LL.PP. - IN CASO DI DIFFORMITA’ O CONTRASTO LA CLAUSOLA DEL BANDO PREVALE SU QUELLA DELLA LETTERA DI INVITO

(Consiglio di Stato, Sez. VI, sentenza n. 4278 del 14 luglio 2011)

 

Nel caso in esame la lettera di invito contiene una disciplina dei requisiti di ammissione alla procedura più restrittiva di quella prevista dal bando, o meglio dalle sue norme integrative.

Deve essere poi osservato che la stazione appaltante non propone alcuna giustificazione del suddetto contrasto.

Trova quindi applicazione il principio, affermato da Cons. Stato, V, 29 marzo 2004, n. 1660, secondo cui in tema di gare pubbliche, nel caso di contrasto tra il bando e la lettera di invito, prevale il primo, quale”lex specialis”della selezione concorsuale, non modificabile mediante lettera d’invito (nello stesso senso C.G.A., 18 maggio 2005, n. 349, Cons. Stato, II, 7 marzo 2001, n. 149/01).