NOVITA’ IN AMBITO URBANISTICO - LEGGE 106/2011 DI CONVERSIONE DEL DECRETO PER LO SVILUPPO
(a cura del geom. Antonio Gnecchi)
legge n. 106 del 12
luglio 2011 (G.U. n. 160 del 12 luglio
2011) di conversione del D.L. 13 maggio 2011, n. 70 (G.U. n. 110 del 13 maggio
2011)
Il decreto legge licenziato il 5 maggio 2011 e
pubblicato il 13 maggio ha subito modifiche in occasione della conversione in
legge, n. 106 del 12 luglio 2011.
Nel decreto, anche a seguito della sua conversione in
legge, vi sono molti aspetti di diretto
interesse per il settore dei lavori pubblici e dell’urbanistica.
Prendendo in esame solo quelli che riguardano
l’edilizia e l’urbanistica, possiamo riassumere quelle che sono le principali
innovazioni introdotte e ch interessano anche le imprese di costruzione:
1- modifica dell’articolo 5, d.P.R.
6 giugno 2001, n. 380, riguardante lo Sportello Unico dell’Edilizia
2- opere di urbanizzazione primaria a scomputo -
modifica dell’articolo 16 stesso decreto
riguardante il contributo per il rilascio del permesso di costruire
3- modifica del procedimento per il rilascio del
permesso di costruire, in assenza di vincoli
4- modifica del procedimento per il rilascio del
permesso di costruire in presenza di vincoli
5- regolarizzazione automatica di talune modeste
difformità dal permesso di costruire
6- conferma dell’applicazione della Scia in edilizia
per gli interventi precedentemente ammessi con Dia
7- intervento sostitutivo regionale per rilascio
permesso di costruire.
8- obbligo di trascrizione dei diritti edificatori
oggetto di trasferimento
9- semplificazione nei procedimenti di rilascio
permesso di costruire in tema di acustica
10- pubblicazione sui siti informatici del comune
degli atti costituenti il PRG o il PGT
11- Piani attuativi soggetti a Vas
e loro competenze
12- nuovo Piano Casa
13- autorizzazione paesaggistica in presenza di
coordinamento tra PRG o PGT e Piano paesistico regionale
14- esclusione dalla disciplina
Parte I del Codice dei beni culturali per le cose immobili la cui esecuzione
non risalga ad oltre 70 anni
Il Decreto Sviluppo contiene, tra l’altro, due
principali novità in materia fiscale, quali sono:
1- la riapertura dei termini per la rivalutazione dei
terreni edificabili agricoli
2- l’agevolazione IRPEF del 36% per i lavori di
ristrutturazione residenziale.
Riprendendo, uno ad uno, i sopra indicati argomenti,
si riportano le principali informazioni che si ritengono utili prima di un
commento più completo ed approfondito.
Al commento del testo normativo introdotto dal Decreto
fa seguito il commento alle novità previste dalla legge di conversione
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
*
1- Modifica dell’articolo 5, d.P.R.
6 giugno 2001, n. 380, riguardante lo Sportello Unico dell’Edilizia. (articolo 5, comma 2, lettera a), punto 1) e
1-bis), D.L. n. 70)
L‘articolo 5
intende “liberalizzare le costruzioni private”, elencando, al comma 1,
le modifiche introdotte alla disciplina edilizia vigente, per poi riprendere,
uno a uno, gli argomenti da trattare, introducendo le relative modifiche, sostituzioni, correzioni e aggiustamenti.
All’articolo 5 del d.P.R. n.
380/2001, relativo alla istituzione dello Sportello Unico dell’Edilizia (SUE),
viene previsto che, ai fini del rilascio del permesso di costruire e
dell’agibilità, sia presentata una dichiarazione (e non più
un’autodichiarazione) circa la conformità del progetto agli strumenti
urbanistici, ai RE, a tutte le norme di settore, nonché quelle igienico
sanitarie per tutte le tipologie di intervento, a meno che tale conformità non
comporti valutazioni tecnico discrezionali in ordine alle norme di efficienza
energetica
Sempre all’articolo 5 del citato decreto, è stato
aggiunto il comma 4-bis che prevede l’accettazione, da parte del SUE, delle
domande, dichiarazioni, segnalazioni e comunicazioni, elaborati tecnici e
allegati presentati dal richiedente anche con modalità telematica, per il
proseguo dell’iter procedimentale.
Legge di conversione
n. 106 del 12 luglio 2011.
La legge di conversione non ha introdotto modifiche al
testo del decreto originario.
