REGOLAMENTO PER L’ISTITUZIONE DELLA “STAZIONE UNICA APPALTANTE” CUI GLI ENTI POTRANNO AFFIDARE L’AGGIUDICAZIoNE DEI LAVORI - DPCM 30/6/2011
L’articolo 13 della legge 13 agosto 2010, n. 136 –
Piano straordinario contro le mafie – prevedeva l’emanazione di un apposito
decreto per l’istituzione della S.U.A.
(Stazione Unica Appaltante).
La Gazzetta Ufficiale n. 200 del 29 agosto 2011
riporta il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 giugno 2011
avente ad oggetto l’istituzione delle Stazioni Uniche Appaltanti a livello
regionale, in attuazione della citata legge 136/2011. Si tratta di un
provvedimento suddiviso in 6 articoli che stabilisce finalità, compiti e raggio
d’azione della Stazione Unica Appaltante (SUA).
A livello regionale dovranno essere istituite una o
più SUA con l’obiettivo di rendere più penetrante l’attività di prevenzione e
contrasto ai “tentativi di condizionamento della criminalità mafiosa, favorendo
al contempo la celerità delle procedure, l’ottimizzazione delle risorse e il
rispetto della normativa in materia di sicurezza sul lavoro.” L’art. 2 elenca i
soggetti che potranno aderire, in via facoltativa, alle SUA, ovvero: le
Amministrazione dello Stato, le regioni, gli enti locali, gli enti pubblici
territoriali, gli altri enti pubblici non economici, gli organismi di diritto
pubblico, le associazioni, unioni, consorzi, e gli altri soggetti di cui
all’articolo 32 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nonché le
imprese pubbliche e i soggetti che operano in virtù di diritti speciali o
esclusivi concessi loro dall’autorità competente secondo le norme vigenti.
Il successivo art. 3 indica quale dovrà essere
l’attività delle SUA. Ivi viene indicato infatti che queste centrali di
committenza avranno il compito di:
a) collaborare, con l’ente aderente, alla corretta
individuazione dei contenuti dello schema del contratto, tenendo conto che lo
stesso deve garantire la piena rispondenza del lavoro, del servizio e della
fornitura alle effettive esigenze degli enti interessati;
b) concordare con l’ente aderente la procedura di gara
per la scelta del contraente;
c) collaborare nella redazione dei capitolati di cui
all’articolo 5, comma 7, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163,
laddove l’ente aderente non sia una Amministrazione aggiudicatrice statale e
non abbia adottato il capitolato generale di cui al comma 8 del medesimo
articolo 5; d) collaborare nella redazione del capitolato speciale;
e) definire, in collaborazione con l’ente aderente, il
criterio di aggiudicazione ed eventuali atti aggiuntivi;
f) definire in caso di criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa, i criteri di valutazione delle offerte e le loro
specificazioni;
g) redigere gli atti di gara, ivi incluso il bando di
gara, il disciplinare di gara e la lettera di invito;
h) curare gli adempimenti relativi allo svolgimento
della procedura di gara in tutte le sue fasi, ivi compresi gli obblighi di pubblicità
e di comunicazione previsti in materia di affidamento dei contratti pubblici e
la verifica del possesso dei requisiti di ordine generale e di capacità
economico-finanziaria e tecnico-organizzativa;
i) nominare la commissione giudicatrice in caso di
aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa;
l) curare gli eventuali contenziosi insorti in
relazione alla procedura di affidamento, fornendo anche gli elementi
tecnico-giuridici per la difesa in giudizio;
m) collaborare con l’ente aderente ai fini della
stipulazione del contratto;
n) curare, anche di propria iniziativa, ogni ulteriore
attività utile per il perseguimento degli obiettivi di cui all’articolo 1,
comma 2 del decreto;
o) trasmettere all’ente aderente gli elementi
informativi antimafia ai sensi degli articoli 3 e 4 del decreto del Presidente
della Repubblica 3 giugno 1998, n.252, sulle imprese partecipanti alle gare Il
decreto (art. 4) stabilisce inoltre che i rapporti tra la SUA e l’ente aderente
dovranno essere regolati da convenzioni che definiranno l’ambito di operatività
della SUA, le modalità di rimborso dei costi da essa sostenuti, la spettanza
degli eventuali oneri in ordine ai contenziosi nonché l’obbligo per l’ente
aderente di comunicare alla SUA l’elenco dei contratti per i quali si prevede
l’affidamento, oltre a qualsiasi altra informazione utile relativa
all’esecuzione dei contratti.
