DETASSAZIONE DEI PREMI DI RISULTATO - NON CORRETTA APPLICAZIONE IN ASSENZA DI ACCORDI O CONTRATTI DI SECONDO LIVELLO - TERMINE PER LA REGOLARIZZAZIONE DELLE SOMME DETASSATE - AGENZIA DELLE ENTRATE - CIRCOLARE 36/E 2011

 

Con circolare 36/E del 28 luglio scorso, che si pubblica in calce alla presente nota, l’Agenzia delle Entrate ha differito il termine per la regolarizzazione dei versamenti connessi alla non corretta applicazione della detassazione, al 16 dicembre 2011.

Si rammenta, infatti, che con circolare n. 19/E del 10 maggio scorso l’Agenzia, unitamente al Ministero del Lavoro, in considerazione della difficoltà nell’applicazione dell’istituto della detassazione a causa delle obiettive condizioni di incertezza della normativa, avevano stabilito che sarebbero state applicate sanzioni a tutti i sostituti di imposta che nei mesi di gennaio e di febbraio 2011 avessero applicato la detassazione pur in assenza di accordi o contratti collettivi di secondo livello, invitando comunque a regolarizzare la propria posizione, mediante conguaglio, entro il 1° agosto 2011.

A seguito delle ulteriori difficoltà riscontrate nell’applicazione di tale disposizione, l’Agenzia delle Entrate ha pertanto differito tale termine al 16 dicembre prossimo.

 

Agenzia delle Entrate

 

Roma, 28 luglio 2011

 

Circolare 36/E

 

Oggetto: Imposta sostitutiva sugli emolumenti relativi alla produttività aziendale - Art. 53 d.l. n. 78 del 31 maggio 2010, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e comma 47 dell’art. 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220 (Legge di stabilità 2011) – Differimento del termine per la regolarizzazione.

Con circolare congiunta dell’Agenzia delle entrate e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 19/E del 10 maggio 2011, considerate le obiettive condizioni di incertezza sull’ambito di applicazione della detassazione degli emolumenti relativi alla produttività aziendale, è stato precisato che ai sostituti d’imposta, i quali nei mesi di gennaio e febbraio abbiano applicato la detassazione su voci variabili della retribuzione, in assenza di accordi o contratti collettivi di II livello, seguendo il comportamento adottato negli anni passati, non dovranno essere applicate le sanzioni, in ossequio al principio sancito dallo Statuto del contribuente (art. 10, comma 3 della legge n. 212 del 2000).

La disapplicazione delle sanzioni è stata subordinata alla circostanza che i sostituti d’imposta effettuino il versamento della differenza tra l’importo dell’imposta sostitutiva già versato e l’importo effettivamente dovuto in applicazione delle ritenute ordinarie sui redditi di lavoro dipendente, comprensiva di interessi, entro il 1° agosto 2011.

Considerate le difficoltà manifestate da parte dei sostituti d’imposta, d’intesa con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il termine per il versamento dell’importo dovuto per rimediare, senza applicazioni di sanzioni, alla non corretta applicazione della detassazione degli emolumenti relativi alla produttività aziendale è differito dal 1° agosto al 16 dicembre 2011, anche con riferimento ad eventuali rapporti di lavoro nel frattempo cessati.