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
*
2- Opere di urbanizzazione primaria a scomputo. (articolo 5, comma 2, lettera a), punto 2), DL 70)
La norma modifica
l’articolo 16 del d.P.R. n. 380 del 2001
prevedendo l’esecuzione diretta delle OO UU primarie, in ambiti sottoposti a
PA, comunque denominati, a favore del titolare del permesso di costruire, non
trovando applicazione l’articolo 122, comma 8, del D.Lgs.
n. 163 del 2006 in materia di appalti pubblici.
Secondo tale articolo, per l’affidamento dei LLPP di
cui all’articolo 32, comma 1, lettera g) (LL PP di privati, titolari di
permesso di costruire per l’esecuzione diretta OOUU a scomputo totale o
parziale del contributo di costruzione), si applica la procedura prevista
dall’articolo 57, comma 6, per importi sotto soglia comunitaria, con invito di
5 soggetti con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa o del
prezzo più basso.
Non essendo
stato soppresso l’articolo 122, comma 8, ma solo disapplicato, rimane
inalterata la natura di opera pubblica soggetta alle disposizioni del Codice
degli appalti, fissata nell’articolo 32 che il Decreto Legge ha lasciato
inalterato.
Ne consegue che, alla luce del nuovo dettato
normativo, l’esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria, per
importi sotto soglia, comporta
l’affidamento in più e diverse forme, secondo l’importo dei lavori, ottenendo
l’effetto opposto della volontà del legislatore.
Va sa se che, oltre la soglia di 1.000.000 euro si
procede solo attraverso gli altri sistemi di gara ammessi dal Codice.
Modifiche introdotte
con la legge di conversione
n. 106 del 12 luglio 2011.
In sede di conversione del D.L. n. 70, è stata
eliminata la disposizione riguardante l’attribuzione, a carico del titolare del
permesso di costruire, dell’esecuzione diretta delle opere di urbanizzazione
primarie a scomputo, funzionali all’intervento di trasformazione urbanistica
del territorio.
Questo significa che viene ripristinato l’obbligo di
affidare, per gli importi sino alla soglia comunitaria (euro 4.850.000), le
opere a scomputo degli oneri di urbanizzazione primaria, mediante procedura
negoziata, con invito ad almeno 5 soggetti e rispetto del Codice degli
appalti solo sino al contratto (e poi per l’esecuzione del collaudo), ma non
durante l’esecuzione delle opere.
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
*
3- Rilascio del permesso di costruire secondo
l’articolo 20 del dPR 6 giugno 2001, n. 380. (articolo 5, comma 2, lettera a), punto 3), D.L.
70).
E’ stato sostituito l’articolo 20 del Testo Unico
dell’Edilizio che riguarda il procedimento per il rilascio del permesso di
costruire, distinguendo quello ordinario (in assenza di vincoli) da quello
speciale (in presenza di vincoli, a sua volta distinto tra quello con o senza
delega al comune).
PPROCEDIMENTO DI RILASCIO
PERMESSO DI COSTRUIRE (in assenza di vincoli)
Articolo 20
D.P.R. n. 380/2001:
60 giorni
(comuni con meno di 100.000 abitanti )
+ 30 giorni (adozione provvedimento)
tot. 90 giorni
120 giorni (comuni con più di 100.000 abitanti) + 30
giorni (adozione provvedimento)
tot. 150 giorni
Articolo 22, co. 7 (in luogo
della Dia):
75 giorni (comma 11)
Nello specifico:
1- entro 10 giorni:
- comunicazione del responsabile del procedimento
(comma 2)
2- entro 30 giorni:
- richiesta integrazioni, per comuni con meno100.000
abitanti (comma 5)
- entro 60 giorni: richiesta integrazioni, per comuni
con più di 100.000 abitanti (comma 7)
- nuovo termine: riparte dalla data di presentazione
della documentazione integrativa (60 gg – i giorni
intercorsi per presentare i documenti, per comuni con meno di 100.000 abitanti (comma 5)
- nuovo termine: riparte dalla data di presentazione della
documentazione integrativa (129 gg – i giorni
intercorsi per presentare i documenti, per comuni con più di 100.000 abitanti (5 comma)
3- entro 60 giorni:
- richiesta modifiche di modesta entità (per comuni con meno di 100.000
abitanti); stabilito un termine, entro 15 giorni è necessario aderire
- nuovo termine:
rimane sospeso fino all’esito della richiesta di modifiche (comma 4)
- entro 120 giorni: richiesta modifiche di modesta
entità (per comuni con meno di 100.000 abitanti); stabilito un termine: entro
15 giorni è necessario aderire
- nuovo termine:
rimane sospeso fino all’esito della richiesta di modifiche (comma 4)
4- entro 60 giorni:
- provvedimento finale (comma 3) (per comuni con meno
di 100.000 abitanti):
- istruttoria – pareri – atti di assenso – valutazione
di conformità del progetto alla normativa vigente, proposta motivata di
