LL.PP. - E’ VIETATO L’AVVALIMENTO PARZIALE
(Consiglio di Stato, Sez. VI,
13/6/2011, n. 3565)
La migliore prestazione non è assicurata se nessuno
dei soggetti concorrenti possiede i requisiti preventivamente identificati in
relazione all’oggetto e agli importi di gara, essendo questi richiesti come
presupposto della capacità del partecipante di formulare una offerta congrua e
valutabile e di fornire quindi, se aggiudicatario, la migliore prestazione; non
si comprenderebbe, altrimenti, la ratio della
preordinazione di un sistema di requisiti di qualificazione per categorie di
lavori e classifica (per importi nel loro ambito) se nessuno dei concorrenti o
dei soggetti ausiliari fosse poi, in concreto, vincolato a possederli, non
potendo in tal caso il candidato/offerente “dimostrare alla amministrazione che
disporrà dei mezzi necessari” a provare le capacità richieste per l’esecuzione
dell’appalto.
. . . .omissis . . .
FATTO
1. La S.r.l Vescio Costruzioni ha partecipato alla procedura negoziata
indetta dalla S.p.a. So.ri.cal.
(Società di gestione delle risorse idriche calabresi; di seguito: Sorical) per l’aggiudicazione dei lavori di gestione e
manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere elettriche,
elettromeccaniche, strumentali, di automazione e telecontrollo degli impianti idropotabili calabresi, inquadrabili nella categoria
prevalente OG10, per l’importo complessivo di € 750.000,00, di cui € 620.000,00
per manutenzione cabine elettriche di trasformazione, linee elettriche ed
illuminazione esterna riconducibili alla categoria OG10 classifica III.
Con verbale del 28 aprile 2009 l’offerta della Vescio Costruzioni è stata esclusa in via automatica,
secondo le previsioni della lettera di invito e degli artt. 86 e 122, comma 9,
del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 (Codice degli appalti pubblici; di seguito:
Codice), in quanto recante un ribasso del 19,990%, superiore alla soglia di
anomalia fissata al 19,5635%.
L’appalto è stato aggiudicato provvisoriamente all’Arkeoverde S.r.l., che aveva offerto un ribasso del
16,850%, provvedendosi successivamente, con determinazione del 7 maggio 2009
dell’Amministratore delegato della Sorical,
all’approvazione degli atti di gara ed alla aggiudicazione definitiva in favore
della Arkeoverde.
2. La Vescio Costruzioni,
con il ricorso n. 1037 del 2009 proposto al Tribunale amministrativo regionale
per la Calabria, ha chiesto l’annullamento: della citata determinazione del 7
maggio del 2009 recante l’aggiudicazione definitiva dell’appalto; della
esclusione per anomalia dell’offerta della ricorrente disposta nel verbale di
aggiudicazione provvisoria del 28 aprile 2009.
3. Il Tribunale amministrativo, con la sentenza n. 346
del 2010, ha accolto il ricorso e, per l’effetto, ha annullato gli atti
impugnati, compensando tra le parti le spese del giudizio.
4. Con l’appello in epigrafe è chiesto l’annullamento
della sentenza di primo grado, con domanda di sospensione cautelare della
esecutività.
La domanda cautelare è stata respinta con l’ordinanza
del 14 luglio 2010, n. 3291.
5. All’udienza del 24 maggio 2011 la causa è stata
trattenuta per la decisione.
DIRITTO
1. Con la sentenza gravata, n. 346 del 2010, il
Tribunale amministrativo per la Calabria, sezione prima, ha accolto il ricorso
proposto dalla S.r.l Vescio
Costruzioni avverso le determinazioni recanti la sua esclusione, per anomalia
dell’offerta, dalla procedura negoziata indetta dalla Sorical
e l’aggiudicazione definitiva dell’appalto alla S.r.l
Arkeoverde.
