MODIFICHE
ALLA LEGGE SULLA DISCIPLINA DELLA COLTIVAZIONE DI SOSTANZE MINERALI DI CAVA
(Legge
regionale 12 agosto 1999 n. 15).
La
legge regionale n. 15 del 12 agosto 1999 "Modifiche ed abrogazioni
legislative per la realizzazione dei progetti del programma regionale di
sviluppo" ha apportato modifiche di rilievo alla legge 14/98
"Disciplina sulle cave".
In
particolare l'art. 3, 5° comma, dispone che:
a)
art. 9 comma 1 - la Provincia puņ assumere iniziative tese a variare il piano
cave;
b)
art. 11 comma 2 lettera e) viene abrogata la documentazione urbanistica;
c)
art. 14 comma 1 lett. g) viene richiesto il semplice programma economico e
finanziario;
d)
art. 29 č aggiunto il comma 5bis che precisa l' applicazione delle sanzioni;
e)
art. 34 comma 2 - per la nomina dei membri del Comitato tecnico consultivo
viene richiesto curriculum;
f)
art. 36 integralmente sostituito, riguarda gli interventi in fondi agricoli;
g)
art. 37 comma 3 sostituito, liberalizza i lavori idraulici;
h)
art. 37 comma 4 abrogato, svincolando dal piano cave i lavori sugli alvei;
i)
art. 41 comma 1 sostituito, in merito alle caratteristiche del direttore tecnico;
j)
art. 43 comma 3 sostituito, in merito al finanziamento dei corsi di formazione.
Gli
articoli oggetto di modifica nel testo vigente sono a disposizione presso gli
uffici del Collegio.