D.LGS. 151/2011 - TUTELA
MATERNITÀ - MODIFICHE INTRODOTTE DAL D.LGS. N.
119/2011 - G.U. N.173/2011
Sulla
Gazzetta Ufficiale n. 173 del 27 luglio 2011 è stato pubblicato il D.Lgs. 18 luglio 2011, n. 119, che ha dato attuazione alla
delega conferita al Governo dall’art. 23 della Legge 4 novembre 2010, n. 183,
per il riordino della disciplina relativa ai congedi, alle aspettative ed ai
permessi.
si
informa che il decreto in parola, di cui di seguito si evidenziano le
principali innovazioni, è entrato in vigore lo scorso11 agosto.
In
particolare il disposto normativo apporta modifiche al congedo di maternità, al
congedo parentale, al congedo e ai permessi per assistenza a soggetti portatori
di handicap grave, al congedo per cure per gli invalidi ed infine alle adozioni
ed agli affidamenti.
Si fa
riserva di tornare sugli argomenti esaminati anche alla luce delle istruzioni
che verranno diramate dagli Enti competenti.
Congedo
di maternità (art. 2)
L’art.
2 del nuovo provvedimento inserisce nell’art. 16 del Decreto Legislativo 26
marzo 2001, n. 151, il comma 1-bis, ai sensi del quale, nel caso di
interruzione spontanea o terapeutica della gravidanza verificatasi dopo il
centottantesimo giorno dall’inizio della gestazione, nonché in casi di decesso
del bambino alla nascita o durante il congedo di maternità, le lavoratrici
hanno facoltà di riprendere in qualunque momento l’attività lavorativa.
Tale
facoltà può essere esercitata a condizione che:
- il
datore di lavoro riceva un preavviso di dieci giorni;
-il
medico specialista del Servizio Sanitario Nazionale, o con esso convenzionato,
ed il medico competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei
luoghi di lavoro attestino che l’opzione non arreca pregiudizio alla salute
della lavoratrice.
Congedo
parentale per i genitori di bambini con handicap in situazione di gravità (art.
3)
Viene
sostituito il comma 1 dell’art. 33 del Decreto Legislativo n. 151/2001.
Nel
testo riformulato, tale comma dispone ora che, per ogni minore con handicap in
situazione di gravità, la lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore
padre, hanno diritto – entro il compimento dell’ottavo anno di vita del bambino
– al prolungamento del congedo parentale, fruibile in modo continuativo o
frazionato, per un periodo massimo non superiore a tre anni, a condizione che
il bambino non sia ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati,
salvo che, in questo caso, sia richiesta dai sanitari la presenza del genitore.
Nel
periodo massimo di tre anni devono essere computati anche i periodi di congedo
parentale ordinario, riconosciuti dall’art. 32 del Decreto Legislativo n.
151/2001.
La
nuova norma abroga quindi il primo periodo del comma 4 del citato art. 33, nel
quale si affermava che “resta fermo il diritto di fruire del congedo di cui
all’art. 32”.
Congedo
per assistenza di soggetto portatore di handicap grave (art. 4)
L’art.
4 del provvedimento in esame:
- alla
lett. a), riscrive il comma 2 dell’art. 42 del Decreto Legislativo n. 151/2001.
In base alla nuova norma, il diritto a fruire di tre giorni di permesso mensile
retribuito, di cui all’art. 33, comma 3, della Legge 5 febbraio 1992, n. 104,
viene riconosciuto – in alternativa alle misure previste dal comma 1 dello
stesso art. 42 (due ore di riposo giornaliero retribuito fino al compimento del
terzo anno di vita del bambino con handicap grave) – ad entrambi i genitori,
anche adottivi, che possono fruirne alternativamente, anche in modo
continuativo, nell’ambito del mese;
- alla
lett. b), sostituisce il comma 5 del citato art. 42, introducendo le
disposizioni di seguito richiamate.
Il
coniuge convivente di soggetto con handicap in situazione di gravità ha diritto
a fruire del congedo disciplinato dall’art. 4, comma 2, della Legge 8 marzo
2000, n. 53 (periodo di congedo, continuativo o frazionato, non superiore a due
anni per gravi e documentati motivi familiari), entro sessanta giorni dalla
richiesta.
Nell’ipotesi
di mancanza, decesso o patologia invalidante del coniuge convivente, hanno
diritto a fruire del congedo il padre ovvero la madre, anche adottivi; laddove
le predette cause di impedimento riguardino questi ultimi, il diritto a fruire
del congedo viene riconosciuto in capo ad uno dei figli conviventi; in caso di
impedimento, per le citate cause, anche dei figli conviventi, ha diritto a
fruire del congedo uno dei fratelli o sorelle conviventi.
- Il
congedo non può superare la durata complessiva di due anni per ciascun
portatore di handicap nell’arco della vita lavorativa ed è riconosciuto a
condizione che la persona da assistere non sia ricoverata a tempo pieno,
sempreché non sia richiesta dai sanitari la presenza del soggetto che presta
assistenza.