2. Nella sentenza è accolto il motivo di ricorso per
il quale uno dei concorrenti, il Consorzio Stabile Infrastrutture Meridionali,
avrebbe dovuto essere escluso dalla gara, con conseguente innalzamento della
soglia di anomalia e quindi aggiudicazione a favore della ricorrente, per avere
colmato la carenza della qualificazione per le opere della categoria OG10
mediante la stipula di un contratto di avvalimento
con l’impresa Edil Perri
S.n.c., a sua volta priva del requisito in quanto qualificata per la categoria
OG10 classifica II e non classifica III, come richiesto dalla lex specialis di gara.
Si deve infatti ritenere, afferma la sentenza, che
l’ammissione senza limiti dell’avvalimento
dell’attestazione SOA produca effetti distorsivi, dal
momento che la mera sommatoria delle attestazioni SOA dell’impresa avvalente e
dell’impresa ausiliaria, prescindendo dal fatto che quest’ultima sia
autonomamente in possesso della qualificazione necessaria alla partecipazione
alla gara, vuol dire vanificare il sistema delineato dal legislatore, rendendo
possibile che alla gara partecipi un soggetto privo dei requisiti di
qualificazione, che si avvale di un soggetto a sua volta privo di tali
requisiti, dovendo, invece, necessariamente sussistere la qualificazione, da
parte della concorrente o dell’ausiliaria, senza che residui spazio alla
possibilità che la qualificazione stessa sia ravvisabile in parte in capo
all’una ed in parte in capo all’altra.
3. Nell’appello si censura la sentenza impugnata:
- per violazione del principio di corrispondenza tra
il chiesto e il pronunciato: con il ricorso introduttivo non è stata infatti
censurata la ammissibilità dell’avvalimento parziale
–verticale ed il ricorso è risultato infondato in fatto essendo stato
dimostrato da Sorical che il Consorzio Stabile
Infrastrutture Meridionali possedeva una qualificazione SOA per categoria OG10,
classifica II;
- in ogni caso l’avvalimento
diretto all’integrazione di un requisito già in parte posseduto dall’impresa
avvalente è ammissibile, per principio generale del diritto comunitario, e ai
sensi dell’articolo 49, comma 6 del Codice, modificato con il d.lgs. n. 152 del
2008 a seguito dell’avvio di una procedura di infrazione comunitaria aperta
rispetto al precedente testo della norma; dalla norma vigente si evince,
infatti, che è vietato il frazionamento dell’avvalimento
se ci si avvale di più imprese ausiliarie, non essendone consentito l’utilizzo
nei confronti di tali diverse imprese, ma anche che non sussistono limiti
all’integrazione di un requisito già in parte posseduto dall’impresa avvalente
nel caso ci si avvalga di una sola impresa ausiliaria, per cui, nella specie,
la somma di due attestazioni SOA per categoria OG10, classifica II, comporta
l’integrazione del requisito per l’iscrizione alla III classifica della
medesima categoria;
- se così non si ritenesse si chiede che sia sollevata
questione pregiudiziale presso la Corte di Giustizia, ai sensi dell’art. 267
del Trattato, per la valutazione della compatibilità della intepretazione
adottata con gli articoli 47 e 48 della direttiva n. 18 del 2004 e con l’art.
54 della direttiva n. 17 del 2004 (venendo richiamata al riguardo la nota della
Commissione C(2008)0108 del 30 gennaio 2008 relativa all’avvio di una procedura
di infrazione riguardo al testo allora vigente dei commi 6 e 7 dell’art. 49 del
d.lgs. n. 163 del 2006).
