TESTO UNICO SULL’APPRENDISTATO
Si segnala che il 28 luglio
scorso, con il parere favorevole delle competenti Commissioni parlamentari, é
stato approvato, in via definitiva, dal Consiglio dei Ministri, il Testo Unico
sull`apprendistato.
Il Decreto Legislativo,
disponibile sul sito del Collegio in calce alla presente, di prossima
pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, riforma l’istituto dell`apprendistato
quale contratto di lavoro a tempo indeterminato finalizzato all’occupazione e
alla formazione dei giovani, rendendolo omogeneo su tutto il territorio
nazionale, con una piena valorizzazione della contrattazione collettiva
nazionale di settore.
Di seguito si evidenziano
gli aspetti significativi apportati dal Decreto in parola
Ai sensi dell’articolo 2,
comma 1, la disciplina del contratto di apprendistato é rimessa esclusivamente
ai contratti collettivi di lavoro stipulati a livello nazionale e non più anche
ai contratti territoriali o aziendali.
Viene stabilita, inoltre,
la possibilità di prolungare il periodo di apprendistato in caso di malattia,
infortunio o altra causa di sospensione involontaria del rapporto, superiore a
30 giorni, secondo quanto previsto dai contratti collettivi (art. 2, comma 1,
lettera h).
Altra importante novità
concerne la possibilità di individuare forme e modalità per la conferma in
servizio, al termine del percorso formativo, al fine di ulteriori assunzioni
con tale tipologia contrattuale (art. 2, comma 1, lettera i), fermo restando
quanto prescritto dal comma 3 dell’art. 2 relativo ai limiti quantitativi.
Il predetto comma 3, tra
l’altro, stabilisce che il numero complessivo degli apprendisti assunti con
tale istituto, tramite le agenzie di somministrazione di lavoro, non può
superare il 100 per cento delle maestranze specializzate e qualificate in
servizio presso il medesimo datore di lavoro.
Per quanto attiene
l’Apprendistato professionalizzante (art. 4) si sottolinea l’innovazione
inerente la durata di tale contratto che non potrà essere superiore a tre
anni ovvero cinque anni per le figure professionali dell’artigianato
individuate dalla contrattazione collettiva di riferimento, rispetto ai sei
anni fissati in generale senza distinzione di settore.
In relazione a tale
istituto, viene statuito, altresì, l’innalzamento a 120 ore, nell’arco del
triennio, della formazione pubblica, interna o esterna all’azienda,
disciplinata dalle Regioni, sentite le parti sociali e tenuto conto dell’età,
del titolo di studio e delle competenze dell`apprendista.
E’ inoltre rimessa alle
Regioni e alle Associazioni di categoria dei datori di lavoro la definizione,
anche nell`ambito della bilateralità, delle modalità per il riconoscimento
della qualifica di maestro artigiano o di mestiere.
L’art. 6 prevede quindi
l’affidamento al datore di lavoro della registrazione nel libretto formativo
del cittadino della formazione effettuata e della qualifica professionale ai
fini contrattuali eventualmente acquisita dal lavoratore.
Il testo definisce, infine,
una norma transitoria (art. 7, comma 7) ai sensi della quale in assenza
dell’offerta formativa pubblica inerente l’apprendistato professionalizzante
trovano applicazione immediata le disposizioni dei contratti collettivi
vigenti.
Si fa riserva di tornare
sull’argomento a seguito di futuri chiarimenti sul tema.