Gli articoli 5 e 6 mettono invece in luce i compiti
delle Prefetture, che dovranno esercitare delle forme di controllo sull’attività
delle SUA, richiedendo “ogni dato e informazione ritenuta utile ai fini di
prevenzione delle infiltrazioni della criminalità organizzata”, e monitorando
ogni passaggio della procedura di gara.
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 30
giugno 2011 Stazione Unica Appaltante, in attuazione dell’articolo 13 della
legge 13 agosto 2010, n. 136 - Piano straordinario contro le mafie. (GU n. 200
del 29-8-2011 )
IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto il
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante il «Codice dei contratti
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive
2004/17/CE e 2004/18/CE» e, in particolare, l’articolo 33 il quale al comma 1
prevede la possibilità di acquisire lavori, servizi e forniture facendo ricorso
a centrali di committenza e, al comma 3, prevede la possibilità di affidare le
funzioni di stazione appaltante di lavori pubblici ai Provveditorati
interregionali per le opere pubbliche, già servizi integrati infrastrutture e
trasporti (SIIT), o alle amministrazioni provinciali, nonché a centrali di
committenza;
Visto
l’articolo 13 della legge 13 agosto 2010, n. 136, recante il piano
straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa
antimafia, il quale stabilisce che con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri vengano definite le modalità per promuovere l’istituzione in ambito
regionale di una o più stazioni uniche appaltanti (SUA), al fine di assicurare
la trasparenza, la regolarità e l’economicità della gestione dei contratti
pubblici e di prevenire il rischio di infiltrazioni mafiose nell’economia
legale;
Considerato
che la stazione unica appaltante (SUA) con le funzioni previste dall’articolo
33 del decreto legislativo n. 163/2006, come richiamato dall’articolo 13 della
legge 13 agosto 2010, n. 136, può svolgere un ruolo essenziale per promuovere
ed attuare interventi idonei a creare condizioni di sicurezza, trasparenza e
legalità favorevoli al rilancio dell’economia e dell’immagine delle realtà
territoriali ed al ripristino delle condizioni di libera concorrenza, anche
assicurando, con un costante monitoraggio, la trasparenza e la celerità delle
procedure di gara e l’ottimizzazione delle risorse e dei prezzi;
Vista
l’intesa sancita in sede di Conferenza unificata ai sensi dell’articolo 3 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella riunione del 25 maggio 2011;
Sulla
proposta dei Ministri dell’interno, della giustizia, dello sviluppo economico,
delle infrastrutture e dei trasporti, del lavoro e delle politiche sociali, per
i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale, per la pubblica
amministrazione e l’innovazione;
Decreta:
Art. 1
Finalità e modalità di promozione
della Stazione unica appaltante
1. Il presente decreto é finalizzato a promuovere
l’istituzione in ambito regionale di una o più Stazioni uniche appaltanti, di
seguito denominate «SUA», con modalità che ne incentivino una maggiore
diffusione anche attraverso la sensibilizzazione delle amministrazioni
aggiudicatrici.
2. L’individuazione delle attività e dei servizi della
SUA, unitamente all’indicazione degli elementi essenziali delle convenzioni tra
i soggetti che vi aderiscono, mira ad agevolarne una maggiore diffusione, in
modo da perseguire l’obiettivo di rendere più penetrante l’attività di
prevenzione e contrasto ai tentativi di condizionamento della criminalità
mafiosa, favorendo al contempo la celerità delle procedure, l’ottimizzazione
delle risorse e il rispetto della normativa in materia di sicurezza sul lavoro.