4. Le censure sono infondate.
Non può essere accolta, anzitutto, la censura con cui
si deduce la non corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato nella sentenza
impugnata; questa si è infatti pronunciata sulla carenza in capo al Consorzio
Stabile Infrastrutture Meridionali dei requisiti di qualificazione e sulla
insufficienza a tal fine del contratto di avvalimento,
a fronte di specifica deduzione al riguardo nel ricorso introduttivo, nel quale
è affermato che “Poiché il Consorzio Stabile Infrastrutture Meridionali è stato
invitato alla procedura negoziata, se ne ricava che era stato iscritto, benché
illegittimamente, nel presupposto sistema di qualificazione, si presume per la
categoria 0G10 e classifica III^” e che “E’ appena il
caso di ribadire che il Consorzio ha tentato ex post (v. contratto di avvalimento con Edilperri snc del
15.3.2009) di ricostruire i requisiti mancanti con avvalimento
rivelatosi incompleto per la classifica III…”.
Anche le restanti censure non possono essere accolte.
Infatti:
- nelle Direttive CE in materia di appalti pubblici
n.18 (articoli 47 e 48) e n. 17 (articolo 54), del 2004, l’istituto dell’avvalimento è previsto con formulazione sostanzialmente
identica per la quale “Un operatore economico può, se del caso, e per un
determinato appalto, fare affidamento sulle capacità di altri soggetti, a
prescindere dai suoi legami con questi ultimi. In tal caso deve dimostrare alla
amministrazione che disporrà dei mezzi necessari, ad esempio mediante
presentazione dell’impegno a tal fine di questi soggetti.” (art. 47, comma 2,
della direttiva n. 18 citata); alla luce di questa previsione è corretto
affermare che l’istituto, in quanto così ampiamente definito (altresì nell’art.
49, comma 1, del d.lgs. n. 163 del 2006), ha “portata generale nel diritto
comunitario, al fine di garantire il principio di libertà di concorrenza”
(Cons. Stato, Sez. V, 19 marzo 2009, n. 1624), poiché, se ciascun soggetto può
avvalersi dei requisiti di altri, viene così posto in grado di concorrere il
più vasto numero di soggetti, non essendo perciò consentite limitazioni
nell’applicazione dell’istituto che possano inficiare tale scopo;
- la massima concorrenza deve però dispiegarsi entro
il limite (e al fine) della garanzia per la stazione appaltante di ricevere la
migliore prestazione, che non è a sua volta assicurata se nessuno dei soggetti
concorrenti possiede i requisiti preventivamente identificati in relazione
all’oggetto e agli importi di gara, essendo questi richiesti come presupposto
della capacità del partecipante di formulare una offerta congrua e valutabile e
di fornire quindi, se aggiudicatario, la migliore prestazione; non si
comprenderebbe, altrimenti, la ratio della preordinazione
di un sistema di requisiti di qualificazione per categorie di lavori e
classifica (per importi nel loro ambito) se nessuno dei concorrenti o dei
soggetti ausiliari fosse poi, in concreto, vincolato a possederli, non potendo
in tal caso il candidato/offerente “dimostrare alla amministrazione che
disporrà dei mezzi necessari” a provare le capacità richieste per l’esecuzione
dell’appalto;
- la finalità dell’avvalimento
non è perciò “quella di arricchire la capacità (tecnica o economica che sia)
del concorrente, ma quella di consentire a soggetti che ne siano privi di
concorrere alla gara ricorrendo ai requisiti di altri soggetti” (Cons. Stato:
Sez. V, 17 marzo 2009, n. 1589; Sez. IV, 20 novembre 2008, n. 5742), se e in
quanto da questi integralmente e autonomamente posseduti (cfr. anche Cons.
