STUDIO DI SETTORE PER
L’EDILIZIA UG69U - CORRETTIVI “ANTICRISI” E NOVITÀ DEL MODELLO 2011
Con il Decreto del Ministro
dell’Economia e delle Finanze 7 giugno 2011[1], sono stati approvati, anche per
il periodo d’imposta 2010, i correttivi anticongiunturali da applicare ai
risultati stimati dagli Studi di Settore, ivi compreso quello per l’edilizia
UG69U, al fine di tener conto della contrazione delle attività e dei mercati
dovuta alla crisi economica in atto.
Inoltre, con il Provvedimento 10
giugno 2011[2], sono stati approvati i nuovi modelli per la comunicazione dei
dati rilevanti ai fini degli Studi di Settore (che costituiscono parte
integrante dell’UNICO 2011, da presentare entro il prossimo 30 settembre 2011),
tra i quali è compreso anche l’UG69U, che, come noto, rappresenta lo Studio di
Settore per l’edilizia[3], elaborato, dallo scorso anno (con efficacia dal
periodo d’imposta 2009), su base regionale.
Tra le novità del modello UG69U
2011 (riguardante il periodo d’imposta 2010), coordinato con le relative
istruzioni, oltre ai nuovi dati da indicare nel Quadro X “Altre informazioni
rilevanti ai fini degli Studi di Settore”, la cui compilazione è finalizzata
all’applicazione dei correttivi “anticrisi”, si evidenziano le nuove
informazioni richieste nel Quadro Z “Dati complementari”, funzionali ad un
aggiornamento più accurato dello Studio.
Con la Circolare n.30/E del 28
giugno 2011, l’Agenzia delle Entrate ha poi fornito chiarimenti in ordine
all’applicazione degli Studi di Settore per il periodo d’imposta 2010.
1. I
correttivi congiunturali per lo Studio UG69U
Relativamente al periodo d’imposta
2010, con il D.M. 7 giugno 2011, sono stati approvati complessivamente 4
correttivi congiunturali (cd. “correttivi anticrisi”)[4]:
a) correttivi relativi all’analisi
di normalità economica, che operano sull’indicatore (I.N.E.)
“Durata delle scorte”, per gli Studi di Settore per i quali è presente tale
variabile;
b) correttivi specifici per la
crisi, applicabili solo ad alcuni Studi di Settore, espressamente individuati;
c) correttivi congiunturali di
settore, applicabili anche allo Studio UG69U;
d) correttivi congiunturali
individuali, applicabili a tutti gli Studi di Settore, ivi compreso quello per
l’edilizia.
Tra questi, con specifico riguardo
allo Studio UG69U, troveranno applicazione i:
- correttivi congiunturali di
settore;
- correttivi congiunturali
individuali.
Come specificato nell’All.1 al
D.M. 7 giugno 2011 e nella C.M. n.30/E/2011, tutti i “correttivi anticrisi”
operano secondo un meccanismo automatico “a cascata”, che ne determina
l’applicazione in sequenza per tutti i contribuenti che risultino non congrui
rispetto al ricavo puntuale stimato dallo Studio, derivante dall’analisi di
congruità e di normalità economica.
Inoltre, le citate misure di correzione
operano indipendentemente dal posizionamento del soggetto rispetto all’analisi
di normalità economica e ciascuna di esse, applicata secondo la sequenza
indicata, può comportare una riduzione dei ricavi stimati dallo Studio di
Settore, con riferimento sia al ricavo puntuale che al ricavo minimo
ammissibile.
Pertanto, per quanto riguarda in
particolare lo Studio UG69U, l’adattamento della funzione di ricavo con
finalità anticrisi verrà effettuato mediante i seguenti passaggi successivi:
a. ordinaria analisi di congruità
e di normalità economica[5] dei ricavi dichiarati (rispetto al ricavo puntuale
e minimo risultate dallo Studio);
b. applicazione dei correttivi
congiunturali di settore.
I “correttivi congiunturali di
settore” operano automaticamente per tutti i soggetti che risultino non congrui
rispetto ai ricavi stimati dallo Studio.
In particolare, essi tengono conto
della riduzione, nel 2010, dei margini e della redditività in conseguenza della
crisi economica e, per lo Studio UG69U, sono stati determinati per ogni singola
regione ed in funzione dell’appartenenza ai gruppi omogenei.
Nello specifico, per ciascun
cluster, viene individuato un coefficiente di riduzione da applicare al ricavo
puntuale stimato dallo Studio ai fini della congruità (cfr. Sub Allegato 1.C al
D.M. 7 giugno 2011)[6];
c. applicazione dei correttivi
congiunturali individuali.
