APPRENDISTATO-ELEVAMENTO DELL'OBBLIGO SCOLASTICO - LIMITE MINIMO DI ETA' PER L'ACCESSO AL LAVORO- NOTA DEL MINISTERO DEL LAVORO 10 NOVEMBRE 1999

 

Il Ministero del Lavoro, con nota del 10 novembre u.s., ha fornito alcune precisazioni in merito al limite minimo di età per l'assunzione di giovani con contratto di apprendistato, in relazione all'elevamento dell'obbligo scolastico disposto dalla legge 20 gennaio 1999, n. 9.

Il parere espresso dal Ministero è contenuto nella risposta ad un quesito posto da Confindustria, la quale aveva fatto presente al Dicastero che, a partire dallo scorso mese di settembre alcune Direzioni Provinciali del Lavoro avevano negato ad imprese industriali l'autorizzazione ad assumere apprendisti di età inferiore a 16 anni.

La posizione delle Direzioni provinciali del Lavoro si fondava sulla considerazione che, a seguito dell'entrata in vigore della legge n. 9/1999, di innalzamento della durata dell'obbligo scolastico, sarebbe venuta meno l'efficacia dell'art. 6, comma 2, della legge n. 25/1955, come sostituito dall'art. 3 della legge n. 24/1968, che, con norma transitoria, ammette che possano essere assunti con contratto di apprendistato coloro che abbiano compiuto il 14° anno di età, a condizione che abbiano adempiuto l'obbligo scolastico.

Di conseguenza, avrebbe dovuto trovare piena applicazione la disposizione dell'art. 16, comma 1 della legge n. 196/1997, che fissa in 16 anni l'età minima per la costituzione del rapporto di apprendistato.

Come noto, l'art. 16, comma 1, della legge 24 giugno 1997, n. 196, prevede, con norma generale, che possono essere assunti, in tutti i settori di attività, con contratto di apprendistato i giovani di età non inferiore a 16 anni, e non superiore a 24. Norme speciali operano in relazione alle assunzioni con contratto di apprendistato effettuate in talune aree geografiche svantaggiate. Il comma 6 della stessa norma, tuttavia, dispone che fino alla modificazione dei limiti di età per l'adempimento degli obblighi scolastici, continua ad operare il disposto dell'art. 6, comma 2, della legge n. 25/1955, ai sensi del quale possono essere assunti con contratto di apprendistato coloro che abbiano compiuto il 14° anno di età, a condizione che abbiano adempiuto all'obbligo scolastico.

Per quanto concerne l'elevazione dell'obbligo scolastico, l'art. 1, comma 1 della legge n. 9/1999 dispone che a decorrere dall'anno scolastico 1999/2000 l'obbligo di istruzione è elevato da otto a 10 anni. Tuttavia, in fase di prima applicazione, e fino all'approvazione di un generale riordino del sistema scolastico e formativo, l'obbligo di istruzione ha durata novennale.

L'interpretazione degli Uffici periferici del Ministero del Lavoro è stata contestata da Confindustria, che ha ritenuto, anche alla luce delle disposizioni contenute nel recente decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 345, sulla protezione dei giovani sul lavoro, che l'età lavorativa minima degli apprendisti debba essere fissata a 15 anni, e non a 16.

Infatti, ai sensi dell'art. 3 della legge 17 ottobre 1967, n. 977, come sostituito dall'art. 5 del decreto legislativo n. 345/1999, il minore può essere adibito al lavoro solo dopo la conclusione del periodo di istruzione obbligatoria, e comunque non può avere età inferiore ai 15 anni compiuti.

Con la nota da ultimo pervenuta, il Ministero del Lavoro ha condiviso la tesi prospettata da Confindustria, e ha ritenuto, anche alla luce dell'innalzamento dell'obbligo scolastico, che in ordine all'accesso al lavoro degli adolescenti, con rapporto di lavoro sia ordinario sia speciale,è richiesta, allo stato, la concomitanza dei due requisiti rappresentati dall'età non inferiore ai 15 anni e dall'assolvimento dell'obbligo scolastico di nove anni.

In altri termini, agli effetti dell'accesso al lavoro, il contratto di apprendistato non differisce dai rimanenti contratti di lavoro, e i requisiti di ammissione al lavoro degli apprendisti sono quelli fissati dall'art. 3 della legge n. 977/1967: 15 anni compiuti e assolvimento dell'obbligo scolastico, che, in via transitoria e fino al generale riordino del sistema scolastico e formativo,ha durata novennale.

Ad avviso del Dicastero, tale interpretazione non si pone in contrasto con il richiamato art. 16 della legge n. 196/1997, che eleva l'età minima per l'assunzione con contratto di apprendistato al compimento dei 16 anni.

Il richiamo, contenuto nella norma stessa, alla modificazione della durata dell'obbligo scolastico comporta, infatti, che l'operatività del nuovo limite minimo di 16 anni sia differita all'innalzamento, al termine del regime transitorio previsto dalla legge n. 9/1999, dell'obbligo scolastico dai nove ai dieci anni.