ORARIO DI LAVORO -D.LGS. N. 66/2003 - DISCIPLINA RIPOSI SETTIMANALI - LAVORO
SU TURNI - MINISTERO DEL LAVORO - INTERPELLO N. 26/2011
Il Ministero del lavoro con
interpello n. 26 del 27 giugno scorso ha chiarito che le imprese che adottano
modelli tecnico-organizzativi di turnazione possono svolgere attività
lavorativa nel giorno della domenica a prescindere dal settore produttivo di
appartenenza.
Il Dicastero si è quindi
espresso in merito alla disciplina dei riposi settimanali di cui all’art. 9 del
D.Lgs. n. 66/2003 e alla possibilità di fruire del
riposo in un giorno diverso dalla domenica a fronte delle esigenze aziendali
che richiedano l’espletamento dell’attività lavorativa anche in tale giornata.
In particolare, la
derogabilità al principio della coincidenza del riposo settimanale con la
domenica, previsto dalla legge ordinaria solo in via tendenziale e non
contemplato da una norma costituzionale.
Nel rammentare quanto già
stabilito dal comma 3 del suddetto articolo 9 sulla possibilità di fissare il
riposo di ventiquattro ore consecutive in un giorno diverso dalla domenica
tramite la turnazione dei lavoratori, l’interpello richiama, altresì, la
sentenza n. 84/96 della Corte di Giustizia dell’Unione Europea con la quale
viene sottolineato che, essendo la normativa sui riposi settimanali finalizzata
alla tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, non risulta
giustificabile far coincidere obbligatoriamente il riposo con la domenica.
Resta fermo, ai sensi
dell’art. 9, comma 1, che il riposo deve essere goduto ogni sette giorni, va
cumulato con le ore di riposo giornaliero e può essere calcolato come media in
un periodo non superiore a 14 giorni.
Per il settore edile, in
conformità alla normativa in esame, vale quanto previsto, rispettivamente per
gli operai e gli impiegati, dagli articoli 7 e 61 del vigente ccnl.
Di seguito si riporta il
testo dell’interpello in commento.
Ministero del Lavoro
Roma, 27 giugno 2011
Interpello n. 26
Oggetto: art. 9, D.Lgs. n. 124/2004 - disciplina riposi settimanali ex art.
9, D.Lgs. n. 66/2003 - coincidenza con la domenica.
La Confindustria ha
avanzato richiesta di interpello per conoscere il parere di questa Direzione
generale in ordine alla disciplina dei riposi settimanali di cui all’art. 9 del
D.Lgs. n. 66/2003.
In particolare, l’istante
chiede se, ai sensi della disposizione normativa citata, sia possibile fruire
del riposo settimanale “in un giorno diverso dalla domenica”, ogni qualvolta
specifiche esigenze dell’azienda di carattere tecnico- organizzativo e
produttivo richiedano la predisposizione di uno o più turni di lavoro da
espletarsi anche in tale giornata.
AI riguardo, acquisito il
parere della Direzione generale della Tutela delle Condizioni di Lavoro, si
rappresenta quanto segue.
Preliminarmente, occorre
sottolineare che nell’ambito del quadro normativo delineato dal D.Lgs. n. 66/2003 la fattispecie del lavoro a turni
costituisce una peculiare modalità organizzativa del lavoro, attuata mediante
l’avvicendamento di diverse unità lavorative nell’espletamento della medesima
attività.
Nello specifico, in virtù
del disposto di cui all’art. l, comma 2, lett./del Decreto di cui sopra, ogni
singolo lavoratore è chiamato a svolgere la propria attività “ad ore differenti
su un periodo determinato di giorni o settimane”, consentendo al datore di
lavoro di utilizzare gli impianti produttivi, anche senza soluzione di
continuità, nel rispetto dei limiti previsti dalla legge e dalla contrattazione
collettiva.
Si ricorda al riguardo, che
l’art. 9, comma 1, del D.Lgs. n. 66/2003, sancisce il
diritto del lavoratore a fruire di un periodo di riposo “ogni sette giorni (
... ) di almeno ventiquattro ore consecutive, di regola in coincidenza con la
domenica, da cumulare con le ore di riposo giornaliero di cui all’ art. 7”.
In merito a tale aspetto
questo Ministero, in linea con le direttive europee di riferimento nonché con
la giurisprudenza della Corte Costituzionale e della Cassazione, ha già avuto
modo di chiarire che il principio della coincidenza del riposo settimanale con
la domenica è previsto dalla legge ordinaria solo in via tendenziale e non
risulta contemplato, invece, da una norma di rango costituzionale.
Di conseguenza, non
sembrano sussistere particolari ostacoli in ordine alla sua derogabilità (cfr.
risposta ad interpello n. 60/2009 e n. 2186/2005).
A fortiori, si richiama la
sentenza n. 84/1996 della Corte di Giustizia della DE, che, pur riferendosi al
quadro normativo anteriore all’entrata in vigore del D.Lgs.
n. 66/2003, ha rilevato come la disciplina del riposo settimanale sia
finalizzata, in via prioritaria, alla tutela della salute e della sicurezza dei
lavoratori, rispetto alla quale non appare giustificabile la scelta di far
coincidere obbligatoriamente il riposo stesso con la domenica piuttosto che con
un altro giorno della settimana.
Del resto, il medesimo art.
9, al comma 3, del D.Lgs. n. 66/2003 stabilisce che
“il riposo di ventiquattrore consecutive può essere fissato in un giorno
diverso dalla domenica e può essere effettuato mediante turni per il personale
interessato a modelli tecnico - organizzativi di turnazione particolare ovvero
addetto ad attività aventi [specifiche] caratteristiche” declinate nella
seconda parte della disposizione normativa.
La norma di cui sopra, alla
luce di una interpretazione letterale e sistematica, consente dunque alle
imprese che adottano modelli tecnico-organizzativi di turnazione di svolgere
attività lavorativa nel giorno della domenica a prescindere dal settore produttivo
di appartenenza.
Laddove, infatti, il
Legislatore ha voluto attribuire autonoma rilevanza al settore produttivo
nonché alle specifiche caratteristiche dell’attività interessata, ai fini della
possibile derogabilità al principio del riposo domenicale, ne ha disposto
un’apposita elencazione contenuta nel medesimo comma 3 nonché mediante il
meccanismo di individuazione di cui al Decreto interministeriale richiamato
dall’ alt. 9, comma 5.
In linea con le
argomentazioni sopra sostenute e in risposta al quesito avanzato, si ritiene
pertanto, che nell’ipotesi in cui l’azienda adotti un modello di lavoro a
turni, finalizzato ad assicurare la continuità della produzione, sia possibile
per il personale coinvolto nel sistema di turnazione (compreso il personale
addetto allo svolgimento di lavori preparatori, complementari o la cui presenza
è obbligatoria per legge) fruire del riposo settimanale in un giorno diverso
dalla domenica a prescindere dal tipo di lavorazione effettuata. Resta
evidentemente fermo l’obbligo di rispettare il comma l del citato art. 9,
secondo il quale il riposo settimanale va comunque goduto ogni sette giorni, va
cumulato con le ore di riposo giornaliero e può essere calcolato “come media in
un periodo non superiore a 14 giorni”.