I “correttivi congiunturali
individuali” operano per i soggetti che rimangono non congrui anche a seguito
dell’applicazione dei correttivi di cui al punto b, e che presentano, per il
periodo d’imposta 2010, costi variabili inferiori ai “costi variabili storici
di riferimento” (pari al maggior valore fra i costi variabili per i periodi
d’imposta 2008 e 2009)[7].
Tale categoria di variabili adegua
la flessibilità dello Studio UG69U relativamente ai soggetti che hanno
presentato, nel 2010, una situazione di crisi non interamente colta dai
“correttivi congiunturali di settore”, di cui al punto b.
In tal caso, per lo Studio UG69U,
la riduzione dei ricavi stimati (in base all’analisi di congruità e di
normalità economica) viene determinata utilizzando correttivi congiunturali di
natura strutturale, individuati per singolo cluster (cfr. Sub Allegato 1.F al
D.M. 7 giugno 2011)[8].
Da un punto di vista pratico, i
risultati derivanti dall’applicazione dei correttivi congiunturali di settore
ed individuali verranno sottratti ai risultati derivanti dall’analisi di
congruità e da quella di normalità economica, individuando, così, il ricavo
puntuale ed il ricavo minimo relativi al periodo d’imposta 2010.
Si evidenzia in ogni caso che,
analogamente a quanto realizzato l’anno scorso, anche per le dichiarazioni
relative al periodo di imposta 2010, sarà reso disponibile sul sito
dell’Agenzia delle Entrate (www.agenziaentrate.it) lo specifico software
“Segnalazioni”, con il quale i contribuenti potranno segnalare, entro il 31
dicembre 2011, eventuali circostanze in grado di giustificare lo scostamento
dalle risultanze degli Studi di Settore, anche tenendo conto dei correttivi per
la crisi.
Come precisato dall’Agenzia nella
citata Circolare 30/E/2011, tale procedura informatica si aggiunge a quella
prevista utilizzando il campo delle “Note aggiuntive” di GERICO[9].
Si ricorda, inoltre, che, già
dallo scorso anno (con efficacia dal periodo d’imposta 2009), lo Studio UG69U
prevede l’applicazione automatica (direttamente nella funzione di stima dei
ricavi) del “fattore correttivo” legato alla presenza di rimanenze valutate a
costo (ai sensi dell’art.92 del TUIR - D.P.R. 917/1986).
In particolare, in presenza di un
incremento di tali rimanenze, il correttivo interviene come fattore di
abbattimento delle variabili utilizzate nella stima dei ricavi [10].
2. Le novità del Modello UG69U
2011
Il Provvedimento 10 giugno 2011 ha
approvato i nuovi modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini degli
Studi di Settore, che costituiscono parte integrante della dichiarazione dei
redditi, da presentare (entro la scadenza del 30 settembre 2011) con il modello
unico 2011.
Per quanto riguarda le principali
novità nella struttura del modello UG69U, si segnala, in sintesi, che sono
stati modificati, insieme alle relative istruzioni (cfr. C.M. n.30/E/2011):
- il quadro F (Elementi contabili
relativi all’attività d’impresa)[11].
Al fine di monitorare i casi di
perdita e distruzione dei beni sottratti dal complesso aziendale, sono stati
inseriti nella sezione “Ulteriori elementi contabili” del Quadro F tre nuovi
righi.
In particolare, in relazione alle
“Materie prime, sussidiarie, semilavorati. merci e prodotti finiti”, sono stati
previsti i seguenti righi:
• F36 relativo ai “Beni distrutti
o sottratti (esclusi quelli soggetti ad aggio o ricavo fisso)”;
• F37 afferente i “Beni soggetti
ad aggio o ricavo fisso distrutti o sottratti”.
In relazione alle “Esistenze
iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale
di cui all’art. 93, comma 5, del TUIR” è stato previsto il nuovo rigo:
• F38 “Beni distrutti o
sottratti”.
In tali righi dovrà essere
riportato, per ciascuna tipologia dei beni suindicati, il costo storico degli
stessi nel caso in cui siano stati distrutti o sottratti nel periodo di imposta
2010.
Le integrazioni in argomento
potranno servire per analizzare, nelle future evoluzioni degli studi di
settore, i possibili effetti distorsivi nella stima
dei ricavi connessi alla non corretta determinazione del valore del costo del
venduto in presenza di beni distrutti o perduti.
