INPS - MANCATO GODIMENTO OVVERO MANCATO PAGAMENTO DI PERMESSI RETRIBUITI - ISTRUZIONI OPERATIVE PER LA COMPILAZIONE DEL FLUSSO UNIEMENS - CIRCOLARE 92/11

 

Con la circolare n. 92 del 8 luglio 2011, che si riproduce in calce alla presente, l’Inps ha illustrato i criteri e le modalità per l’assolvimento degli obblighi sui contributi per il mancato godimento dei permessi per riduzione di orario, c.d. Rol, o ex festività ovvero nel caso di mancato pagamento delle relative indennità sostitutive.

In particolare l’Istituto previdenziale, sulla scorta delle recenti indicazioni ministeriali, ha ricordato che nel caso in cui il lavoratore non riesca a godere dei permessi nell’arco di tempo stabilito da previsioni derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale o aziendale o stabilite direttamente tra le parti nell’ambito della loro autonomia negoziale, è possibile erogare una indennità sostitutiva calcolata in base alla retribuzione corrisposta alla scadenza del termine stabilito per la fruizione.

Per il settore edile le indicazioni fornite dall’Inps trovano applicazione esclusivamente con riferimento agli impiegati.

Dal punto di vista operativo è stato chiarito che, ai fini del versamento, i datori di lavoro dovranno sommare l’importo corrispondente al compenso per ROL non goduto alla retribuzione del mese successivo a quello di scadenza, inserendo il relativo ammontare nel campo <Imponibile> della sezione individuale del flusso Uni Emens.

Nel caso in cui il permesso venga successivamente utilizzato dal lavoratore, il datore di lavoro avrà la facoltà di recuperare il contributo versato, utilizzando la specifica variabile retributiva con la causale FERIE presente in <Dati retributivi> della sezione individuale del flusso Uni Emens.

Al riguardo, l’Inps, con un successivo messaggio, il n. 14605/11, anch’esso allegato, ha integrato le istruzioni di cui sopra chiarendo, in particolare, che nel caso in cui ‘’ la contrattazione, le parti stabiliscano alcun termine per il godimento dei permessi, questi ultimi possano essere liberamente gestiti, senza previsione di scadenza per la connessa obbligazione contributiva”.

Il messaggio Inps ricorda, altresì, che la contribuzione già scaduta sulle indennità sostitutive per ROL o ex Festività non godute potrà essere versata dai datori di lavoro, senza oneri accessori, con una delle denunce contributive aventi scadenza entro il giorno 16 del terzo mese successivo a quello di pubblicazione della nota in oggetto.

 

Inps

 

Roma, 8 luglio 2011

 

Circolare 92

 

Sommario: Modalità operative per la gestione degli aspetti contributivi connessi al mancato godimento dei permessi per riduzione orario (c.d. ROL) o per le ex festività, ovvero in caso di mancato pagamento delle relative indennità sostitutive.

Con riferimento ai permessi per riduzione di orario di lavoro (c.d. ROL), il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è recentemente intervenuto in due occasioni a fornire chiarimenti e precisazioni riguardo alla relativa disciplina (1).

Con la presente circolare si illustrano le modalità operative per la gestione degli aspetti contributivi connessi al mancato godimento dei permessi per riduzione orario (c.d. ROL) o per le ex festività, ovvero in caso di mancato pagamento delle relative indennità sostitutive, che tengono conto delle precisazioni fornite dal citato Dicastero.

 

1. Natura e caratteristiche dei R.O.L.

Istituto di fonte contrattuale, i permessi per riduzione di orario di lavoro consentono al lavoratore di astenersi dall’espletamento della prestazione lavorativa, senza subire alcuna decurtazione nell’entità della retribuzione.

La riduzione si attua mediante la concessione di permessi orari - la cui durata può anche coincidere con una o più giornate lavorative - fruibili sia individualmente che collettivamente; in tale ultimo caso, interessando la generalità dei lavoratori, i permessi costituiscono una forma di riduzione dell’orario di lavoro annuale, stabilita su base giornaliera o settimanale, in relazione ai diversi settori di appartenenza.

Il termine di godimento dei permessi in argomento può essere disciplinato e fissato da clausole contrattuali di livello nazionale nonché da parte della contrattazione collettiva aziendale, o direttamente dalle parti, nell’ambito della loro autonomia negoziale.

Laddove il lavoratore, entro l’arco temporale stabilito, non riesca a godere dei permessi, è in genere prevista la possibilità che gli venga erogata una indennità sostitutiva, calcolata in base alla retribuzione corrisposta alla scadenza del termine stabilito per la fruizione.

Riguardo alle ex festività, si osserva che, in sostituzione delle quattro ricorrenze religiose non più considerate festive agli effetti civili (S. Giuseppe, Corpus Domini, SS. Pietro e Paolo e Ascensione), la contrattazione collettiva prevede che i lavoratori abbiano diritto a fruire di permessi individuali che - secondo gli orientamenti ministeriali - costituiscono diritti disponibili, al pari dei ROL.

 

2. Disciplina contributiva.

In ordine alla problematica concernente il mancato godimento o pagamento dei permessi per riduzione di orario e per le ex festività, nonché all’insorgenza della connessa obbligazione contributiva, il predetto Dicastero ha sostenuto che, in presenza di una previsione contrattuale collettiva – sia essa nazionale che aziendale – ovvero di una pattuizione individuale, che regolamenti il termine di fruizione dei permessi per riduzione di orario (c.d. ROL) e delle ex festività, e che preveda la corresponsione di una indennità sostitutiva, la scadenza della relativa obbligazione contributiva nonché la collocazione temporale dei contributi coincidono con il predetto termine contrattuale o pattizio, indipendentemente dall’avvenuta corresponsione delle somme.

 

3. Modalità operative.

L’ipotesi di assoggettamento a contribuzione delle indennità sostitutive per ROL o ex Festività non godute rientra nelle fattispecie contemplate dalla Deliberazione del Consiglio di Amministrazione INPS n. 5 del 26.3.1993, approvata con D.M. 7.10.1993, i cui adempimenti contributivi possono essere assolti nel mese successivo a quello in cui maturano i compensi (2).

Ai fini del versamento, i datori di lavoro sommeranno l’importo corrispondente al compenso per ROL e/o ex Festività non godute alla retribuzione del mese successivo a quello di scadenza e inseriranno il relativo ammontare nell’elemento <Imponibile> presente nella sezione individuale del flusso UniEmens.

Qualora, in un momento successivo a quello dell’assolvimento dell’obbligazione contributiva, i permessi a titolo di ROL o ex-festività vengano effettivamente fruiti, il contributo versato non è più dovuto e può essere recuperato. A tal fine i datori di lavoro utilizzeranno la specifica variabile retributiva con la causale FERIE presente in <Dati retributivi> della sezione individuale del flusso UniEmens e si atterranno alla prassi già in uso per il recupero della contribuzione sul compenso ferie.