SICUREZZA SUL LAVORO
- D.M. 22/10/2007 - NUOVA REGOLA TECNICA DI
PREVENZIONE INCENDI PER I GRUPPI ELETTROGENI E LE UNITÀ DI
COGENERAZIONE - PUBBLICAZIONE DECRETO 13 LUGLIO 2011 - PUBBLICAZIONE G.U.
N.169/11
È
stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 169 del 22 luglio 2011 il decreto
13 luglio 2011 ‘’Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per
la installazione di motori a combustione interna accoppiati a macchina
generatrice elettrica o ad altra macchina operatrice e di unità di
cogenerazione a servizio di attività civili, industriali, agricole,
artigianali, commerciali e di servizi”. L’entrata in vigore è fissata il
sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione sulla Gazzetta
Ufficiale.
Il
provvedimento nasce dalla necessità di aggiornare le disposizioni di sicurezza
antincendio attualmente vigenti per l’installazione di motori a combustione
interna accoppiati a macchina generatrice elettrica o ad altra macchina
operatrice (di seguito denominati gruppi), stabilite nel decreto del Ministro
dell’Interno 22 ottobre 2007, e di emanare specifiche disposizioni di sicurezza
antincendio per le unità di cogenerazione.
Pertanto,
la regola tecnica di cui al D.M. 22 ottobre 2007 e la relativa lettera
circolare Ministero dell’Interno n. 756-4188 del 16 marzo 2009 sono abrogate,
fatto salvo per le installazioni il cui progetto sia stato approvato dal
competente Comando provinciale dei vigili del fuoco, ai sensi dell’art. 2 del
D.P.R. 12 gennaio 1998, n. 37, in data antecedente all’entrata in vigore del
decreto in esame, o in possesso di Certificato di prevenzione incendi.
È
opportuno precisare che per l’utilizzo di gruppi elettrogeni nei cantieri edili
non è necessario richiedere il Certificato di prevenzione incendi poiché
trattasi di attività di carattere temporaneo in cui l’attività è costituita
dalla singola attrezzatura (cfr. Chiarimento prot. n.
P78/4101 sott. 106/33 del 25 gennaio 1999 del
Ministero dell’Interno). È ovvio che il decreto costituisce comunque un utile
criterio di riferimento per l’installazione dei gruppi elettrogeni dal momento
che i titolari delle attività hanno come obbligo il rispetto delle specifiche
misure di sicurezza antincendio contenute nel provvedimento.
La
nuova regola tecnica di prevenzione incendi si applica ad installazioni di
gruppi e unità di cogenerazione di nuova realizzazione aventi potenza nominale
complessiva non superiore a 10000 kW. A differenza del decreto abrogato, che
disciplinava le installazioni appartenenti a una sola classe di potenza
elettrica complessiva compresa fra 25 kW e 2500 kW, il nuovo decreto suddivide
gli interventi nei seguenti intervalli di potenza:
-
installazioni di potenza nominale complessiva maggiore di 50 kW e fino a 10000
kW, cui si applicano le disposizioni di cui ai Titoli I e II dell’allegato al
decreto;
-
installazioni di potenza nominale complessiva maggiore di 25 kW e non superiore
a 50 kW, cui si applicano le disposizioni di cui ai Titoli I e III
dell’allegato;
-
installazioni di potenza nominale complessiva fino a 25 kW, cui si applicano le
disposizioni di cui al Titolo IV dell’allegato.
Il
Titolo I dell’allegato contiene le generalità e le disposizioni comuni,
concernenti l’alimentazione dei motori a combustibile gassoso, l’alimentazione
dei motori a combustibile liquido e le disposizioni complementari (sistemi di
scarico dei gas combusti, installazione, valutazione del rischio di formazione
di atmosfere esplosive, illuminazione di sicurezza, mezzi di estinzione
portatili, impianto automatico di rivelazione incendi, segnaletica di
sicurezza).
Si
sottolinea che il gruppo e/o l’unità di cogenerazione deve essere dotato di
marcatura CE e di dichiarazione di conformità, e che i dispositivi e i
materiali accessori devono essere certificati secondo le normative vigenti.
I
Titoli II, III e IV sono specifici delle classi di potenza sopra riportate e
contengono disposizioni che riguardano le caratteristiche dei luoghi di
installazione. Per la classe di potenza più elevata, si distingue fra
installazioni all’aperto, in locali esterni e in locali inseriti nella
volumetria di un fabbricato. Tale distinzione viene meno per le installazioni
di gruppi e unità di cogenerazione di potenza minore, lasciando spazio a
prescrizioni comuni.