provvedimento, accompagnata dalla relazione con qualificazione tecnico
giuridica dell’intervento
-
rilascio del permesso di costruire
-diniego
del permesso di costruire
entro 120
giorni: provvedimento finale (comma 3)
- (per comuni con più di100.000 abitanti):
istruttoria – pareri – atti di assenso – valutazione
di conformità del progetto alla normativa vigente
proposta
motivata di provvedimento, accompagnata dalla relazione con qualificazione
tecnico giuridica dell’intervento
-
rilascio del permesso di costruire
-diniego
del permesso di costruire
5- entro successivi 30 giorni: provvedimento finale: rilascio del permesso
di costruire (comma 6) (sia per comuni con meno di 100.000 abitanti, sia per
comuni più di 100.000 abitanti)
6- entro successivi 40 giorni: provvedimento finale: diniego definitivo del
permesso di costruire, quando il responsabile abbia inviato il preavviso di
diniego ex art. 10-bis legge n. 241/90 (comma 6) (sia per comuni con meno di
100.000 abitanti, sia per comuni con più di 100.000 abitanti)
7- dopo 90 giorni: silenzio
assenso (comma 8) (per comuni con meno di100.000 abitanti)
dopo 150 giorni: silenzio assenso
(comma 8) (per comuni con più di 100.000 abitanti)
N.B. sono fatte salve le disposizioni contenute nelle
leggi regionali che prevedano misure di
ulteriore semplificazione e ulteriori riduzioni di termini precedimentali.
(comma 12)
Legge di conversione
n. 106 del 12 luglio 2011.
La legge di conversione non ha introdotto modifiche al
testo del decreto originario.
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
*
4- Rilascio del permesso di costruire secondo
l’articolo 20 del dPR 6 giugno 2001, n. 380
articolo 5, comma 2, lettera a), punto 3)
PERMESSO DI COSTRUIRE (in presenza di vincoli)
con delega al comune: (popolazione con meno di 100.000
abitanti)
termine: entro 90 giorni:
1^ ipotesi: decorre dalla data del relativo atto di assenso (autorizzazione
paesistica) entro 90 giorni dalla
data di presentazione dell’istanza
2^ ipotesi: diniego dell’autorizzazione paesistica: termine: dopo 90 gg: silenzio/rifiuto
senza delega al comune (popolazione con più di 100.000
abitanti)
termine: entro 90 giorni
1^ ipotesi: autorizzazione prodotta dall’interessato
entro 90 giorni dalla data di presentazione dell’istanza
2^ ipotesi: autorizzazione non prodotta
dall’interessato:conferenza di servizi: termine: decorre dall’esito della conferenza:
- favorevole (90 giorni)
- sfavorevole (dopo 90 gg):
silenzio/rifiuto
N.B. Per i comuni con popolazione con meno di 100.000
abitanti, i termini previsti dal comma 6, sono di 120 giorni per l’adozione del
provvedimento conclusivo ,sempre secondo lo schema sopra riportato.
Per gli interventi edilizi minori per i quali è prevista la procedura
semplificata introdotta del d.P.R.9 luglio 2010, n. 139: riduzione dei termini
secondo tali disposizioni
Legge di conversione
n. 106 del 12 luglio 2011.
La legge di conversione non ha introdotto modifiche al
testo del decreto originario.
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
*
5- Regolarizzazione automatica di talune modeste
difformità dal permesso di costruire
articolo 5, comma 2, lettera a), punto 5)
Non c’è parziale difformità per violazioni di:
- altezza
- distacchi
- distanze
- cubatura
- superficie coperta
nella misura inferiore al 2% delle misure progettuali
per singola unità immobiliare.
Il decreto legge introduce una sorta di
regolarizzazione automatica, sotto il profilo della normativa urbanistica
edilizia, delle lievi difformità verificatesi nella fase costruttiva rispetto
al progetto originariamente assentito.
In tal caso non si applicano le sanzioni previste
dall’articolo 34 per violazioni in parziale difformità dal titolo abilitativo.
Di fatto si potrebbe verificare il superamento
contemporaneo di tutte le succitate condizioni, purché nel limite del 2 per
cento sia che si tratti di una sola unità immobiliare sia che si tratti di
edifici con più unità immobiliari (es. singolo edificio con volume di 500 mc: 2%= 10mc; edificio con quattro alloggi di 1000 mc: 2%= mc. 20 per l’intero
edificio di quattro alloggi).
Legge di conversione
n. 106 del 12 luglio 2011.
La legge di conversione non ha introdotto modifiche al
testo del decreto originario.
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
*
6- SCIA (segnalazione certificata inizio
attività)
articolo 5, comma 2, lettera b) e lettera c)
Il Decreto Sviluppo, modificando e interpretando
l’articolo 19 della legge n.241/1990, fornisce diversi chiarimenti in tema di
SCIA (segnalazione certificata di inizio attività) ai fini della sua
applicabilità in ambito edilizio.
