APPRENDISTATO-ELEVAMENTO
DELL'OBBLIGO SCOLASTICO - LIMITE MINIMO DI ETA' PER L'ACCESSO AL LAVORO- NOTA
DEL MINISTERO DEL LAVORO 10 NOVEMBRE 1999
Il
Ministero del Lavoro, con nota del 10 novembre u.s., ha fornito alcune
precisazioni in merito al limite minimo di età per l'assunzione di giovani con
contratto di apprendistato, in relazione all'elevamento dell'obbligo scolastico
disposto dalla legge 20 gennaio 1999, n. 9.
Il
parere espresso dal Ministero è contenuto nella risposta ad un quesito posto da
Confindustria, la quale aveva fatto presente al Dicastero che, a partire dallo
scorso mese di settembre alcune Direzioni Provinciali del Lavoro avevano negato
ad imprese industriali l'autorizzazione ad assumere apprendisti di età
inferiore a 16 anni.
La
posizione delle Direzioni provinciali del Lavoro si fondava sulla
considerazione che, a seguito dell'entrata in vigore della legge n. 9/1999, di
innalzamento della durata dell'obbligo scolastico, sarebbe venuta meno
l'efficacia dell'art. 6, comma 2, della legge n. 25/1955, come sostituito
dall'art. 3 della legge n. 24/1968, che, con norma transitoria, ammette che
possano essere assunti con contratto di apprendistato coloro che abbiano
compiuto il 14° anno di età, a condizione che abbiano adempiuto l'obbligo
scolastico.
Di
conseguenza, avrebbe dovuto trovare piena applicazione la disposizione
dell'art. 16, comma 1 della legge n. 196/1997, che fissa in 16 anni l'età
minima per la costituzione del rapporto di apprendistato.
Come
noto, l'art. 16, comma 1, della legge 24 giugno 1997, n. 196, prevede, con
norma generale, che possono essere assunti, in tutti i settori di attività, con
contratto di apprendistato i giovani di età non inferiore a 16 anni, e non
superiore a 24. Norme speciali operano in relazione alle assunzioni con
contratto di apprendistato effettuate in talune aree geografiche svantaggiate.
Il comma 6 della stessa norma, tuttavia, dispone che fino alla modificazione
dei limiti di età per l'adempimento degli obblighi scolastici, continua ad
operare il disposto dell'art. 6, comma 2, della legge n. 25/1955, ai sensi del
quale possono essere assunti con contratto di apprendistato coloro che abbiano
compiuto il 14° anno di età, a condizione che abbiano adempiuto all'obbligo
scolastico.
Per
quanto concerne l'elevazione dell'obbligo scolastico, l'art. 1, comma 1 della
legge n. 9/1999 dispone che a decorrere dall'anno scolastico 1999/2000
l'obbligo di istruzione è elevato da otto a 10 anni. Tuttavia, in fase di prima
applicazione, e fino all'approvazione di un generale riordino del sistema
scolastico e formativo, l'obbligo di istruzione ha durata novennale.
L'interpretazione
degli Uffici periferici del Ministero del Lavoro è stata contestata da
Confindustria, che ha ritenuto, anche alla luce delle disposizioni contenute
nel recente decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 345, sulla protezione dei
giovani sul lavoro, che l'età lavorativa minima degli apprendisti debba essere
fissata a 15 anni, e non a 16.
Infatti,
ai sensi dell'art. 3 della legge 17 ottobre 1967, n. 977, come sostituito
dall'art. 5 del decreto legislativo n. 345/1999, il minore può essere adibito
al lavoro solo dopo la conclusione del periodo di istruzione obbligatoria, e
comunque non può avere età inferiore ai 15 anni compiuti.
Con
la nota da ultimo pervenuta, il Ministero del Lavoro ha condiviso la tesi
prospettata da Confindustria, e ha ritenuto, anche alla luce dell'innalzamento
dell'obbligo scolastico, che in ordine all'accesso al lavoro degli adolescenti,
con rapporto di lavoro sia ordinario sia speciale,è richiesta, allo stato, la
concomitanza dei due requisiti rappresentati dall'età non inferiore ai 15 anni
e dall'assolvimento dell'obbligo scolastico di nove anni.
In
altri termini, agli effetti dell'accesso al lavoro, il contratto di
apprendistato non differisce dai rimanenti contratti di lavoro, e i requisiti
di ammissione al lavoro degli apprendisti sono quelli fissati dall'art. 3 della
legge n. 977/1967: 15 anni compiuti e assolvimento dell'obbligo scolastico,
che, in via transitoria e fino al generale riordino del sistema scolastico e
formativo,ha durata novennale.
Ad
avviso del Dicastero, tale interpretazione non si pone in contrasto con il richiamato
art. 16 della legge n. 196/1997, che eleva l'età minima per l'assunzione con
contratto di apprendistato al compimento dei 16 anni.
Il
richiamo, contenuto nella norma stessa, alla modificazione della durata
dell'obbligo scolastico comporta, infatti, che l'operatività del nuovo limite
minimo di 16 anni sia differita all'innalzamento, al termine del regime
transitorio previsto dalla legge n. 9/1999, dell'obbligo scolastico dai nove ai
dieci anni.