Il congedo
ed i permessi di cui all’art. 33, comma 3, della Legge 104/1992, non possono
essere riconosciuti a più di un lavoratore per l’assistenza alla medesima
persona.
In caso
di assistenza del figlio con handicap in situazione di gravità, i diritti sono
riconosciuti ad entrambi i genitori, anche adottivi, che possono fruirne
alternativamente, ma negli stessi giorni l’altro genitore non può godere dei
benefici previsti dagli articoli 33, commi 2 (due ore di permesso giornaliero
retribuito) e 3 (tre giorni di permesso mensile retribuito), della Legge n.
104/1992, e 33, comma 1, del Decreto Legislativo n. 151/2001 (prolungamento del
congedo parentale: v. il precedente paragrafo).
-
Durante il periodo di congedo, il richiedente ha diritto a percepire
un’indennità corrispondente all’ultima retribuzione, con riferimento alle voci
fisse e continuative del trattamento, e il periodo medesimo è coperto da
contribuzione figurativa.
L’indennità
e la contribuzione figurativa spettano fino ad un importo complessivo massimo,
per il congedo di durata annuale, pari a € 43.579,06. Tale importo è rivalutato
annualmente, a decorrere dall’anno 2011, sulla base della variazione
dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai ed
impiegati.
L’indennità
è corrisposta dal datore di lavoro secondo le modalità stabilite per la
corresponsione dei trattamenti economici di maternità. I datori di lavoro
privati, nella denuncia contributiva, detraggono l’importo dell’indennità
dall’ammontare dei contributi previdenziali dovuti all’Ente competente. Per i
dipendenti dei predetti datori di lavoro privati, compresi quelli per i quali
non è prevista l’assicurazione per le prestazioni di maternità, l’indennità è
corrisposta con le modalità indicate dall’art. 1 del Decreto-Legge 30 dicembre
1979, n. 663, convertito con modificazioni dalla Legge 29 febbraio 1980, n. 33.
- I
soggetti che usufruiscono dei congedi in discorso per un periodo continuativo
non superiore a sei mesi hanno diritto ad usufruire di permessi non retribuiti
in misura pari al numero di giorni di congedo ordinario che avrebbero maturato
nello stesso arco di tempo lavorativo, senza riconoscimento del diritto a
contribuzione figurativa.
- Il
periodo di congedo di cui trattasi non rileva ai fini della maturazione delle
ferie, della tredicesima mensilità e del trattamento di fine rapporto.
Assistenza
ai soggetti con handicap grave (art. 6)
Al
comma 3 dell’art. 33 della Legge n. 104/1992, viene aggiunto, alla fine, un
ulteriore periodo, nel quale si afferma che il dipendente ha diritto a prestare
assistenza nei confronti di più persone in situazione di handicap grave, a
condizione che si tratti del coniuge o di un parente o affine entro il primo
grado o entro il secondo grado, qualora i genitori o il coniuge della persona
con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i sessantacinque anni di
età oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o
mancanti.
Nel
menzionato art. 33 viene inoltre inserito il comma 3-bis, ai sensi del quale il
lavoratore che assiste un soggetto portatore di handicap in situazione di
gravità, residente in un comune situato ad una distanza stradale superiore a
150 chilometri rispetto al proprio comune di residenza, deve attestare, con
titolo di viaggio o altra documentazione idonea, il raggiungimento del luogo di
residenza dell’assistito.
Congedo
per cure per gli invalidi (art. 7)
L’art.
7 del decreto legislativo in esame stabilisce che:
- i
lavoratori mutilati e invalidi civili ai quali sia stata riconosciuta una
riduzione della capacità lavorativa superiore al 50% possono fruire ogni anno,
anche in maniera frazionata, di un congedo per cure per un periodo non
superiore a trenta giorni;
- il
congedo è accordato dal datore di lavoro a seguito di domanda del dipendente,
accompagnata dalla richiesta del medico convenzionato con il Servizio Sanitario
Nazionale o appartenente ad una struttura sanitaria pubblica, dalla quale
risulti la necessità della cura in relazione all’infermità invalidante
riconosciuta;
-
durante il periodo di congedo, che non rientra nel periodo di comporto, il
dipendente ha diritto a percepire il trattamento calcolato secondo il regime
economico per le assenze di malattia;
- il
lavoratore è tenuto a documentare in maniera idonea l’avvenuta sottoposizione
alle cure. Nel caso di trattamenti terapeutici continuativi, a giustificazione
dell’assenza può essere prodotta anche una attestazione cumulativa.
Al
comma 4, l’art. 7 in questione abroga gli articoli 26 della Legge 30 marzo
1971, n. 118, e 10 del Decreto Legislativo 23 novembre 1988, n. 509.
Adozioni
ed affidamenti (art. 8)
L’art.
8 del provvedimento in discorso apporta modifiche all’art. 45, comma 1, del
Decreto Legislativo n. 151/2001.
Per
effetto di tali modifiche, le disposizioni in materia di riposi giornalieri,
contenute negli articoli 39, 40 e 41dello stesso decreto, trovano applicazione
anche in caso di adozione e affidamento entro il primo anno dall’ingresso del
minore nella famiglia.