TRASMISSIONE TELEMATICA DELLE CERTIFICAZIONI DI MALATTIA - ACCORDO INTERCONFEDERALE 20 LUGLIO 2011

 

Si segnala che il 20 luglio scorso è stato siglato l’accordo interconfederale per la disciplina di alcuni aspetti della materia, in attesa dell’adeguamento dei diversi contratti collettivi con le nuove previsioni di legge.

Si rammenta, infatti, che l’art. 25 della L. n. 183/2010 ha previsto, anche per il settore privato, la trasmissione telematica dei certificati di malattia da parte del medico o della struttura competente, all’Inps e quindi al datore di lavoro.

A tal proposito, per consentire i necessari adeguamenti, la circolare congiunta n. 4 del Ministero del Lavoro (cfr. Not. n. 7/2011), ha previsto un periodo transitorio, che è scaduto il 13 settembre, sino al quale il datore di lavoro potrà richiedere al lavoratore ancora l’invio della copia cartacea della certificazione di malattia.

In attesa che la contrattazione collettiva intervenga per armonizzare le previsioni attualmente contenute nei diversi contratti collettivi con le nuove previsioni legislative, Confindustria, Cgil, Cisl, e Uil, hanno sottoscritto un accordo interconfederale con il quale sono stati fissati alcuni punti focali della disciplina, che trovano applicazione dal 14 settembre.

L’accordo, disponibile sul sito del Collegio in calce alla presente, fissa preliminarmente la vigenza dell’obbligo da parte del lavoratore della tempestiva comunicazione della propria assenza al datore di lavoro, nelle more degli aggiornamenti dei contratti collettivi che interverranno a disciplinare la materia, valorizzandone soprattutto il contenuto innovativo sotto il profilo tecnologico.

Sempre nelle suddette more, il lavoratore, nei tempi previsti dalla contrattazione per l’invio del certificato cartaceo che, nel caso dell’edilizia, corrisponde ai primi tre giorni di malattia, dovrà comunicare all’azienda il numero di protocollo identificativo del certificato inviato in via telematica e acquisito dal medico.

Le parti potranno al livello aziendale definire, in attesa di una puntuale disciplina collettiva, specifiche modalità attuative.

Resta ferma in ogni caso la possibilità del rilascio su supporto cartaceo della certificazione di malattia, in caso di impossibilità dell’invio telematico secondo le modalità di cui alla nuova disciplina, così come già indicato nella citata circolare n. 4 e il conseguente onere da parte del lavoratore di fornire la documentazione dell’assenza al datore di lavoro, secondo le modalità di informazione attualmente previste dai relativi contratti collettivi.

Si fa riserva di ulteriori comunicazioni, anche strettamente operative, a seguito di eventuali successivi interventi da parte degli istituti competenti.

 

La trasmissione telematica dei certificati di malattia da parte del medico o della struttura competente, all’Inps e quindi al datore di lavoro