“36%” - NUOVA GUIDA DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE
È disponibile sul sito Internet
dell’Agenzia delle Entrate (www.agenziaentrate.gov.it) la Guida
«Ristrutturazioni edilizie: le agevolazioni fiscali», aggiornata al mese di
luglio 2011, che fa il punto sulle novità in materia di detrazione del 36% per
il recupero edilizio delle abitazioni, in vigore fino al 31 dicembre 2012 (art.2,
commi 10-11, legge 191/2009).
Tra le principali novità
dell’ultimo anno, la Guida segnala l’eliminazione degli obblighi di invio della
Comunicazione preventiva dei lavori e di indicazione in fattura del costo della
manodopera, e la riduzione della ritenuta al 4%, operata sui bonifici.
In particolare, alla luce delle
modifiche introdotte dal cd. “Decreto Sviluppo”[1], l’Agenzia delle Entrate
conferma l’eliminazione, dal 14 maggio 2011:
-
della Comunicazione preventiva dei lavori al Centro Operativo di
Pescara, che doveva essere inviata (mediante raccomandata), a pena di decadenza
dal beneficio, prima dell’inizio dei lavori[2].
Per fruire della detrazione, è ora
sufficiente l’indicazione, nella dichiarazione dei redditi:
-
dei dati catastali dell’immobile,
- degli altri dati richiesti al
fine del controllo (probabilmente il codice fiscale del beneficiario,
indicazione già presente),
- degli estremi di registrazione
del contratto di locazione, o comodato, nell’ipotesi di interventi effettuati
direttamente dal detentore dell’immobile,
In ogni caso, viene confermato che
dovranno essere conservati ed esibiti su richiesta degli uffici verificatori
tutti gli altri documenti (che saranno indicati in un apposito provvedimento
del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, non ancora emanato);
-
dell’obbligo di indicazione separata, in fattura, del costo della
manodopera utilizzata per l’esecuzione degli interventi agevolati, prevista, a
pena di decadenza fino al 13 maggio scorso[3].
In merito, si deve ritenere che il
venir meno del citato obbligo operi per le fatture emesse dal 14 maggio 2011,
data di entrata in vigore del cd. “Decreto Sviluppo”.
La Guida dell’Agenzia delle
Entrate si sofferma, altresì, sulla riduzione, dal 10% al 4%, della ritenuta,
operata dalle banche e da Poste italiane s.p.a., a titolo di acconto delle
imposte sul reddito, dovute dai beneficiari, con l’obbligo di rivalsa, all’atto
dell’accredito dei bonifici relativi al pagamento delle spese agevolabili[4].
Per quanto riguarda la decorrenza
della disposizione, l’Agenzia delle Entrate, nella Guida citata, chiarisce che
la riduzione della ritenuta opera per i bonifici effettuati a decorrere dal 6
luglio 2011, data di entrata in vigore del D.L. 98/2011.
Con riferimento, invece, ai
chiarimenti ministeriali intervenuti nel corso dell’ultimo anno, la Guida
conferma che:
- nell’ipotesi di esecuzione di
interventi di ampliamento (con o senza demolizione dell’edificio originario),
le limitazioni all’applicabilità della detrazione permangono anche in caso di
interventi eseguiti nell’ambito del “Piano casa” (R.M. 4/E/2011)[5].
In particolare, in presenza di
ristrutturazione con demolizione e ricostruzione, l’agevolazione compete «solo
in caso di fedele ricostruzione, nel rispetto di volumetria e sagoma
dell’edificio preesistente»[6];
-
in relazione all’acquisto di fabbricati interamente ristrutturati da
imprese di costruzioni, alla luce dell’ultima proroga, la Guida conferma che:
-
gli interventi di recupero sul fabbricato devono essere eseguiti dal 1°
gennaio 2008 al 31 dicembre 2012;
-
il rogito di acquisto deve essere stipulato entro il 30 giugno 2013.
In merito, la Guida sottolinea che
tale agevolazione «è stata reintrodotta dal periodo d’imposta 2008». Tale espressione,
come confermato anche nella risposta del Ministero dell’Economia e Finanze
all’interrogazione parlamentare n.5-04025 del 12 gennaio 2011, deve essere
letta nel senso che l’agevolazione spetta unicamente a partire dal 2008, senza
continuità con il periodo d’imposta precedente[7].
Di
conseguenza, l’applicabilità del beneficio resta esclusa per l’acquisto di
abitazioni poste in fabbricati ristrutturati nel 2007[8]. Tale esclusione, a
parere dell’Amministrazione finanziaria, peraltro con un orientamento che
suscita perplessità, deriva da un’espressa volontà del Legislatore, e non può
essere sanata in via interpretativa.