MINISTERO DEL LAVORO - Attività ispettiva - MODALITA’ OPERATIVE FINO ALL’EMANAZIONE DEL DECRETO EX Art. 7 D.L. n. 70/11 -
CIRCOLARE N. 16/11

 

Con circolare n. 16 del 4 luglio scorso, che si pubblica in calce alla presente, il Ministero del Lavoro ha chiarito che, nelle more di emanazione del decreto di cui al punto 1 del comma 2 dell’art. 7 del D.L. n. 70/11, il proprio personale ispettivo continuerà ad operare secondo le modalità previste dall’art. 33 del Collegato Lavoro che ha formalizzato quanto indicato dalla Direttiva ministeriale del 18 settembre 2008.

In particolare, l’allegata nota ricorda che il suddetto decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze di concerto con il Ministero del Lavoro, di natura non regolamentare, disciplinerà le modalità e i termini per garantire una concreta programmazione dell’attività ispettiva in materia fiscale e contributiva, anche al fine di consentire, attraverso lo scambio telematico delle informazioni, il miglior coordinamento delle attività di verifica all’interno delle imprese da parte del personale ispettivo delle Agenzie fiscali, della Guardia di Finanza, dell’Inps e del Ministero del Lavoro.

Relativamente al coordinamento dell’attività ispettiva, lo stesso decreto, assicurerà che ciascuna delle citate Amministrazioni venga informata preventivamente dell’inizio delle ispezioni, mettendo a disposizione eventuali elementi, acquisiti durante l’accesso ispettivo, utili ai fini dell’attività di controllo di rispettiva competenza.

 

Ministero del Lavoro

 

Roma, 4 luglio 2011

 

Circolare  n. 16

 

Oggetto: art. 7 D.L. n. 70/2011 - c.d, Decreto sviluppo prime indicazioni operative.

L’art. 7 del D.L. n. 70/2011, recante “Semestre europeo. - Prime disposizioni urgenti per l’economia”, introduce alcune disposizioni che incidono sull’attività di vigilanza esercitata dal personale ispettivo di questo Ministero e degli Istituti previdenziali.

Nelle more della conversione del decreto, in vi gare dal 14 maggio U.s., si riticl1e necessario formulare alcune considerazioni di carattere interpretativo, al fine di corrispondere alle prime richieste. di chiarimenti pervenute dagli Uffici territoriali.

Nel sottolineare anzitutto come la disposizione normativa in esame debba trovare il necessario coordinamento in un quadro di compatibilità con i principi fissati dal D.Lgs. 11. 124/2004 - così come attuato dalla Direttiva sui servizi ispettivi e le attività di vigilanza del 18 settembre 2008 e da ultimo modificato dall’art. 33 della L. 11. 183/2010 - va rilevato che la stessa introduce, al comma 1, alcuni principi di carattere generale in materia di controlli amministrativi esercitati in forma di accesso, finalizzati a “a ridurre il peso della burocrazia che grava sulle imprese è più in generale sui contribuenti”. Fra questi, assume particolare rilievo il principio contenuto nella lett. a), secondo cui•”il controllo amministrativo in forma d’accesso da parte di qualsiasi autorità competente deve essere unificato, può essere operato al massimo con cadenza semestrale, non può durate più di quindici giorni. Gli atti compiuti in violazione di quanto sopra costituiscono, per i dipendenti pubblici, illecito disciplinare ( ... )”.

In attuazione di tali principi, il comma 2 dell’art. 7 contiene indicazioni di dettaglio, fra le quali assume rilievo, per l’operatività degli organi ispettivi in materia dì lavoro e legislazione sociale, quella di cui alla letto a), secondo il quale “al fine di ridurre al massimo la possibile turbativa nell’esercizio delle attività delle imprese di cui all’articolo 2 dell’allegato alla Raccomandazione 2003/361/CE recante “Raccomandazione della Commissione relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese “, nonché di evitare “duplicazioni e sovrapposizioni nell’attività di controllo nei riguardi di tali imprese, assicurando altresì una maggiore semplificazione dei relativi pl’ocedimenti e la riduzione di sprechi nell’attività amministrativa, gli accessi dovuti a controlli di natura amministrativa disposti nei confronti delle predelle imprese devono essere oggetto di programmazione da parte degli enti competenti e di coordinamento tra i vari soggetti interessati”.

La disposizione di cui alla letto a) del comma 2 fornisce in seguito alcune indicazioni - elencate ai on. da 1) a 5) - funzionali alla sua concreta applicazione.

In particolare, al n 1) il Legislatore rinvia ad un apposito decreto di natura non regolamentare la disciplina:

- delle “modalità e termini idonei a garantire una concreta programmazione dei controlli in materia fiscale e contributiva, nonché il più efficace coordinamento dei conseguenti accessi”;

- dall’informativa che le Amministrazioni sono tenute a trasmettersi vicendevolmente circa l’inizio e il termine di ispezioni e verifiche.

In proposito occorre rilevare che l’esplicito rinvio al citato porta a ritenere non immediatamente applicabile, fino all’emanazione dello stesso provvedimento, la disciplina contenuta nell’art. 7.

Ciò in quanto il decreto costituisce un elemento indispensabile a dare attuazione agli stessi principi del comma l e alle indicazioni di dettaglio dell’art. 7, comma 2, poiché la concreta definizione delle modalità di programmazione, coordinamento e informativa reciproca costituisce adempimento assolutamente prioritario e funzionale ad evitare la sovrapposizione degli interventi e la non ripetibilità infrasemestrale degli stessi.

Ne consegue che iI personale ispettivo, in attesa dell’emanando decreto, continuerà ad operare secondo procedure, modalità e termini indicati dalla vigente disciplina normativa e amministrativa e, in particolare, in osservanza di quanto da ultimo previsto dall’art. 33 del C.d. Collegato lavoro, come meglio specificato dalla circ. n. 41/2010 di questo Ministero.