LL.PP. - IL CONSORZIO STABILE DEVE POSSEDERE LA SOA E NON ANCHE LA CONSORZIATA INDICATA COME ESECUTRICE
(Consiglio di Stato, Sezione V, n. 2454 del 27/4/2011)
Il Collegio è ben consapevole del fatto che la
giurisprudenza amministrativa non è univoca nel considerare la necessità del
possesso dei requisiti di qualificazione, oltre che in capo al consorzio
stabile stesso, anche in testa all’impresa consorziata indicata come
esecutrice, ma non può non rilevarsi che la stessa giurisprudenza è andata
sempre più precisandosi in ordine alle qualificazioni dei consorzi stabili, per
cui se, inizialmente poteva esservi qualche dubbio in ordine al possesso dei
requisiti da parte del soggetto consorziato, incaricato di eseguire le
prestazioni, successivamente la tesi della necessità del possesso dei requisiti
solo in capo ai consorzi stabili sembra al Collegio la più coerente con la
stessa individuazione di tali figure soggettive.
Queste, infatti, hanno una loro qualificazione, che
consente ai medesimi di partecipare alle gare pubbliche, e pertanto sono gli
stessi che assumono su di sé, e con le qualificazioni possedute, l’onere della
esecuzione delle prestazioni contrattuali, a nulla rilevando che abbiano
designato una consorziata non in possesso delle qualificazioni necessarie,
essendo la prestazione “in toto” ricadente sul medesimo consorzio stabile, che
potrà provvedervi o direttamente o per il tramite di un’altra impresa
consorziata (cfr. Cons. St., sez. V, 15 ottobre 20\0, n. 1534).
Solo così ha un senso
la qualificazione da parte della società organismo di attestazione (SOA) in
capo direttamente al consorzio stabile; questo, in quanto titolare della
necessaria qualificazione, è il contraente del contratto e solo alla sua
qualificazione occorre fare riferimento.