3. Sono fatte salve le normative regionali che
disciplinano moduli organizzativi e strumenti di raccordo tra gli enti
territoriali per l’espletamento delle funzioni e delle attività di cui al presente
decreto, aventi lo scopo di garantire l’integrazione, l’ottimizzazione e
l’economicità delle stesse funzioni, attraverso formule convenzionali,
associative o di avvalimento nell’ambito delle
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
4. Il Governo, le regioni e le province autonome, le
province e i comuni, in sede di Conferenza unificata, si scambiano annualmente,
ai sensi dell’articolo 9, comma 2, lettera e), del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, dati ed informazioni relativi all’attuazione del presente
decreto, con riguardo ai rispettivi ambiti di competenza.
Art. 2
Stazione unica appaltante e soggetti aderenti
1. Possono aderire alla SUA le Amministrazioni dello
Stato, le regioni, gli enti locali, gli enti pubblici territoriali, gli altri
enti pubblici non economici, gli organismi di diritto pubblico, le
associazioni, unioni, consorzi, comunque denominati, da essi costituiti, gli
altri soggetti di cui all’articolo 32 del decreto legislativo 12 aprile 2006,
n. 163, nonché le imprese pubbliche e i soggetti che operano in virtù di
diritti speciali o esclusivi concessi loro dall’autorità competente secondo le
norme vigenti. I predetti soggetti, ai fini del presente decreto, possono
avvalersi delle disposizioni previste dall’articolo 33, comma 3, del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
2. La SUA ha natura giuridica di centrale di
committenza di cui all’articolo 3, comma 34, del decreto legislativo 12 aprile
2006, n. 163, e cura, per conto degli enti aderenti, l’aggiudicazione di
contratti pubblici per la realizzazione di lavori, la prestazione di servizi e
l’acquisizione di forniture, ai sensi dell’articolo 33 del medesimo decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, svolgendo tale attività in ambito regionale,
provinciale ed interprovinciale, comunale ed intercomunale.
Art. 3
Attività e servizi della SUA
1. La SUA cura la gestione della procedura di gara e,
in particolare, svolge le seguenti attività e servizi:
a) collabora con l’ente aderente
alla corretta individuazione dei contenuti dello schema del contratto, tenendo
conto che lo stesso deve garantire la piena rispondenza del lavoro, del
servizio e della fornitura alle effettive esigenze degli enti interessati;
b) concorda con l’ente aderente la procedura di gara
per la scelta del contraente;
c) collabora nella redazione dei capitolati di cui
all’articolo 5, comma 7, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163,
laddove l’ente aderente non sia una Amministrazione aggiudicatrice statale e
non abbia adottato il capitolato generale di cui al comma 8 del medesimo
articolo 5;
d) collabora nella redazione del capitolato speciale;
e) definisce, in collaborazione con l’ente aderente,
il criterio di aggiudicazione ed eventuali atti aggiuntivi;
f) definisce in caso di criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa, i criteri di valutazione delle offerte e le
loro specificazioni;
g) redige gli atti di gara, ivi incluso il bando di
gara, il disciplinare di gara e la lettera di invito;
h) cura gli adempimenti relativi allo svolgimento
della procedura di gara in tutte le sue fasi, ivi compresi gli obblighi di
pubblicità e di comunicazione previsti in materia di affidamento dei contratti
pubblici e la verifica del possesso dei requisiti di ordine generale e di
capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa;
i) nomina la commissione giudicatrice in caso di
aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa;
l) cura gli eventuali contenziosi insorti in relazione
alla procedura di affidamento, fornendo anche gli elementi tecnico-giuridici
per la difesa in giudizio;
m) collabora con l’ente aderente ai fini della
stipulazione del contratto;
n) cura, anche di propria iniziativa, ogni ulteriore
attività utile per il perseguimento degli obiettivi di cui all’articolo 1,
comma 2;
o) trasmette all’ente aderente le informazioni di cui
all’articolo 6, comma 2, lettera a).
Art. 4
Elementi essenziali delle Convenzioni tra enti
aderenti e Stazione unica
appaltante
1. I rapporti tra SUA e l’ente aderente sono regolati
da convenzioni.