Inoltre, le nuove informazioni
potranno essere di ausilio agli Uffici sia in sede di selezione dei soggetti da
sottoporre a controllo sia di contraddittorio per valutare, caso per caso, la
rilevanza delle richieste dei contribuenti di giustificare eventuali
scostamenti tra l’ammontare dei ricavi dichiarati e quelli stimati dallo Studio
sulla base del minore importo “effettivo” del costo del venduto.
In relazione ai “Beni strumentali
mobili” è stato previsto il nuovo rigo:
• F39 “Spese per l’acquisto di
beni strumentali di costo unitario non superiore a 516,46 euro”.
- il quadro X (Altre informazioni
rilevanti ai fini dell’applicazione degli Studi di Settore), dove devono essere
riportati i dati necessari ai fini dell’applicazione dei correttivi
congiunturali.
Per quanto riguarda l’applicazione
dei “correttivi congiunturali individuali”, vengono, infatti, richiesti i dati
necessari per rilevare l’effettiva contrazione dei costi variabili sostenuti
nel 2010, rispetto a quelli rilevati nei periodi d’imposta precedenti (2008 e
2009), ivi comprese le variazioni delle rimanenze valutate “a costo” [12].
A tal fine, occorre indicare nei
righi:
• X03, le esistenze iniziali
relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e
ai servizi non di durata ultrannuale, relative ai due
precedenti periodi d’imposta (2008 e 2009), valutate “a costo”, ai sensi
dell’art.92, del TUIR - D.P.R. 917/1986,
• X04, le esistenze iniziali
relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale,
relative ai due precedenti periodi d’imposta (2008 e 2009), valutate “a costo”,
ai sensi del previgente art.93, co.5, del TUIR -
D.P.R. 917/1986[13],
• X05, le rimanenze finali
relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e
ai servizi non di durata ultrannuale, relative ai due
precedenti periodi d’imposta (2008 e 2009), valutate “a costo”, ai sensi
dell’art.92, del TUIR - D.P.R. 917/1986,
• X06, le rimanenze finali
relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale,
relative ai due precedenti periodi d’imposta (2008 e 2009), valutate “a costo”,
ai sensi del previgente art.93, co.5, del TUIR -
D.P.R. 917/1986[14],
• X07, i costi per l’acquisto di
materie prime, sussidiare, semilavorati e merci, relativi ai due precedenti
periodi d’imposta (2008 e 2009),
• X08, il costo per la produzione
di servizi, relativo ai due precedenti periodi d’imposta (2008 e 2009),
• X09, le spese per acquisti di
servizi relative ai due precedenti periodi d’imposta (2008 e 2009),
• X10, gli altri costi per servizi
relativi ai due precedenti periodi d’imposta (2008 e 2009);
- il quadro Z (Dati
complementari), per la richiesta di ulteriori informazioni utili alla futura
evoluzione dello Studio UG69U.
A tal fine, sono stati inseriti i
nuovi righi:
• Z03, per la tipologia di
specializzazione relativa all’installazione di impianti fotovoltaici, la
percentuale di attività realizzata, in rapporto al valore complessivo
dell’intera produzione che, nel corso del periodo d’imposta, ha generato ricavi
ovvero incrementi di rimanenze,
• Z04, il numero delle giornate
retribuite e non “effettivamente lavorate” per effetto di provvedimenti di
sospensione dell’attività lavorativa di “Cassa integrazione guadagni
ordinaria”, determinati da eventi meteorologici,
• Z05, i costi sostenuti per
l’allestimento dei cantieri che sono stati aperti nel corso del periodo
d’imposta, escludendo quelli relativi alle attività acquisite in subappalto,
• Z06, distintamente per le fasce
di valore dell’intervento[15], il numero di cantieri che sono stati aperti nel
corso del periodo d’imposta, escludendo quelli relativi alle attività acquisite
in subappalto,
• Z07, le spese per partecipazione
a Consorzi ed Associazioni temporanee d’impresa per acquisizione lavori (devono
essere indicate solo le spese amministrative[16] e non quelle afferenti la
produzione),
• Z08, l’ammontare dei ricavi
derivanti dalla partecipazione a Consorzi ed Associazioni temporanee d’impresa
per l’acquisizione di lavori (a fronte di SAL definitivamente accettati),
• Z09, l’ammontare dei ricavi
conseguiti a seguito di noleggio di macchine e attrezzature.
