MINISTERO DEL LAVORO - Attività ispettiva - MODALITA’
OPERATIVE FINO ALL’EMANAZIONE DEL DECRETO EX Art. 7 D.L. n. 70/11 -
CIRCOLARE N. 16/11
Con circolare n. 16 del 4
luglio scorso, che si pubblica in calce alla presente, il Ministero del Lavoro
ha chiarito che, nelle more di emanazione del decreto di cui al punto 1 del
comma 2 dell’art. 7 del D.L. n. 70/11, il proprio personale ispettivo
continuerà ad operare secondo le modalità previste dall’art. 33 del Collegato
Lavoro che ha formalizzato quanto indicato dalla Direttiva ministeriale del 18
settembre 2008.
In particolare, l’allegata
nota ricorda che il suddetto decreto del Ministero dell’Economia e delle
Finanze di concerto con il Ministero del Lavoro, di natura non regolamentare,
disciplinerà le modalità e i termini per garantire una concreta programmazione
dell’attività ispettiva in materia fiscale e contributiva, anche al fine di
consentire, attraverso lo scambio telematico delle informazioni, il miglior
coordinamento delle attività di verifica all’interno delle imprese da parte del
personale ispettivo delle Agenzie fiscali, della Guardia di Finanza, dell’Inps
e del Ministero del Lavoro.
Relativamente al
coordinamento dell’attività ispettiva, lo stesso decreto, assicurerà che
ciascuna delle citate Amministrazioni venga informata preventivamente
dell’inizio delle ispezioni, mettendo a disposizione eventuali elementi,
acquisiti durante l’accesso ispettivo, utili ai fini dell’attività di controllo
di rispettiva competenza.
Ministero del Lavoro
Roma, 4 luglio 2011
Circolare n. 16
Oggetto: art. 7 D.L. n. 70/2011 - c.d, Decreto sviluppo prime indicazioni operative.
L’art. 7 del D.L. n.
70/2011, recante “Semestre europeo. - Prime disposizioni urgenti per
l’economia”, introduce alcune disposizioni che incidono sull’attività di
vigilanza esercitata dal personale ispettivo di questo Ministero e degli
Istituti previdenziali.
Nelle more della
conversione del decreto, in vi gare dal 14 maggio U.s., si riticl1e necessario
formulare alcune considerazioni di carattere interpretativo, al fine di
corrispondere alle prime richieste. di chiarimenti pervenute dagli Uffici
territoriali.
Nel sottolineare anzitutto
come la disposizione normativa in esame debba trovare il necessario
coordinamento in un quadro di compatibilità con i principi fissati dal D.Lgs. 11. 124/2004 - così come attuato dalla Direttiva sui
servizi ispettivi e le attività di vigilanza del 18 settembre 2008 e da ultimo
modificato dall’art. 33 della L. 11. 183/2010 - va rilevato che la stessa
introduce, al comma 1, alcuni principi di carattere generale in materia di
controlli amministrativi esercitati in forma di accesso, finalizzati a “a
ridurre il peso della burocrazia che grava sulle imprese è più in generale sui
contribuenti”. Fra questi, assume particolare rilievo il principio contenuto
nella lett. a), secondo cui•”il controllo
amministrativo in forma d’accesso da parte di qualsiasi autorità competente
deve essere unificato, può essere operato al massimo con cadenza semestrale,
non può durate più di quindici giorni. Gli atti compiuti in violazione di
quanto sopra costituiscono, per i dipendenti pubblici, illecito disciplinare (
... )”.
In attuazione di tali
principi, il comma 2 dell’art. 7 contiene indicazioni di dettaglio, fra le
quali assume rilievo, per l’operatività degli organi ispettivi in materia dì
lavoro e legislazione sociale, quella di cui alla letto a), secondo il quale
“al fine di ridurre al massimo la possibile turbativa nell’esercizio delle
attività delle imprese di cui all’articolo 2 dell’allegato alla Raccomandazione
2003/361/CE recante “Raccomandazione della Commissione relativa alla
definizione delle microimprese, piccole e medie imprese “, nonché di evitare
“duplicazioni e sovrapposizioni nell’attività di controllo nei riguardi di tali
imprese, assicurando altresì una maggiore semplificazione dei relativi pl’ocedimenti e la riduzione di sprechi nell’attività
amministrativa, gli accessi dovuti a controlli di natura amministrativa
disposti nei confronti delle predelle imprese devono essere oggetto di
programmazione da parte degli enti competenti e di coordinamento tra i vari
soggetti interessati”.
La disposizione di cui alla
letto a) del comma 2 fornisce in seguito alcune indicazioni - elencate ai on.
da 1) a 5) - funzionali alla sua concreta applicazione.
In particolare, al n 1) il
Legislatore rinvia ad un apposito decreto di natura non regolamentare la
disciplina:
- delle “modalità e termini
idonei a garantire una concreta programmazione dei controlli in materia fiscale
e contributiva, nonché il più efficace coordinamento dei conseguenti accessi”;
- dall’informativa che le
Amministrazioni sono tenute a trasmettersi vicendevolmente circa l’inizio e il
termine di ispezioni e verifiche.
In proposito occorre
rilevare che l’esplicito rinvio al citato porta a ritenere non immediatamente
applicabile, fino all’emanazione dello stesso provvedimento, la disciplina
contenuta nell’art. 7.
Ciò in quanto il decreto
costituisce un elemento indispensabile a dare attuazione agli stessi principi
del comma l e alle indicazioni di dettaglio dell’art. 7, comma 2, poiché la
concreta definizione delle modalità di programmazione, coordinamento e
informativa reciproca costituisce adempimento assolutamente prioritario e
funzionale ad evitare la sovrapposizione degli interventi e la non ripetibilità
infrasemestrale degli stessi.
Ne consegue che iI personale ispettivo, in attesa dell’emanando decreto,
continuerà ad operare secondo procedure, modalità e termini indicati dalla
vigente disciplina normativa e amministrativa e, in particolare, in osservanza
di quanto da ultimo previsto dall’art. 33 del C.d. Collegato lavoro, come
meglio specificato dalla circ. n. 41/2010 di questo Ministero.