La convenzione prevede, in particolare:
a) l’ambito di operatività della SUA determinato, con
riferimento ai contratti pubblici di lavori, di forniture e servizi, sulla base
degli importi di gara o di altri criteri in relazione ai quali se ne chiede il
coinvolgimento nonché i rapporti e le modalità di comunicazioni tra il
responsabile del procedimento ai sensi dell’articolo 10 del decreto legislativo
12 aprile 2006, n. 163, ed il responsabile del procedimento della SUA ai sensi
della legge 7 agosto 1990, n. 241;
b) le modalità di rimborso dei costi sostenuti dalla
SUA;
c) gli oneri rispettivamente a carico dell’ente
aderente e della SUA in ordine ai contenziosi in materia di affidamento;
d) l’obbligo per l’ente aderente di trasmettere alla
SUA l’elenco dei contratti di cui alla lettera a), per i quali si prevede
l’affidamento nonché l’obbligo per l’ente aderente di trasmettere, su richiesta
della SUA, ogni informazione utile relativa all’esecuzione dei medesimi
contratti;
e) l’obbligo per l’ente aderente di comunicare alla
SUA le varianti intervenute nel corso dell’esecuzione del contratto.
Art. 5
Forme di monitoraggio e di controllo degli appalti
1. Ferme restando le forme di monitoraggio e di controllo
degli appalti previste dalla normativa vigente, le Prefetture - UTG possono
chiedere alla SUA di fornire ogni dato e informazione ritenuta utile ai fini di
prevenzione delle infiltrazioni della criminalità organizzata. I dati e le
informazioni ottenute possono essere utilizzate dal Prefetto anche ai fini
dell’esercizio del potere di accesso e di accertamento nei cantieri delle
imprese interessate all’esecuzione dei lavori pubblici.
Art. 6
Collaborazione e coordinamento tra Amministrazioni
1. L’ente aderente effettua la comunicazione di cui
all’articolo 4, comma 1, lettera d), contestualmente anche alla Prefettura -
UTG competente per territorio con riguardo alla SUA.
2. La Prefettura - UTG, ferme restando le competenze
già previste dalla legge ed al fine di favorire lo snellimento, la celerità e
la trasparenza delle procedure:
a) mette a disposizione della SUA, con criteri di
priorità, gli elementi informativi oggetto di attestazione ai sensi degli
articoli 3 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n.
252, sulle imprese partecipanti alle gare;
b) monitora le procedure di gara
allo scopo di prevenire le infiltrazioni della criminalità organizzata e
contrastare, in collaborazione con l’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici
di lavori, servizi e forniture, eventuali
intese tra le imprese concorrenti.
3. In relazione allo specifico contratto, il Prefetto,
senza nuovi o maggiori oneri, in conformità alla normativa vigente, qualora lo
ritenga opportuno per rafforzare le misure di prevenzione delle infiltrazioni
della criminalità organizzata, può richiedere il supporto tecnico del
Provveditorato interregionale per le opere pubbliche competente per territorio
e dell’Unità di verifica degli investimenti pubblici - Dipartimento dello
sviluppo e coesione economica del Ministero dello sviluppo economico.
4. L’ente aderente può delegare l’attività di verifica
del progetto, di cui all’articolo 112 del decreto legislativo 12 aprile 2006,
n. 163, anche al Provveditorato interregionale per le opere pubbliche
competente per territorio laddove in possesso dei requisiti previsti dal comma
5 del citato articolo 112, con oneri a carico dell’ente aderente che può
altresì avvalersi del supporto del medesimo Provveditorato per l’esame di eventuali
proposte di varianti.
5. Con specifiche intese potranno essere condivise
dalle Prefetture - UTG, SUA ed ente aderente, ulteriori forme e modalità per
rafforzare le misure di prevenzione delle infiltrazioni della criminalità
organizzata nell’ economia legale.
6. Le Prefetture - UTG, per le attività del presente
articolo, possono avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri, anche della
collaborazione degli Osservatori regionali dei contratti pubblici.
Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei
conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 30 giugno 2011