La SCIA sostituisce la DIA (denuncia di inizio
attività) in edilizia, con esclusione dei casi in cui, in base alla normativa
statale o regionale, la denuncia sia alternativa o sostitutiva del permesso di
costruire (cd. SUPERDIA)
Il citato articolo 19
aggiunge le attività connesse all’edilizia in zone sismiche, modificando
il primo periodo del comma 1.
Nel caso di immobili vincolati, la SCIA opera una
volta acquisito l’assenso dell’ente competente
alla relativa tutela. In questo caso, a mio parere, la dove fosse
presentata la SCIA per interventi in zona a vincolo, la stessa rimane
inefficace fino alla presentazione dell’autorizzazione rilasciata dall’autorità
competente.
Per la SCIA in edilizia, il termine a disposizione
dell’amministrazione comunale per adottare provvedimenti di divieto
dell’attività e di rimozione degli effetti dannosi viene ridotto da sessanta a
trenta giorni.
Questo significa, diversamente da quanto introdotto
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, di conversione del DL
n. 78/2011, che la SCIA consente di iniziare subito l’attività di
trasformazione edilizia, ma che l’azione di inibizione da parte
dell’amministrazione comunale non può avvenire nei successivi sessanta giorni,
bensì nei successivi trenta giorni dalla sua presentazione, come avviene per la
DIA.
La Scia può essere presentata mezzo posta con
raccomandata con avviso di ricevimento che equivale alla ricezione della
stessa.
Vigilanza e sanzioni: quelle previste dal dPR n. 380/2001 e dalle leggi regionali
Legge di conversione
n. 106 del 12 luglio 2011.
Applicazione della SCIA agli interventi edilizi
minori, precedentemente ammessi con DIA dal dPR n.
380/01
La legge di conversione non ha modificato il testo del
DL 70/2011, confermando, in via definitiva che le
disposizioni applicate alle DIA sono estese anche alle SCIA in materia
edilizia, pur se con le limitazioni e le esclusioni dei casi in cui le denunce
stesse, in base alla normativa statale o regionale, siano alternative o
sostitutive del permesso di costruire, compreso le ipotesi previste dalle leggi
regionali in attuazione dell’articolo 22, comma 4, del Testo Unico per
l’Edilizia.
A proposito della SCIA è opportuno fare alcune
precisazioni, principalmente riguardanti l’efficacia del titolo abilitativo ed
il sistema sanzionatorio.
Il decreto non dispone esplicitamente sull’efficacia
della SCIA, alla quale si applica la disciplina della DIA. Ne deriva che anche
la SCIA edilizia ha tre anni di efficacia, decorrenti dalla data della sua presentazione: quindi i lavori
non ultimati entro il triennio sono subordinati
alla presentazione di una nuova SCIA. Inoltre l’interessato deve comunicare la
data di ultimazione. Quanto sopra è stabilito dall’articolo 23 del dPR n. 380/2001 in tema di disciplina della DIA.
Ad ultimazione avvenuta, il progettista o un tecnico
abilitato dovrà rilasciare un certificato di collaudo finale, con il quale si
attesta la conformità dell’opera al progetto presentato con la SCIA.
Come per le DIA, il collaudo dovrà essere presentato
al SUE, unitamente alla ricevuta dell’avvenuta presentazione della variazione catastale. A questo
proposito è utile ricordare l’importanza della variazione catastale perché il
decreto legge n. 78 del 2010 ha disposto la nullità degli atti di trasferimento
immobiliare, se non vi è la dichiarazione di conformità tra i dati catastali e
le planimetrie catastali depositate in Catasto e lo stato di fatto.
Se manca il certificato di collaudo e la variazione
catastale si applica la sanzione di euro 516.
Per quanto riguarda l’efficacia della SCIA in
Lombardia c’è da precisare, però, che l’articolo 42 della legge regionale,
dispone, al comma 6, che i lavori oggetto della DIA (ovvero SCIA) devono essere
iniziati entro un anno dalla data di efficacia della DIA stessa (ovvero SCIA)
ed ultimati entro tre anni dall’inizio dei lavori; solo la parte non
ultimata è subordinata a nuova DIA
(ovvero SCIA).
Ne consegue che in regione Lombardia l’efficacia della
SCIA risulta, come per la DIA, rapportata alla durata del permesso di costruire
e non cambia nulla rispetto all’entrata in vigore del decreto Sviluppo, a meno
di modifiche che vengano introdotte alla legge regionale n. 12 del 2005.
