INPS INAIL - TASSO
DEGLI INTERESSI DI DIFFERIMENTO E MISURA SANZIONI CIVILI DAL 13 luglio 2011
La
Banca Centrale Europea ha fissato, nella misura dell’1,50% a decorrere dal 13 luglio 2011,
il Tasso Ufficiale di Riferimento da prendere a base per la determinazione del
tasso di differimento e di dilazione per il pagamento rateale dei debiti
contributivi e relativi accessori dovuti agli enti gestori di forme di
previdenza e assistenza obbligatoria.
In relazione al citato provvedimento
l’Inps E L’Inail,rispettivamente con circolare n. 96 del 15 luglio 2011 e con
circolare n. 38 del 14 luglio scorso, hanno reso noto che, con decorrenza 13
luglio 2011, la misura del tasso di dilazione, di differimento e le somme
aggiuntive per omesso o ritardato versamento dei contributi previdenziali e
assicurativi risultano essere:
Interessi di
differimento
Nei casi di autorizzazione
al differimento del termine di versamento dei contributi l’interesse di
differimento è fissato nella nuova misura del 7,50% (Tasso Ufficiale di
Riferimento maggiorato di sei punti) a partire dalla contribuzione relativa al
mese di luglio 2011.
Interessi di dilazione
L’interesse di dilazione è
fissato nella misura del 7,50% a decorrere dalle rateazioni concesse dal 13
luglio 2011 sia dall’Inps che dall’Inail.
Sanzioni
civili
La
misura delle sanzioni civili, ai sensi dell’art. 116, comma 8 della Legge n.
388/2000 a decorrere dal 13 luglio 2011 è così determinata:
- nel
caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi il cui ammontare è
rilevabile dalle denunce e/o registrazioni obbligatorie, l’aliquota è pari al
7% in ragione d’anno (la sanzione non può comunque essere superiore al 40%
dell’importo dovuto);
- nel
caso di evasione connessa a denunce e/o registrazioni obbligatorie omesse o non
conformi al vero il tasso è pari al 30% annuo. La sanzione non può essere
superiore al 60% dell’importo dovuto;
- nel
caso di inadempienze derivanti da oggettive incertezze connesse a contrastanti
orientamenti giurisprudenziali o amministrativi sulla ricorrenza dell’obbligo
assicurativo, successivamente riconosciuto in sede giudiziale o amministrativa,
purché il versamento sia effettuato nei termini fissati dagli enti impositori,
l’aliquota è pari al 7% in ragione d’anno (la sanzione non può comunque essere
superiore al 40% dell’importo dovuto).
Sanzioni
ridotte in caso di procedure concorsuali
In
caso di procedure concorsuali, tenuto conto che a decorrere dal 13 luglio 2011
il tasso ufficiale di riferimento è pari alla misura dell’interesse legale in
vigore dal 1° gennaio 2011, la misura della sanzione ridotta:
-
nell’ipotesi prevista dal comma 8, lett. a) dell’art. 116 della L. n. 388/00 ,
è pari all’1,50%;
-
nell’ipotesi prevista dal comma 8, lett. b) dell’art. 116 della L. n. 388/00, è
pari all’1,50% maggiorato di due punti percentuali, ossia pari al 3,50%.