ORARIO DI LAVORO -D.LGS. N. 66/2003 - DISCIPLINA RIPOSI SETTIMANALI - LAVORO SU TURNI - MINISTERO DEL LAVORO - INTERPELLO N. 26/2011

 

Il Ministero del lavoro con interpello n. 26 del 27 giugno scorso ha chiarito che le imprese che adottano modelli tecnico-organizzativi di turnazione possono svolgere attività lavorativa nel giorno della domenica a prescindere dal settore produttivo di appartenenza.

Il Dicastero si è quindi espresso in merito alla disciplina dei riposi settimanali di cui all’art. 9 del D.Lgs. n. 66/2003 e alla possibilità di fruire del riposo in un giorno diverso dalla domenica a fronte delle esigenze aziendali che richiedano l’espletamento dell’attività lavorativa anche in tale giornata.

In particolare, la derogabilità al principio della coincidenza del riposo settimanale con la domenica, previsto dalla legge ordinaria solo in via tendenziale e non contemplato da una norma costituzionale.

Nel rammentare quanto già stabilito dal comma 3 del suddetto articolo 9 sulla possibilità di fissare il riposo di ventiquattro ore consecutive in un giorno diverso dalla domenica tramite la turnazione dei lavoratori, l’interpello richiama, altresì, la sentenza n. 84/96 della Corte di Giustizia dell’Unione Europea con la quale viene sottolineato che, essendo la normativa sui riposi settimanali finalizzata alla tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, non risulta giustificabile far coincidere obbligatoriamente il riposo con la domenica.

Resta fermo, ai sensi dell’art. 9, comma 1, che il riposo deve essere goduto ogni sette giorni, va cumulato con le ore di riposo giornaliero e può essere calcolato come media in un periodo non superiore a 14 giorni.

Per il settore edile, in conformità alla normativa in esame, vale quanto previsto, rispettivamente per gli operai e gli impiegati, dagli articoli 7 e 61 del vigente ccnl.

Di seguito si riporta il testo dell’interpello in commento.

 

Ministero del Lavoro

 

Roma, 27 giugno 2011

 

Interpello n. 26

 

Oggetto: art. 9, D.Lgs. n. 124/2004 - disciplina riposi settimanali ex art. 9, D.Lgs. n. 66/2003 - coincidenza con la domenica.

La Confindustria ha avanzato richiesta di interpello per conoscere il parere di questa Direzione generale in ordine alla disciplina dei riposi settimanali di cui all’art. 9 del D.Lgs. n. 66/2003.

In particolare, l’istante chiede se, ai sensi della disposizione normativa citata, sia possibile fruire del riposo settimanale “in un giorno diverso dalla domenica”, ogni qualvolta specifiche esigenze dell’azienda di carattere tecnico- organizzativo e produttivo richiedano la predisposizione di uno o più turni di lavoro da espletarsi anche in tale giornata.

AI riguardo, acquisito il parere della Direzione generale della Tutela delle Condizioni di Lavoro, si rappresenta quanto segue.

Preliminarmente, occorre sottolineare che nell’ambito del quadro normativo delineato dal D.Lgs. n. 66/2003 la fattispecie del lavoro a turni costituisce una peculiare modalità organizzativa del lavoro, attuata mediante l’avvicendamento di diverse unità lavorative nell’espletamento della medesima attività.

Nello specifico, in virtù del disposto di cui all’art. l, comma 2, lett./del Decreto di cui sopra, ogni singolo lavoratore è chiamato a svolgere la propria attività “ad ore differenti su un periodo determinato di giorni o settimane”, consentendo al datore di lavoro di utilizzare gli impianti produttivi, anche senza soluzione di continuità, nel rispetto dei limiti previsti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.

Si ricorda al riguardo, che l’art. 9, comma 1, del D.Lgs. n. 66/2003, sancisce il diritto del lavoratore a fruire di un periodo di riposo “ogni sette giorni ( ... ) di almeno ventiquattro ore consecutive, di regola in coincidenza con la domenica, da cumulare con le ore di riposo giornaliero di cui all’ art. 7”.

In merito a tale aspetto questo Ministero, in linea con le direttive europee di riferimento nonché con la giurisprudenza della Corte Costituzionale e della Cassazione, ha già avuto modo di chiarire che il principio della coincidenza del riposo settimanale con la domenica è previsto dalla legge ordinaria solo in via tendenziale e non risulta contemplato, invece, da una norma di rango costituzionale.

Di conseguenza, non sembrano sussistere particolari ostacoli in ordine alla sua derogabilità (cfr. risposta ad interpello n. 60/2009 e n. 2186/2005).

A fortiori, si richiama la sentenza n. 84/1996 della Corte di Giustizia della DE, che, pur riferendosi al quadro normativo anteriore all’entrata in vigore del D.Lgs. n. 66/2003, ha rilevato come la disciplina del riposo settimanale sia finalizzata, in via prioritaria, alla tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, rispetto alla quale non appare giustificabile la scelta di far coincidere obbligatoriamente il riposo stesso con la domenica piuttosto che con un altro giorno della settimana.

Del resto, il medesimo art. 9, al comma 3, del D.Lgs. n. 66/2003 stabilisce che “il riposo di ventiquattrore consecutive può essere fissato in un giorno diverso dalla domenica e può essere effettuato mediante turni per il personale interessato a modelli tecnico - organizzativi di turnazione particolare ovvero addetto ad attività aventi [specifiche] caratteristiche” declinate nella seconda parte della disposizione normativa.

La norma di cui sopra, alla luce di una interpretazione letterale e sistematica, consente dunque alle imprese che adottano modelli tecnico-organizzativi di turnazione di svolgere attività lavorativa nel giorno della domenica a prescindere dal settore produttivo di appartenenza.

Laddove, infatti, il Legislatore ha voluto attribuire autonoma rilevanza al settore produttivo nonché alle specifiche caratteristiche dell’attività interessata, ai fini della possibile derogabilità al principio del riposo domenicale, ne ha disposto un’apposita elencazione contenuta nel medesimo comma 3 nonché mediante il meccanismo di individuazione di cui al Decreto interministeriale richiamato dall’ alt. 9, comma 5.

In linea con le argomentazioni sopra sostenute e in risposta al quesito avanzato, si ritiene pertanto, che nell’ipotesi in cui l’azienda adotti un modello di lavoro a turni, finalizzato ad assicurare la continuità della produzione, sia possibile per il personale coinvolto nel sistema di turnazione (compreso il personale addetto allo svolgimento di lavori preparatori, complementari o la cui presenza è obbligatoria per legge) fruire del riposo settimanale in un giorno diverso dalla domenica a prescindere dal tipo di lavorazione effettuata. Resta evidentemente fermo l’obbligo di rispettare il comma l del citato art. 9, secondo il quale il riposo settimanale va comunque goduto ogni sette giorni, va cumulato con le ore di riposo giornaliero e può essere calcolato “come media in un periodo non superiore a 14 giorni”.