LL.PP. - INEFFICACIA DELL’ATTESTAZIONE SOA PER MANCATA VERIFICA TRIENNALE
(Tar Campania, Napoli,sentenza numero 3254 del 20
giugno 2011)
L’ininterrotta efficacia della certificazione SOA per
tutto il periodo quinquennale si verifica solo quando la verifica triennale,
tempestivamente richiesta secondo l’art. 15-bis del d.P.R.
n. 34 del 2000, si sia positivamente conclusa.
Nel caso in cui manchi, per qualsiasi motivo, la
verifica alla scadenza del triennio, l’attestazione non è più efficace e il
concorrente resta privo del requisito di qualificazione fino al rilascio di una
nuova attestazione.
Sennonché il requisito della qualificazione deve
sussistere non solo alla scadenza del termine per la presentazione delle
offerte, ma deve anche permanere senza soluzione di continuità per tutta la
durata del procedimento di gara.
Nel momento in cui la Commissione di gara ha adottato
le determinazioni in ordine alla ammissibilità dei concorrenti (con i verbali
del 24 e 25/11/2009) la ALFA non era in possesso del requisito necessario per
l’ammissione in gara, secondo quanto prescritto dall’art. 4, lett. c, del
bando.
Pertanto la medesima andava esclusa, a nulla rilevando
che all’epoca fosse in corso la pratica per il rilascio di una nuova
attestazione di qualificazione.
Infatti le
determinazioni della stazione appaltante e la stessa conclusione della
procedura non possono certo rimanere indefinite e subordinate per l’esito
incerto di tale pratica, a nulla rilevando che l’attestazione sia stata poi
emessa prima dell’aggiudicazione definitiva della gara.