TRASMISSIONE TELEMATICA DELLE CERTIFICAZIONI DI MALATTIA - ACCORDO INTERCONFEDERALE 20 LUGLIO 2011
Si segnala che il 20 luglio
scorso è stato siglato l’accordo interconfederale per la disciplina di alcuni
aspetti della materia, in attesa dell’adeguamento dei diversi contratti
collettivi con le nuove previsioni di legge.
Si rammenta, infatti, che
l’art. 25 della L. n. 183/2010 ha previsto, anche per il settore privato, la
trasmissione telematica dei certificati di malattia da parte del medico o della
struttura competente, all’Inps e quindi al datore di lavoro.
A tal proposito, per
consentire i necessari adeguamenti, la circolare congiunta n. 4 del Ministero
del Lavoro (cfr. Not. n. 7/2011), ha previsto un
periodo transitorio, che è scaduto il 13 settembre, sino al quale il datore di
lavoro potrà richiedere al lavoratore ancora l’invio della copia cartacea della
certificazione di malattia.
In attesa che la
contrattazione collettiva intervenga per armonizzare le previsioni attualmente
contenute nei diversi contratti collettivi con le nuove previsioni legislative,
Confindustria, Cgil, Cisl, e Uil, hanno sottoscritto un accordo
interconfederale con il quale sono stati fissati alcuni punti focali della
disciplina, che trovano applicazione dal 14 settembre.
L’accordo, disponibile sul
sito del Collegio in calce alla presente, fissa preliminarmente la vigenza
dell’obbligo da parte del lavoratore della tempestiva comunicazione della
propria assenza al datore di lavoro, nelle more degli aggiornamenti dei
contratti collettivi che interverranno a disciplinare la materia,
valorizzandone soprattutto il contenuto innovativo sotto il profilo
tecnologico.
Sempre nelle suddette more,
il lavoratore, nei tempi previsti dalla contrattazione per l’invio del
certificato cartaceo che, nel caso dell’edilizia, corrisponde ai primi tre
giorni di malattia, dovrà comunicare all’azienda il numero di protocollo
identificativo del certificato inviato in via telematica e acquisito dal
medico.
Le parti potranno al
livello aziendale definire, in attesa di una puntuale disciplina collettiva,
specifiche modalità attuative.
Resta ferma in ogni caso la
possibilità del rilascio su supporto cartaceo della certificazione di malattia,
in caso di impossibilità dell’invio telematico secondo le modalità di cui alla
nuova disciplina, così come già indicato nella citata circolare n. 4 e il conseguente
onere da parte del lavoratore di fornire la documentazione dell’assenza al
datore di lavoro, secondo le modalità di informazione attualmente previste dai
relativi contratti collettivi.
Si fa riserva di ulteriori
comunicazioni, anche strettamente operative, a seguito di eventuali successivi
interventi da parte degli istituti competenti.