COLLOCAMENTO ORDINARIO E OBBLIGATORIO - D.P.C.M. 5 AGOSTO 1999 - TRASFERIMENTO DI COMPITI E FUNZIONI - NOTA DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO DI BRESCIA

 

Con nota del 16 dicembre 1999 la Direzione Provinciale del Lavoro di Brescia ha comunicato che a seguito dell'entrata in vigore dei decreti attuativi del decentramento del mercato del lavoro, dal 26 novembre 1999 č stato attuato il trasferimento alla Provincia di Brescia di tutte le funzioni e compiti relativi al collocamento e alla politica attiva del lavoro e delle relative risorse umane.

La nota precisa che in particolare sono trasferite alla Provincia di Brescia le funzioni ed i compiti relativi a:

-  collocamento ordinario;

-  collocamento agricolo;

-  collocamento obbligatorio;

- collocamento dei lavoratori extra U.E.. Rimane tuttavia di competenza della Direzione Provinciale del Lavoro il rilascio delle autorizzazioni in ogni previsione di ingresso per lavoro degli stranieri nell'ambito delle programmazioni dei flussi ed anche per gli ingressi particolari (quanto a questi ultimi, si tratta degli ingressi per lavoro nei casi particolari elencati nell'art. 27 del decreto legislativo n. 286/1998);

-  collocamento dei lavoratori a domicilio;

-  collocamento dei lavoratori domestici;

-  avviamento a selezione presso le Amministrazioni Statali e gli Enti pubblici ex art. 16, legge n. 56/87;

Rimangono di competenza della Direzione Provinciale del Lavoro le procedure relative alle pratiche di contratti di solidarietā e di Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria.

L'attivitā trasferita viene svolta dalla Provincia di Brescia presso:

- le sedi delle ex SCICA, ora denominate Centro per l'impiego;

- la Direzione Provinciale del Lavoro, situata in Via Cefalonia 50, in alcuni locali ceduti in comodato e che ha assunto la denominazione: Provincia di Brescia - ufficio collocamento obbligatorio.

 

Compiti connessi alle liste di mobilitā

 

Il Ministro del lavoro, con nota del 9 dicembre 1999, ha precisato che tutti i compiti connessi alle liste di mobilitā di cui all'art. 6 della legge 23 luglio 1991, n. 223, ovvero l'iscrizione nelle liste, l'approvazione delle medesime e ogni attivitā connessa al reimpiego dei lavoratori in questione č stata conferita alle regione.

In particolare, il Ministero ha precisato che:

- l'approvazione delle liste, giā di competenza della Commissione regionale per l'impiego, č attribuita alla Commissione regionale permanente tripartita, unitamente ai compiti di cui alle lett. A), b), c) e d) dell'art. 6 della legge n. 223/1991.

Si tratta delle funzioni che concernono: l'assunzione di ogni iniziativa utile a favorire il reimpiego dei lavoratori iscritti nelle liste di mobilitā; la proposta dell'organizzazione di corsi di qualificazione e di riqualificazione professionale finalizzati ad agevolare il reimpiego dei lavoratori in mobilitā; la promozione delle iniziative volte all'utilizzo temporaneo dei lavoratori iscritti nelle liste di mobilitā in opere o servizi di pubblica utilitā; la determinazione degli ambiti circoscrizionali ai fini dell'avviamento dei lavoratori in mobilitā;

-  i compiti giā svolti in materia di liste di mobilitā dalle Direzioni regionali del lavoro sono conferite all'organismo istituzionale di cui alle lett. C) del comma 1 dell'art. 4 del decreto legislativo n. 469/1997;

-  le analisi tecniche, giā svolte dalle Agenzie per l'impiego, sono di pertinenza della struttura regionale di cui alla lett. D) del comma 1 dell'art. 3 del decreto legislativo n. 469/1997.