DETASSAZIONE DEI PREMI DI
RISULTATO - NON CORRETTA APPLICAZIONE IN ASSENZA DI
ACCORDI O CONTRATTI DI SECONDO LIVELLO - TERMINE PER
LA REGOLARIZZAZIONE DELLE SOMME DETASSATE - AGENZIA DELLE ENTRATE - CIRCOLARE
36/E 2011
Con circolare 36/E del 28
luglio scorso, che si pubblica in calce alla presente nota, l’Agenzia delle
Entrate ha differito il termine per la regolarizzazione dei versamenti connessi
alla non corretta applicazione della detassazione, al 16 dicembre 2011.
Si rammenta, infatti, che
con circolare n. 19/E del 10 maggio scorso l’Agenzia, unitamente al Ministero
del Lavoro, in considerazione della difficoltà nell’applicazione dell’istituto
della detassazione a causa delle obiettive condizioni di incertezza della
normativa, avevano stabilito che sarebbero state applicate sanzioni a tutti i
sostituti di imposta che nei mesi di gennaio e di febbraio 2011 avessero
applicato la detassazione pur in assenza di accordi o contratti collettivi di
secondo livello, invitando comunque a regolarizzare la propria posizione,
mediante conguaglio, entro il 1° agosto 2011.
A seguito delle ulteriori
difficoltà riscontrate nell’applicazione di tale disposizione, l’Agenzia delle
Entrate ha pertanto differito tale termine al 16 dicembre prossimo.
Agenzia delle Entrate
Roma, 28 luglio 2011
Circolare 36/E
Oggetto: Imposta sostitutiva sugli
emolumenti relativi alla produttività aziendale - Art. 53 d.l. n. 78 del 31
maggio 2010, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e comma 47 dell’art.
1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220 (Legge di stabilità 2011) – Differimento
del termine per la regolarizzazione.
Con circolare congiunta
dell’Agenzia delle entrate e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali
n. 19/E del 10 maggio 2011, considerate le obiettive condizioni di incertezza
sull’ambito di applicazione della detassazione degli emolumenti relativi alla
produttività aziendale, è stato precisato che ai sostituti d’imposta, i quali
nei mesi di gennaio e febbraio abbiano applicato la detassazione su voci
variabili della retribuzione, in assenza di accordi o contratti collettivi di
II livello, seguendo il comportamento adottato negli anni passati, non dovranno
essere applicate le sanzioni, in ossequio al principio sancito dallo Statuto
del contribuente (art. 10, comma 3 della legge n. 212 del 2000).
La disapplicazione delle
sanzioni è stata subordinata alla circostanza che i sostituti d’imposta effettuino
il versamento della differenza tra l’importo dell’imposta sostitutiva già
versato e l’importo effettivamente dovuto in applicazione delle ritenute
ordinarie sui redditi di lavoro dipendente, comprensiva di interessi, entro il
1° agosto 2011.
Considerate le difficoltà
manifestate da parte dei sostituti d’imposta, d’intesa con il Ministero del
lavoro e delle politiche sociali, il termine per il versamento dell’importo
dovuto per rimediare, senza applicazioni di sanzioni, alla non corretta applicazione
della detassazione degli emolumenti relativi alla produttività aziendale è
differito dal 1° agosto al 16 dicembre 2011, anche con riferimento ad eventuali
rapporti di lavoro nel frattempo cessati.