“55%” - NUOVA GUIDA DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE

 

Sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate (www.agenziaentrate.gov.it) è stata pubblicata la Guida alle agevolazioni fiscali per il risparmio energetico (detrazione del 55%), aggiornata al mese di luglio 2011, alla luce delle ultime modifiche all’applicabilità dell’agevolazione, introdotte dal cd. “Decreto sviluppo” e dalla “Manovra correttiva”.

Tra le principali novità, la conferma dell’eliminazione, dal 14 maggio 2011, dell’obbligo di indicazione separata in fattura del costo della manodopera, stabilito a pena di decadenza dal beneficio, in analogia con quanto previsto ai fini della detrazione del 36%[1].

In merito, l’Agenzia delle Entrate, nella propria Guida, ripercorre le principali novità applicative dell’agevolazione, in vigore fino al 31 dicembre 2011[2], relative a:

-  eliminazione dell’obbligo di separata indicazione in fattura del costo della manodopera utilizzata per l’esecuzione degli interventi agevolati.

Tale semplificazione, introdotta, a livello normativo, ai fini della detrazione Irpef del 36%, è stata estesa dall’Agenzia delle Entrate anche alla detrazione del 55%.

Ciò a conferma dell’orientamento dell’ANCE, che aveva rilevato come l’indicazione in fattura del costo della manodopera fosse divenuta obbligatoria per effetto del rinvio “generico” agli adempimenti imposti per la detrazione del 36%[3], con la conseguenza che il venir meno dell’obbligo ai fini del “36%” produce effetti anche per il “55%”.

Si deve ritenere che il venir meno di tale obbligo operi per le fatture emesse dal 14 maggio 2011, data di entrata in vigore del cd. “Decreto sviluppo”.

-  riduzione dal 10% al 4% della ritenuta sui bonifici relativi alle spese agevolate con le detrazioni del 36% e del 55%, operante dal 1° luglio 2010[4].

In ordine alla decorrenza della disposizione, l’Agenzia delle Entrate conferma l’efficacia della riduzione per i bonifici effettuati a decorrere dal 6 luglio 2011, data di entrata in vigore del D.L. 98/2011.

Nella Guida sono, infine, confermati i criteri di ripartizione della detrazione per le spese sostenute dal 1° gennaio 2011, che, per effetto dell’art.1, comma 48, della legge 220/2010, opera in 10 quote annuali di pari importo, anzichè in 5, come avveniva per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2010 (C.M. 20/E/2011).

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[1] Art.3, comma 2, lett.r, del D.L. 70/2011, convertito, con modificazioni, nella legge 106/2011 (cd. “Decreto Sviluppo”).

[2] Cfr. art.1, comma 48, legge 220/2010.

[3] Ai sensi dell’art.1, co.348, della legge 296/2006, istitutiva della detrazione del 55%.

 [4] La ritenuta, introdotta dall’art.25 del D.L. 78/2010, convertito dalla legge 122/2010. è stata ridotta dall’art.23, comma 8, del D.L. 98/2011, convertito, con modificazioni, nella legge 111/2011.