INPS - MANCATO GODIMENTO OVVERO MANCATO PAGAMENTO DI PERMESSI RETRIBUITI - ISTRUZIONI OPERATIVE PER LA
COMPILAZIONE DEL FLUSSO UNIEMENS - CIRCOLARE 92/11
Con la circolare n. 92 del
8 luglio 2011, che si riproduce in calce alla presente, l’Inps ha illustrato i
criteri e le modalità per l’assolvimento degli obblighi sui contributi per il
mancato godimento dei permessi per riduzione di orario, c.d. Rol, o ex festività ovvero nel caso di mancato pagamento
delle relative indennità sostitutive.
In particolare l’Istituto
previdenziale, sulla scorta delle recenti indicazioni ministeriali, ha ricordato
che nel caso in cui il lavoratore non riesca a godere dei permessi nell’arco di
tempo stabilito da previsioni derivanti dalla contrattazione collettiva
nazionale o aziendale o stabilite direttamente tra le parti nell’ambito della
loro autonomia negoziale, è possibile erogare una indennità sostitutiva
calcolata in base alla retribuzione corrisposta alla scadenza del termine
stabilito per la fruizione.
Per il settore edile le
indicazioni fornite dall’Inps trovano applicazione esclusivamente con riferimento
agli impiegati.
Dal punto di vista
operativo è stato chiarito che, ai fini del versamento, i datori di lavoro
dovranno sommare l’importo corrispondente al compenso per ROL non goduto alla
retribuzione del mese successivo a quello di scadenza, inserendo il relativo
ammontare nel campo <Imponibile> della sezione individuale del flusso Uni
Emens.
Nel caso in cui il permesso
venga successivamente utilizzato dal lavoratore, il datore di lavoro avrà la
facoltà di recuperare il contributo versato, utilizzando la specifica variabile
retributiva con la causale FERIE presente in <Dati retributivi> della
sezione individuale del flusso Uni Emens.
Al riguardo, l’Inps, con un
successivo messaggio, il n. 14605/11, anch’esso allegato, ha integrato le
istruzioni di cui sopra chiarendo, in particolare, che nel caso in cui ‘’nè la contrattazione, nè le parti
stabiliscano alcun termine per il godimento dei permessi, questi ultimi possano
essere liberamente gestiti, senza previsione di scadenza per la connessa
obbligazione contributiva”.
Il messaggio Inps ricorda,
altresì, che la contribuzione già scaduta sulle indennità sostitutive per ROL o
ex Festività non godute potrà essere versata dai datori di lavoro, senza oneri
accessori, con una delle denunce contributive aventi scadenza entro il giorno
16 del terzo mese successivo a quello di pubblicazione della nota in oggetto.
Inps
Roma, 8 luglio 2011
Circolare 92
Sommario: Modalità operative per la
gestione degli aspetti contributivi connessi al mancato godimento dei permessi
per riduzione orario (c.d. ROL) o per le ex festività, ovvero in caso di
mancato pagamento delle relative indennità sostitutive.
Con riferimento ai permessi
per riduzione di orario di lavoro (c.d. ROL), il Ministero del lavoro e delle
politiche sociali è recentemente intervenuto in due occasioni a fornire
chiarimenti e precisazioni riguardo alla relativa disciplina (1).
Con la presente circolare
si illustrano le modalità operative per la gestione degli aspetti contributivi
connessi al mancato godimento dei permessi per riduzione orario (c.d. ROL) o
per le ex festività, ovvero in caso di mancato pagamento delle relative
indennità sostitutive, che tengono conto delle precisazioni fornite dal citato
Dicastero.
1. Natura e
caratteristiche dei R.O.L.
Istituto di fonte
contrattuale, i permessi per riduzione di orario di lavoro consentono al
lavoratore di astenersi dall’espletamento della prestazione lavorativa, senza subire
alcuna decurtazione nell’entità della retribuzione.
La riduzione si attua
mediante la concessione di permessi orari - la cui durata può anche coincidere
con una o più giornate lavorative - fruibili sia individualmente che
collettivamente; in tale ultimo caso, interessando
la generalità dei lavoratori, i permessi costituiscono una forma di riduzione
dell’orario di lavoro annuale, stabilita su base giornaliera o settimanale, in
relazione ai diversi settori di appartenenza.
Il
termine di godimento dei permessi in argomento può essere disciplinato e
fissato da clausole contrattuali di livello nazionale nonché da parte della
contrattazione collettiva aziendale, o direttamente dalle parti, nell’ambito
della loro autonomia negoziale.
Laddove
il lavoratore, entro l’arco temporale stabilito, non riesca a godere dei
permessi, è in genere prevista la possibilità che gli venga erogata una
indennità sostitutiva, calcolata in base alla retribuzione corrisposta alla
scadenza del termine stabilito per la fruizione.
Riguardo
alle ex festività, si osserva che, in sostituzione delle quattro ricorrenze
religiose non più considerate festive agli effetti civili (S. Giuseppe, Corpus
Domini, SS. Pietro e Paolo e Ascensione), la contrattazione collettiva prevede
che i lavoratori abbiano diritto a fruire di permessi individuali che - secondo
gli orientamenti ministeriali - costituiscono diritti disponibili, al pari dei
ROL.
2.
Disciplina contributiva.
In
ordine alla problematica concernente il mancato godimento o pagamento dei permessi
per riduzione di orario e per le ex festività, nonché all’insorgenza della
connessa obbligazione contributiva, il predetto Dicastero ha sostenuto che, in
presenza di una previsione contrattuale collettiva – sia essa nazionale che
aziendale – ovvero di una pattuizione individuale,
che regolamenti il termine di fruizione dei permessi per riduzione di orario
(c.d. ROL) e delle ex festività, e che preveda la corresponsione di una
indennità sostitutiva, la scadenza della relativa obbligazione contributiva
nonché la collocazione temporale dei contributi coincidono con il predetto
termine contrattuale o pattizio, indipendentemente
dall’avvenuta corresponsione delle somme.
3.
Modalità operative.
L’ipotesi
di assoggettamento a contribuzione delle indennità sostitutive per ROL o ex
Festività non godute rientra nelle fattispecie contemplate dalla Deliberazione
del Consiglio di Amministrazione INPS n. 5 del 26.3.1993, approvata con D.M.
7.10.1993, i cui adempimenti contributivi possono essere assolti nel mese successivo
a quello in cui maturano i compensi (2).
Ai fini
del versamento, i datori di lavoro sommeranno l’importo
corrispondente al compenso per ROL e/o ex Festività non godute alla
retribuzione del mese successivo a quello di scadenza e inseriranno il relativo
ammontare nell’elemento <Imponibile> presente nella sezione individuale
del flusso UniEmens.
Qualora,
in un momento successivo a quello dell’assolvimento dell’obbligazione
contributiva, i permessi a titolo di ROL o ex-festività vengano effettivamente fruiti,
il contributo versato non è più dovuto e può essere recuperato. A tal fine i
datori di lavoro utilizzeranno la specifica variabile retributiva con la
causale FERIE presente in <Dati retributivi> della sezione individuale
del flusso UniEmens e si atterranno alla prassi già
in uso per il recupero della contribuzione sul compenso ferie.