TESTO UNICO SULL’APPRENDISTATO

 

Si segnala che il 28 luglio scorso, con il parere favorevole delle competenti Commissioni parlamentari, é stato approvato, in via definitiva, dal Consiglio dei Ministri, il Testo Unico sull`apprendistato.

Il Decreto Legislativo, disponibile sul sito del Collegio in calce alla presente, di prossima pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, riforma l’istituto dell`apprendistato quale contratto di lavoro a tempo indeterminato finalizzato all’occupazione e alla formazione dei giovani, rendendolo omogeneo su tutto il territorio nazionale, con una piena valorizzazione della contrattazione collettiva nazionale di settore.

Di seguito si evidenziano gli aspetti significativi apportati dal Decreto in parola

Ai sensi dell’articolo 2, comma 1, la disciplina del contratto di apprendistato é rimessa esclusivamente ai contratti collettivi di lavoro stipulati a livello nazionale e non più anche ai contratti territoriali o aziendali.

Viene stabilita, inoltre, la possibilità di prolungare il periodo di apprendistato in caso di malattia, infortunio o altra causa di sospensione involontaria del rapporto, superiore a 30 giorni, secondo quanto previsto dai contratti collettivi (art. 2, comma 1, lettera h).

Altra importante novità concerne la possibilità di individuare forme e modalità per la conferma in servizio, al termine del percorso formativo, al fine di ulteriori assunzioni con tale tipologia contrattuale (art. 2, comma 1, lettera i), fermo restando quanto prescritto dal comma 3 dell’art. 2 relativo ai limiti quantitativi.

Il predetto comma 3, tra l’altro, stabilisce che il numero complessivo degli apprendisti assunti con tale istituto, tramite le agenzie di somministrazione di lavoro, non può superare il 100 per cento delle maestranze specializzate e qualificate in servizio presso il medesimo datore di lavoro.

Per quanto attiene l’Apprendistato professionalizzante (art. 4) si sottolinea l’innovazione inerente la durata di tale contratto che non potrà essere superiore a tre anni ovvero cinque anni per le figure professionali dell’artigianato individuate dalla contrattazione collettiva di riferimento, rispetto ai sei anni fissati in generale senza distinzione di settore.

In relazione a tale istituto, viene statuito, altresì, l’innalzamento a 120 ore, nell’arco del triennio, della formazione pubblica, interna o esterna all’azienda, disciplinata dalle Regioni, sentite le parti sociali e tenuto conto dell’età, del titolo di studio e delle competenze dell`apprendista.

E’ inoltre rimessa alle Regioni e alle Associazioni di categoria dei datori di lavoro la definizione, anche nell`ambito della bilateralità, delle modalità per il riconoscimento della qualifica di maestro artigiano o di mestiere.

L’art. 6 prevede quindi l’affidamento al datore di lavoro della registrazione nel libretto formativo del cittadino della formazione effettuata e della qualifica professionale ai fini contrattuali eventualmente acquisita dal lavoratore.

Il testo definisce, infine, una norma transitoria (art. 7, comma 7) ai sensi della quale in assenza dell’offerta formativa pubblica inerente l’apprendistato professionalizzante trovano applicazione immediata le disposizioni dei contratti collettivi vigenti.

Si fa riserva di tornare sull’argomento a seguito di futuri chiarimenti sul tema.

 

Riforma l’istituto dell`apprendistato quale contratto di lavoro a tempo indeterminato finalizzato all’occupazione e alla formazione dei giovani