3. L’adeguamento ai ricavi stimati
dallo Studio
Come già chiarito nella precedente
C.M. n.34/E/2010, l’Agenzia delle Entrate precisa nuovamente che l’introduzione
dei correttivi anticrisi non costituisce una “evoluzione” degli Studi di Settore,
ma una “integrazione” degli stessi (C.M. n.30/E/2011).
Tale chiarimento ha riflessi sotto
il profilo dell’adeguamento del contribuente ai risultati degli Studi di
Settore (nel senso che l’adeguamento ai ricavi stimati dagli Studi, integrati
dai correttivi congiunturali, comporta il versamento della maggiorazione del 3%
della differenza fra i ricavi stimati e quelli indicati nelle scritture
contabili - art.2, comma 2-bis, D.P.R. 195/1999).
Tale maggiorazione è dovuta solo
nell’ipotesi in cui la differenza tra i ricavi stimati e quelli dichiarati è
superiore al 10% dell’ammontare dei ricavi annotati.
4. Utilizzo retroattivo degli
Studi di Settore
La citata C.M. 30/E/2011, in
conformità alle precedenti C.M. 28/E/2011 e 34/E/2010, esclude che gli Studi di
Settore revisionati mediante i citati correttivi congiunturali possano essere
utilizzati, ove più favorevoli, anche con riferimento a periodi d’imposta
precedenti.
Infatti, chiarisce la C.M.
n.30/E/2011, «le risultanze degli Studi che tengano conto dei correttivi di cui
al Decreto 7 giugno 2001 trovano applicazione, ai fini dell’accertamento, per
il solo periodo d’imposta 2010».
Si ricorda, infine, che, in
materia di Studi di Settore, l’art.23, co.28, del D.L.
98/2011(cd. “Manovra correttiva”, convertito con modifiche nella legge
111/2011) ha previsto:
- a decorrere dall’anno 2012, la
proroga del termine di pubblicazione degli Studi in G.U., che viene fissata,
dall’attuale 30 settembre, al 31 dicembre di ciascun periodo d’imposta
d’applicazione. Eventuali integrazioni per particolari andamenti economici o
dei mercati devono essere pubblicate in G.U. entro il 31 marzo del periodo
d’imposta successivo a quello d’applicazione;
- in caso di omessa presentazione del
Modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli
Studi di Settore, laddove sia dovuto ed il contribuente non abbia provveduto
alla presentazione dello stesso anche a seguito di specifico invito da parte
dell’Agenzia delle Entrate, l’erogazione di:
• una sanzione pari a 2.065,83
euro (sanzione massima prevista dall’art.8, co.1, del
D.Lgs. 471/1997, relativo a violazioni del contenuto
e della documentazione delle dichiarazioni dei redditi e IVA),
• una sanzione tra il 150% e il
300% della maggior imposta dovuta, qualora siano accertate anche violazioni in
materia di imposte dirette e il maggior reddito d’impresa accertato (a seguito
della corretta applicazione degli Studi di Settore) sia superiore al 10% di
quello dichiarato,
• una sanzione tra il 150% e il
300% della maggior imposta dovuta, qualora siano accertate anche violazioni in
materia di IVA e la maggior imposta accertata (a seguito della corretta
applicazione degli Studi di Settore) sia superiore al 10% di quella dichiarata,
• una sanzione tra il 150% e il
300% della maggior imposta dovuta, qualora siano accertate anche violazioni in
materia di IRAP e il maggior imponibile accertato (a seguito della corretta
applicazione degli Studi di Settore) sia superiore al 10% di quello dichiarato;
- la possibilità di applicazione
dei metodi di “accertamento induttivo” (previsto dall’art.39, del D.P.R.
600/1973), nell’ipotesi di omessa o infedele indicazione dei dati previsti nei
Modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli
Studi di Settore, nonchè di indicazioni di cause di
esclusione o inapplicabilità degli Studi non sussistenti, a condizione che il
maggior reddito d’impresa accertato (a seguito della corretta applicazione
degli Studi di Settore) sia superiore al 10% di quello dichiarato;
- l’eliminazione dell’obbligo di
motivare, nell’atto d’accertamento, le ragioni ch e inducono gli uffici
verificatori a disattendere le risultanze degli Studi di Settore.
-----------------------
[1] Pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale n.133 del 10 giugno 2011.
[2] Come modificato dal successivo
Provvedimento 4 luglio 2011.
[3] Si ricorda che lo Studio UG69U
interessa le imprese operanti nel settore delle costruzioni, con ricavi ed
incrementi di rimanenze entro i 5.164.569 euro (art.2 D.M. 12 marzo 2010).
