IL SUBAPPALTO NELLA CATEGORIA PREVALENTE E’ RIDOTTO AL 20% NEI LAVORI AFFIDATI CON PROCEDURA NEGOZIATA
Una novità di non poco rilievo contenuta nel Decreto
Sviluppo (il D.L. 70/2011 convertito in legge 106/2011), commentata in altra
parte di questa rivista, avrà risvolti negativi sulla gestione dei lavori
pubblici da parte delle imprese.
La nuova norma ha infatti introdotto una rilevante
novità in tema di subappalto, prevedendo che nel caso di lavori affidati
mediante procedura negoziata (possibile fino a 1 milione di euro) il limite
massimo di subappaltabilità dei lavori ricadenti
nella categoria prevalente scendono dall’usuale 30 al 20 per cento.
In sostanza l’impresa che assumerà lavori pubblici,
nella maggior parte delle fattispecie lavorative e tenuto conto di fasi che
comunque l’impresa non può eseguire in proprio, si troverà obbligata ad
eseguire quasi totalmente con le proprie maestranze i lavori di categoria
prevalente (che spesso coincidono con il totale dei lavori).
In tale contesto vale peraltro la pena di rammentare
il tenore della norma che disciplina questo aspetto, ora disciplinata anche dal
Decreto Sviluppo, riportando quanto già pubblicato su questo tema sul
Notiziario 1/2011, che, pur tenendo conto della riduzione dal 30% al 20% ora
detto, mantiene la propria validità.
L’art. 118 del Codice degli appalti, così recita “2.
La stazione appaltante è tenuta ad indicare nel progetto e nel bando di gara la
categoria o le categorie prevalenti con il relativo importo, nonché le
ulteriori categorie, relative a tutte le altre lavorazioni previste in
progetto, anch’esse con il relativo importo. Tutte le prestazioni, nonchè lavorazioni, a qualsiasi categoria appartengano,
sono appaltabili e affidabili in cottimo. Per i lavori, per quanto riguarda la
categoria prevalente, con il regolamento, è definita la quota subappaltabile,
in misura eventualmente diversificata a seconda delle categorie medesime, ma in
ogni caso non superiore al 30 per cento.”
Pertanto mentre sussiste il limite del 30% (o del 20%
per i lavori affidati con procedura negoziata) di subappaltabilità
per le sole opere ricadenti nell’ambito della categoria prevalente, non
sussistono limiti per tutte le altre opere che ricadono in categorie diverse
dalla prevalente, ad eccezione delle opere “superspecializzate”
superiori al 15% dell’importo a base di gara e ai 150.000 euro. Queste ultime
lavorazioni possono essere subappaltate dal soggetto qualificato che le assume
fino al 30% (o al 20% per i lavori
affidati con procedura negoziata). In questo caso, la stazione appaltante
provvede alla corresponsione diretta al subappaltatore dell’importo delle
lavorazioni eseguite dallo stesso, nei limiti del contratto di subappalto, dopo
avere acquisito dall’affidatario una comunicazione circa le prestazioni
eseguite dal subappaltatore con la specifica dell’importo e la proposta
motivata di pagamento.
Inoltre, il fatto che il bando di gara ometta di
effettuare una precisa distinzione della categoria di ciascuna lavorazione non
inibisce il diritto dell’appaltatore a ricorrere al subappalto nei limiti
citati.
A tal fine andrà effettuato anche a posteriori una
valutazione in tal senso partendo dagli elaborati di progetto, specialmente dal
computo metrico estimativo. Lo stesso T.A.R. Lombardia - sezione di Brescia
(13/10/1992, n. 1051) ha stabilito che in tale situazione l’appaltatore debba
provvedere a scorporare le opere che risultino riconducibili ad altre categorie
ovvero a lavori speciali, indicando quali sono le categorie di specializzazione
rispetto alla categoria prevalente indicata nel bando.
E’ pertanto
consigliabile che l’appaltatore in occasione della prima richiesta di
autorizzazione al subappalto riepiloghi preventivamente la suddivisione in
categorie di tutte le voci di lavorazione previste dal computo metrico
estimativo, definendo per ciascuna categoria il relativo importo.