Come già detto in precedenza il sistema sanzionatorio
previsto per la SCIA, è lo stesso stabilito per la DIA e cioè:
si applicano le sanzioni di cui all’articolo 37, del
Testo Unico dPR 380/2001.
Ulteriori approfondimenti
in tema di SCIA.
A seguito dell’entrata in vigore del DL n. 70/2011, convertito con la legge 106/2011, la SCIA è
entrata ufficialmente a far parte dei titoli abilitativi in campo edilizio,
come era in precedenza la DIA, sebbene da più parti non si riteneva applicabile
all’edilizia, dopo tutte le polemiche partite dalle modifiche dell’articolo 19
della legge n. 241 del 1990, introdotte dal DL n. 78
del 2010.
La manovra bis dell’agosto 2011 interviene sulla legge
generale del provvedimento amministrativo di cui sopra e chiarisce una volta
per tutte le modalità per gli interessati di assumere, anche in campo edilizio,
le attività edilizie, sfruttando le forme di sburocratizzazione introdotte
dalle sopra citate norme.
Il decreto legge n. 138/2001 (GU 13 agosto 2001, n.
188) non consente di ricorrere al TAR o al CdS
direttamente contro la SCIA o la DIA, senza prima inviare al comune una
denuncia –diffida, chiedendo all’amministrazione di verificare la legittimità
dell’attività.
Solo se il comune rimane inerte, l’interessato potrà
rivolgersi al TAR chiedendo di accertare l’obbligo di provvedere in capo
all’amministrazione competente obbligando la stessa ad intervenire.
Fino al momento della sentenza del TAR, la SCIA
mantiene la sua efficacia e chi l’ha presentata non ha alcun obbligo giuridico
di bloccare o interrompere l’attività.
In dettaglio, il decreto 138/2011 aggiunge il comma 6-ter all’articolo 19 della legge
241/90 (dedicato alla SCIA). La nuova disposizione precisa subito che la SCIA,
la denuncia e la dichiarazione di inizio attività si riferiscono ad attività
liberalizzate e non costituiscono provvedimenti taciti direttamente
impugnabili. Ciò segna la differenza con il silenzio assenso: in quest’ultimo
caso siamo di fronte a un atto della pubblica amministrazione, sia pure tacito.
In quanto provvedimento dell’amministrazione è
autonomamente impugnabile. Dia e Scia non sono provvedimenti taciti e quindi
non sono impugnabili in quanti tali.
Il comma 6-ter in commento fa riferimento sia alla
SCIA sia alla DIA comprendendo tutte le ipotesi in cui la legge ha introdotto
procedimenti liberalizzati di questo tipo, anche se con nomi diversi.
La nuova norma, introdotta con l’articolo 6, del
decreto legge n. 138/2011, ricalca quanto ha deciso il Consiglio di Stato, in
adunanza plenaria, con sentenza n. 15 del 29 luglio 2011, secondo la quale la
DIA e la SCIA, non sono provvedimenti amministrativi a formazione tacita, ma
atti privati volti a comunicare l’intenzione di intraprendere un’attività
direttamente ammessa dalla legge.
Secondo la sentenza di cui sopra, emessa prima del
decreto legge n. 138/2011, se la
pubblica amministrazione non esperisce gli accertamenti necessari per il
controllo dei presupposti, il giudice può imporre l’adozione di provvedimenti
inibitori all’esercizio dell’attività intrapresa, per tutelare il terzo.
La tutela del terzo è affidata primariamente
all’esperimento di un’azione impugnativa ai sensi ex art. 29 del Codice del
processo amministrativo, da proporre nell’ordinario termine di sessanta giorni
a decorrere solo dal momento della piena conoscenza dell’adozione dell’atto
lesivo, e tale tutela è ora richiamata in maniera esplicita all’articolo 19,
comma 6-ter, della legge n. 241 del 1990, introdotta con l’articolo 6 del decreto legge 138/2011. L’interessato,
infatti, può sollecitare l’esercizio delle verifiche spettanti
all’amministrazione e, in caso di inerzia, di esperire l’azione prevista
dall’articolo 31, commi 1, 2 e 3, del decreto legislativo 2 luglio 2010, n.
104, come indica la stessa sentenza del
Consiglio di Stato, così da definire i seguenti punti fermi:
• la SCIA e la DIA non sono provvedimenti taciti della
pubblica amministrazione
• la SCIA e la DIA non sono autonomamente impugnabili
• il contro interessato può chiedere alla P.A.
verifiche sulla loro legittimità
• se la P.A. rimane inerte il contro interessato può
ricorrere al TAR contro il silenzio dell’amministrazione
• il TAR può accertare l’obbligo di provvedere da
parte della P.A., pronunciandosi nel merito in caso di attività vincolata
• il contro interessato può chiedere il risarcimento
del danno da DIA e SCIA illegittime.