[4] Come noto, in attuazione
dell’art.8 del D.L. 185/2008, convertito, con modificazioni, nella legge
2/2009, i correttivi congiunturali speciali relativi al periodo d’imposta 2010
sono stati approvati dalla Commissione degli Esperti (cui l’ANCE fa parte) lo
scorso 31 marzo 2011.
[5] Si ricorda che l’analisi di
normalità economica viene effettuata sulla base degli “indicatori di normalità
economica” (cd. “I.N.E. a regime”), ai sensi
dell’art.10-bis, co. 2, della legge 146/1998,
introdotto dall’art.1, comma 13, della legge 296/2006 (legge Finanziaria 2007).
Per lo Studio UG69U, gli “I.N.E. a regime”, che sono presenti nella struttura
regionalizzata dello Studio (ossia nelle funzioni di ricavo) e ne formano parte
integrante, sono così individuati (cfr. All. 11 al D.M. 12 marzo 2010, che ha
approvato lo Studio di Settore UG69U e News ANCE n.1105 del 5 luglio 2010):
- incidenza dei costi residuali di
gestione sul valore della produzione;
- incidenza degli ammortamenti per
beni strumentali mobili rispetto al valore degli stessi;
- incidenza dei costi per beni
mobili acquisiti in dipendenza di contratti di locazione finanziaria rispetto
al valore degli stessi.
[6] Inoltre, sempre per ogni
cluster viene indicato, oltre al valore del correttivo, la percentuale di
contrazione dei costi variabili rispetto all’anno cui si riferiscono i dati
presi a base per l’evoluzione dello specifico Studio di Settore (per l’UG69U,
periodo d’imposta 2009).
[7] A tal fine, nel Quadro X del
Modello UG69U, sono stati inseriti i righi da X03 a X10 la cui compilazione è
finalizzata all’adeguamento delle risultanze dello Studio di Settore alla
situazione di crisi economica.
[8] Per lo Studio UG69U non
operano i correttivi individuali di natura territoriale, in quanto già il
medesimo Studio di Settore, nonchè i correttivi
“anticrisi” ad esso applicabili, tengono conto delle varie diversificazioni a
livello locale.
[9] Con il software “Segnalazioni”
i contribuenti, oltre che comunicare eventuali giustificazioni nel caso:
- non risultano congrui, anche a
fronte di una “non normalità economica”;
- non risultano coerenti;
- non risultano normali, anche se
congrui;
possono evidenziare le ragioni che
li hanno indotti a dichiarare una causa di esclusione o di inapplicabilità agli
studi di settore.
[10] Cfr. All.11 al D.M. 12 marzo
2010, che ha approvato lo Studio UG69U. Per completezza, si ricorda che nel
precedente Studio TG69U (in vigore sino al periodo d’imposta 2008), tale
fattore correttivo operava, invece, in modo non automatico, ossia su richiesta
del contribuente, avanzata nella fase di contraddittorio con gli Uffici locali
dell’Agenzia delle Entrate.
[11] L’integrazione del Quadro F
riguarda tutti gli Studi di Settore.
[12] Come già evidenziato,
infatti, i “correttivi congiunturali individuali” trovano applicazione per quei
contribuenti che, per il 2010, presentano costi variabili inferiori ai “costi
variabili storici di riferimento” (pari al maggior valore fra i costi variabili
per i periodi d’imposta 2008 e 2009).
[13] In merito, si ricorda che
l’art.1, co. 70, della legge 296/2006 ha abrogato il
citato comma 5 dell’art.93 del TUIR - D.P.R. 917/1986, che attribuiva la
possibilità di valutare “a costo” le rimanenze di opere di durata ultrannuale, in deroga al principio generale di valutazione
in base ai corrispettivi pattuiti. Tale facoltà è stata abrogata relativamente
alle opere avviate dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31
dicembre 2006 (periodo d’imposta 2007, per i contribuenti con periodo d’imposta
coincidente con l’anno solare).
[14] Ibidem.
[15] Si precisa che per “valore
dell’intervento” si intende:
- il valore della commessa,
qualora si operi in appalto;
- il costo di costruzione al netto
del valore dell’area e degli oneri di urbanizzazione, qualora si operi in
propria promozione.
[16]
Sono da considerare “spese amministrative” le spese inerenti la costituzione
dell’entità associativa e la partecipazione della stessa alle gare d’appalto
per l’acquisizione di lavori (spese notarili, spese per garanzie fideiussorie,
etc.).