LL.PP. - IN CASO DI DIFFORMITA’ O CONTRASTO LA CLAUSOLA DEL BANDO PREVALE SU QUELLA DELLA LETTERA DI INVITO
(Consiglio di Stato, Sez. VI,
sentenza n. 4278 del 14 luglio 2011)
Nel caso in esame la lettera di invito contiene una
disciplina dei requisiti di ammissione alla procedura più restrittiva di quella
prevista dal bando, o meglio dalle sue norme integrative.
Deve essere poi osservato che la stazione appaltante
non propone alcuna giustificazione del suddetto contrasto.
Trova quindi
applicazione il principio, affermato da Cons. Stato, V, 29 marzo 2004, n. 1660,
secondo cui in tema di gare pubbliche, nel caso di contrasto tra il bando e la
lettera di invito, prevale il primo, quale”lex specialis”della selezione concorsuale, non modificabile
mediante lettera d’invito (nello stesso senso C.G.A.,
18 maggio 2005, n. 349, Cons. Stato, II, 7 marzo 2001, n. 149/01).