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
*
7 - Intervento sostitutivo regionale (articolo 5, comma 2, lettera a), punto 3), D.L. 70)
L’articolo sopra citato preveda la sostituzione
dell’articolo 21 del d.P.R. n. 380/2001 (intervento
sostitutivo regionale) che impone alle regioni di emanare proprie leggi, forme
e modalità per l’esercizio del potere sostitutivo nei confronti delle
amministrazioni comunali per il rilascio del permesso di costruire.
Legge di conversione
n. 106 del 12 luglio 2011.
La legge di conversione non ha introdotto modifiche al
testo del decreto originario.
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
*
8- Trasferimento diritti edificatori
Trasferimento dei diritti edificatori (articolo 5,
commi 3 e 4, decreto legge n. 70/2011)
Articolo 2643, comma 1, del Codice Civile -
trascrizione degli atti
Obbligo di trascrizione. È stato aggiunto all’elenco
degli atti soggetti a trascrizione anche il trasferimento dei diritti
edificatori, al fine evitare contenziosi e di equipararli ai diritti reali che
consentano la libera circolazione degli stessi a seguito della loro
introduzione nelle normative regionali e
nei conseguenti strumenti di pianificazione territoriale (PRG o PGT), nonché nelle
convenzioni urbanistiche ad esser relative.
Modifiche introdotte
con la legge di conversione
n. 106 del 12 luglio 2011.
In sede di conversione del D.L. n. 70, sono state
aggiunte due nuove disposizioni al comma 3, che integrano il comma 49
dell’articolo 31 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, sempre con la finalità
di garantire la certezza dei diritti edificatori.
Il comma 3-bis, infatti, interessa la cessione in proprietà delle aree comprese
nei piani 167, la trasformazione del diritto di superficie in diritto di piena
proprietà, e le relative convenzioni, nonché l’edilizia residenziale
convenzionata.
Al testo è stato aggiunto il nuovo comma 49-bis in
base al quale i vincoli relativi alla determinazione del prezzo massimo di
cessione (proprietà e diritto di superficie) possono essere rimossi, dopo che
siano trascorsi almeno cinque anni dalla data del primo trasferimento, con
convenzione pubblica e registrata, la cui cessione comporterà il pagamento di
un corrispettivo (in misura millesimale della proprietà o del diritto di
superficie), determinato in misura pari ad una percentuale del corrispettivo
risultante dall’applicazione della formula di cui al comma 48, stessa legge.
La percentuale del corrispettivo e le eventuali
riduzioni saranno stabilite, in relazione alla durata temporale residua del
vincolo, attraverso l’emanazione di un decreto ministeriale.
La seconda disposizione è contenuta nel successivo
comma 49-ter, in base al quale le suddette disposizioni si applicano anche alle
convenzioni stipulate in base all’articolo 18 del Testo Unico (dPR 380) relativa all’Edilizia abitativa convenzionata.
Tornando nuovamente alla cessione dei diritti
edificatori, è utile precisare che la modifica dell’articolo 2643 del codice
civile ha dato una copertura giuridica a un contratto che fino ad ora è stato
presente nella pratica e ha avuto solo una disciplina regionale o è stato
richiamato nei strumenti urbanistici generali.
Non è vero che la modifica della succitata norma abbia
introdotto il principio perequativo, presente solo in alcune leggi regionali o
in parte della giurisprudenza amministrativa, ma la legittimazione di talune
norme comunali che consentono la cessione di cubature e di spostare la capacità
edificatoria da un fondo all’altro.
In questo contesto, la pratica negoziale riguarda un
contratto messo a punto attraverso due modalità:
1) trasferimento di volumetrie tra due fondi, anche
non finitimi, già individuati;
2) trasferimento di volumetrie in cui è individuato il
fondo cedente ma non quello su cui andranno ad insediarsi le volumetrie cedute.
Nel primo caso si tratta di stipulare un atto di tipo
negoziale (a effetti reali o anche ad effetti obbligatori) ed un provvedimento
amministrativo che autorizza l’edificazione secondo la maggior volumetria.
Nel secondo caso, si ha solo un contratto atipico a
effetti obbligatori, costituito da un credito edilizio che, come tutti i
diritti di credito, deve essere ulteriormente gestito.
Oltre a “regolarizzare” legislativamente questo tipo
di contratto, consente di rendere opponibile ai terzi anche le cessioni di
cubatura strutturate in modo tale da non consentire a priori l’individuazione
di un’area in cui insediare delle volumetrie cedute.
La legge di conversione ha aggiunto anche la
costituzione e la modificazione dei diritti edificatori.
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
9- Acustica
(articolo 5, comma 5, D.L. n. 70 del 2011.