Stato, Sez. V, 23 febbraio 2010, n. 1054), in coerenza con la normativa
comunitaria sugli appalti pubblici che è volta in ogni sua parte a far sì che
la massima concorrenza sia anche condizione per la più efficiente e sicura
esecuzione degli appalti;
- non contrasta con tale conclusione la normativa di
cui al vigente art. 49, comma 6, per il quale “Per i lavori, il concorrente può
avvalersi di una sola impresa ausiliaria per ciascuna categoria di
qualificazione. Il bando di gara può ammettere l’avvalimento
di più imprese ausiliarie in ragione dell’importo dell’appalto o della
peculiarità delle prestazioni, fermo restando il divieto di utilizzo frazionato
per il concorrente dei singoli requisiti economico-finanziari e
tecnico-organizzativi di cui all’articolo 40, comma 3, lettera b), che hanno
consentito il rilascio dell’attestazione in quella categoria.”. Non può essere
accolta, infatti, una interpretazione per cui il divieto di utilizzo frazionato
dei requisiti varrebbe soltanto nel caso dell’avvalimento
di più imprese ausiliarie (ai sensi della seconda parte del comma) e non anche
in quello di una sola impresa ausiliaria (di cui alla prima parte), essendo
evidente che il legislatore si è occupato di vietare espressamente l’utilizzo
frazionato per la fattispecie in cui tale utilizzo è in concreto ipotizzabile,
proprio in ragione della pluralità delle imprese ausiliarie, e non per quella
in cui ci si avvalga di una sola impresa ausiliaria, non essendo altrimenti
giustificato un divieto posto soltanto per un caso e non per l’altro;
- ciò è confermato dalla intervenuta abrogazione del
comma 7 del medesimo art. 49, ai sensi del d.lgs. n. 152 del 2008, in cui era
anche previsto “che l’avvalimento possa integrare un
preesistente requisito tecnico o economico già posseduto dall’impresa avvalente
in misura o percentuale indicata nel bando stesso”, nonché dall’osservazione
che la somma delle classifiche risulta espressamente prevista soltanto per i
consorzi stabili (art. 36, comma 7, del d.lgs. n. 163 del 2006);
- tale ricostruzione non contrasta con quanto indicato
dalla citata nota C(2008)0108 della Commissione europea, relativa a limitazioni
all’avvalimento riscontrate nel testo previgente dei
commi 6 e 7 dell’art. 49 del d.lgs. n. 163 del 2006, cui sono seguite le
modifiche disposte con il d.lgs. n. 152 del 2008 (essenzialmente restringendo
ai lavori, nel comma 6, la previsione dell’avvalimento
di una sola impresa ausiliaria, e abrogando il comma 7 che recava la
possibilità del bando di gara di limitare l’avvalimento
per tipo di requisiti e di prevedere la loro integrazione); per effetto delle
modifiche intervenute la normativa di cui all’art. 49 non risulta infatti
prevedere, come sopra visto, la possibilità dell’integrazione dei requisiti
parziali né è interpretabile in tal senso;
- in tale quadro si deve concludere che non vi è
ragione per il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia ai sensi dell’art.
267 del TFUE, trattandosi di un caso in cui la corretta applicazione del
diritto comunitario si impone con evidenza tale da non dare adito a nessun
ragionevole dubbio interpretativo sulla soluzione da dare alla questione
sollevata (Cons. Stato Sez. VI, 9 febbraio 2011, n.
896); scopo della normativa comunitaria è infatti chiaramente quello far
concorrere alle gare anche i soggetti che non hanno i requisiti se li ha
l’impresa ausiliaria ma non quello di consentire che chi non ha i requisiti
possa comunque presentare offerte, così impegnandosi ad eseguire prestazioni
per cui non ha i presupposti, poiché, in questo caso, non sarebbero
contestualmente assicurate la libera concorrenza e l’uso efficiente delle
risorse pubbliche, ciò che costituisce, invece, la finalità ultima della stessa
normativa.
5. Per quanto considerato l’appello è infondato e deve
essere perciò respinto.
Le spese seguono, come di regola, la soccombenza. Esse
sono liquidate nel dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione
Sesta) definitivamente pronunciando sull’appello in epigrafe, n. 4786 del 2010,
lo respinge.
Condanna la S.p.a. Sorical al pagamento a favore della S.r.l
Vescio delle spese del secondo grado del giudizio,
che liquida in euro 5.000,00 (cinquemila /00), oltre gli accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita
dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del
giorno 24 maggio 2011.