12
mesi attribuita al Governo dall`art. 11 della legge n. 88 del 2009 (c.d. Legge
comunitaria 2008), per l`adozione di uno o più decreti legislativi per il
riassetto e la riforma delle disposizioni vigenti in materia di tutela
dell`ambiente esterno e dell`ambiente abitativo dall`inquinamento acustico, di
requisiti acustici degli edifici e di determinazione e gestione del rumore
ambientale.
In particolare, i decreti avrebbero dovuto definire i
nuovi criteri per la determinazione dei requisiti acustici passivi degli
edifici nel rispetto dell`impianto normativo comunitario in materia di
inquinamento acustico (direttiva 2002/49/CE).
Entro la data del 29 luglio 2010, il Governo avrebbe
dovuto adottare i decreti in questione, approvandone il relativo schema in
Consiglio dei Ministri, per poi trasmetterli alla Camera ed al Senato per i
relativi pareri.
Pertanto, il mancato rispetto del termine previsto per
l`esercizio della delega preclude al Governo l`adozione dei decreti delegati ed
impone di attendere le determinazioni che saranno assunte in ordine ad
un`eventuale previsione di nuova delega.
Si fa comunque presente che, in base alla modifica
introdotta dalla legge n. 96 del 2010 (legge comunitaria 2009), all`art. 11,
comma 5 della legge n. 88 del 2009, che prevede la delega al Governo per il
riordino della disciplina in materia di inquinamento acustico, il legislatore
ha fornito un`interpretazione autentica dell`art. 3, comma 1, lettera e) della
legge n. 447 del 1995, in materia di requisiti acustici passivi degli edifici.
Si ricorda infatti che in base a tale ultima
disposizione era stato adottato il D.P.C.M. 5
dicembre 1997, che fissava i livelli dei requisiti acustici, senza che tuttavia
fossero chiaramente definite le modalità attuative in fase di progettazione e
costruzione degli edifici.
A seguito della situazione di incertezza che si era
venuta a creare anche in sede di contenzioso, l`intervento del legislatore con
la legge comunitaria 2009 ha definito chiaramente che la disciplina relativa ai
requisiti acustici, di cui al citato art. 3 della legge n. 447/1995 (D.P.C.M. 5.12.97), non trova applicazione nei rapporti tra
i privati e nei rapporti tra i costruttori e gli acquirenti di immobili, salvo
gli effetti derivanti da sentenze passate in giudicato.
Tale disposizione deve interpretarsi nel senso che il
mancato rispetto dei valori di isolamento acustico di cui al D.P.C.M. del 1997 non può costituire fonte di
responsabilità per il venditore/costruttore nei confronti dell`acquirente,
andando pertanto ad incidere su tutte le situazioni pregresse confluite nei
contratti di vendita degli immobili, tranne i casi in cui sia già intervenuta
una sentenza definitiva che riconosca detta responsabilità e fatta salva
comunque l`esecuzione a regola d`arte dei lavori.
È bene ribadire che, fino alla sua abrogazione, il
DPCM 5/12/97 resta valido e, pur non trovando applicazione nei rapporti tra
privati, ha effetti nei confronti della Pubblica Amministrazione con la
possibilità di svolgere verifiche e controlli.
Per ottemperare a quanto previsto dalla Comunitaria,
il Ministero dell`ambiente aveva predisposto una bozza di decreto legislativo
che introduceva, tra l`altro, la classificazione acustica delle unità
immobiliari basata sulla norma Uni 11367-2010.
Il testo finale,
però, introduceva una serie di vincoli che rischiavano di condurre ad una
normativa di difficile applicazione. Per tale motivo il testo non è stato
portato all`approvazione del Consiglio dei ministri, facendo scadere i termini
della delega prevista dalla legge.