Alle norme in materia di acustica
in edilizia di cui alla legge n. 447 del 1995 è stata aggiunta una disposizione
inerente il procedimento per il rilascio del permesso di costruire secondo la
quale, nei comuni che hanno provveduto al coordinamento dei propri strumenti
urbanistici con la classificazione del territorio comunale in materia acustica,
è consentito presentare l’autocertificazione di un tecnico abilitato che
attesti il rispetto dei requisiti di protezione acustica in relazione alla
zonizzazione acustica di riferimento.
Legge di conversione
n. 106 del 12 luglio 2011.
La legge di conversione non ha introdotto modifiche al
testo del decreto originario.
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
*
10- Pubblicazione atti del PRG o PGT (e loro varianti) – art. 5, comma 6 3 comma 7
E fatto obbligo ai comuni di pubblicare sui propri
siti informatici tutti gli atti gli allegati tecnici allegati alle delibere di
adozione o approvazione degli strumenti urbanistici, nonché delle loro
varianti.
Tale obbligo però decorre dopo 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge
di conversione del decreto.
Legge di conversione
n. 106 del 12 luglio 2011.
La legge di conversione non ha introdotto modifiche al
testo del decreto originario.
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
*
11- Piani attuativi / VAS / competenza (articolo 5, comma 5 e comma 13)
articolo 5, comma 5 e comma 13)
E’ stata introdotta una “semplificazione” nella
procedura di attuazione dei piani urbanistici da sottoporre a valutazione
ambientale strategica (VAS) e una disposizione per la competenza all’adozione e
all’approvazione dei piani attuativi compatibili al PRG (o PGT) ed in
particolare:
a) quando il PA non comporta variante al PRG o al PGT
e lo strumento urbanistico generale, già in sede di VAS, abbia definito le
previsioni urbanistiche di dettaglio di questi ambiti: NO VAS
b) quando il PA
comporta variante al PRG o al PGT: la VAS (e la verifica di assoggettabilità) è
limitata agli aspetti non oggetto di VAS del PRG o del PGT
L’articolo 5, comma 13, dispone altresì che:
1- tutte le norme di cui ai commi precedenti (quindi
anche il comma 8 sui PA, soggetti a VAS), si applicano decorsi 60 giorni
dall’entrata in vigore del decreto
2- dopo 60 giorni dall’entrata in vigore del decreto e
fino all’entrata in vigore della normativa regionale, si applicano altresì le
due seguenti disposizioni:
a) mutamento di destinazione d’uso in deroga
(articolo14, dPR n. 380/2001) purché compatibili o
complementari
b) Piani attuativi (PA) compatibili con il PRG o PGT
sono adottati e approvati dalla Giunta Comunale
Problemi applicativi (almeno due):
1- PA comunque denominati o compatibili con PRG o
PGT (PL o PII) approvati dalla Giunta
Comunale e non dal Consiglio Comunale, svilito del suo ruolo di assemblea
elettiva
2- PA comunque denominati (PL o PII), devono rifare la
VAS, a meno che il PA specifichi le caratteristiche tecniche ed edilizie degli
interventi. E’ evidente che nessun piano di programmazione urbanistica può, né
deve, scendere a definire piani volumetrici o a descrivere le caratteristiche
edilizie e tecniche, che sono invece prerogativa proprio degli strumenti
attuativi, con prolungamento dei tempi.
Legge di conversione
n. 106 del 12 luglio 2011.
La legge di conversione non ha introdotto modifiche al
testo del decreto originario
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
*
12 - Nuovo Piano Casa (articolo 5,
commi da 9 a 15) per aree degradate
Le norme sono applicabili, non solo per le abitazioni,
ma anche per edifici non residenziali, come magazzini, edifici industriali.
Le regioni: devono approvare proprie leggi (entro 60 giorni
dall’entrata in vigore del decreto legge) per incentivare tali iniziative,
mediante anche la demolizione e la ricostruzione del patrimonio esistente,
prevedendo una volumetria aggiuntiva, la localizzazione di volumetrie in aree
diverse, le modifiche di destinazione d’uso compatibili o complementari e le
modifiche della sagoma degli edifici.
Sono esclusi da tali benefici gli edifici abusivi,
quelli in centro storico o in aree a inedificabilità
assoluta, mentre sono compresi gli edifici “sanati”.
Dopo 60 giorni dall’entrata in vigore del decreto e
sino all’entrata in vigore delle leggi regionali, è ammesso il rilascio del
permesso di costruire in deroga agli strumenti urbanistici ai sensi
dell’articolo 14 T.U. dell’Edilizia anche per il mutamento delle destinazioni
d’uso purché si tratti di destinazioni complementari o compatibili (salvo il
rispetto delle leggi di settore e del D.
Lgs. 42/2004).
Dopo 120 giorni dall’entrata in vigore del decreto,
queste premialità, fatta eccezione per gli edifici
abusivi, quelli in centro storico o in aree a inedificabilità
assoluta e fatto salvo il rispetto delle norme di settore e il D. Lgs. 42/04, si applicheranno fino all’approvazione delle
specifiche leggi regionali.
Le regioni avranno 4 mesi di tempo per sbarrare la
strada alle norme del decreto, qualora non vogliano che sia applicata sul loro
territorio.
Fino all’approvazione delle leggi regionali, la
volumetria aggiuntiva da riconoscere agli edifici ammessi a tale beneficio, è
del 20% massimo del volume preesistente, se residenziale, ovvero, del 10%
massimo della superficie coperta per gli
edifici adibiti ad uso diverso.
Quattro sono i premi riconosciuti:
1) volume aggiuntivo pari al 20% per gli edifici
residenziali, ovvero al 10% della superficie coperta edificabile ad uso diverso
2) delocalizzazione delle volumetrie in aree diverse
(ma comunque compatibili).
3) cambiamenti di destinazione d’uso compatibili o
complementari
4) modifiche della sagoma necessaria per armonizzare
architettonicamente gli edifici esistenti
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
*
13 - autorizzazione paesaggistica
Modifiche ed integrazioni della Parte III del Codice
dei Beni e del Paesaggio, approvato con D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42.
Articolo 4, comma 16, lettera e), D.L. 70/2011:
efficacia dell’autorizzazione paesaggistica (e non validità):
All’articolo 146, comma 4, terzo periodo del Codice:
viene sostituita la validità con l’efficacia dell’autorizzazione paesaggistica,
alla conclusione del procedimento per il suo rilascio.
Art. 146, comma 5, secondo periodo.
Si semplifica il procedimento di approvazione degli
interventi edilizi nei comuni che abbiano adeguato gli strumenti urbanistici
alle previsioni dei Piani Paesistici Regionali facendo assumere al parere della
Soprintendenza natura obbligatoria non vincolante e, ove non sia reso entro il
termine di 90 giorni dalla ricezione degli atti, si considera reso in senso
favorevole.
Art. 146, comma 7, primo periodo: correzione
dell’errore che richiama il comma 3, lettere b), c) e d), dell’articolo 143
anziché il comma 1 stesso articolo.
Art. 146, comma 7, terzo periodo: modifica che introduce, tra gli adempimenti delle
amministrazioni competenti al rilascio dell’autorizzazione di formulare una
proposta di provvedimento e la comunicazione all’interessato dell’inizio del
procedimento e dell’avvenuta trasmissione degli atti alla Soprintendenza.
Art. 146, comma 8, secondo periodo: modifica il
procedimento di diniego, demandando alla Soprintendenza il preavviso di
diniego, e all’autorità competente il provvedimento finale, entro 20
giorni
Art. 146, comma 11: è stato rimosso il periodo di 30
giorni per l’efficacia dell’autorizzazione paesaggistica, rendendola
immediatamente operativa.
Art. 146, comma 14: è stata aggiunta l’applicazione
delle disposizioni per il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica anche per
le attività minerarie di ricerca ed estrazione, incidenti sui beni
paesaggistici, togliendo le competenze in capo al Ministero dell’Ambiente.
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
*
14- vincolo sugli immobili culturali.
Semplificazione dei procedimenti amministrativi
relativi alla Parte I del Codice dei Beni Culturali –
D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42.
Articolo 4, comma 16, lettera a) -: modifica articolo
10, comma 5
Art. 10, comma 5.
Salvo quanto disposto dagli articoli 64 r 178, non
sono soggette alla disciplina del presente Titolo le cose indicate al comma 1 …
la cui esecuzione non risalga ad oltre 50 anni, se mobili, o ad oltre 70 anni,
se immobili, nonché le cose indicate al comma 3, lettera a) ed e), …. la cui
esecuzione non risalga ad oltre 50 anni.
Articolo 4, comma 16, lettera b) – modifica articolo
12, comma 1
Art. 12, comma 1.
Le cose indicate all’articolo 10, comma 1, …. la cui
esecuzione risalga ad oltre 50 anni, se mobili, o ad oltre 70 anni, se
immobili, sono sottoposte alle disposizioni della presente Parte fino a quando
non sia stata effettuata la verifica di cui al comma 2.
Art. 4, comma 16, lettera c) – modifica art. 54, comma
2, lettera a), primo periodo (l’inalienabilità degli immobili):
«a) le cose
appartenenti ai soggetti indicati all’articolo 10, co.
1, ……… e la cui esecuzione risalga ……. ad oltre 70, se immobili, fino alla conclusione del
procedimento di verifica previsto dall’articolo 12»