COLLOCAMENTO
ORDINARIO E OBBLIGATORIO - D.P.C.M. 5 AGOSTO 1999 - TRASFERIMENTO DI COMPITI E
FUNZIONI - NOTA DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO DI BRESCIA
Con
nota del 16 dicembre 1999 la Direzione Provinciale del Lavoro di Brescia ha
comunicato che a seguito dell'entrata in vigore dei decreti attuativi del
decentramento del mercato del lavoro, dal 26 novembre 1999 č stato attuato il
trasferimento alla Provincia di Brescia di tutte le funzioni e compiti relativi
al collocamento e alla politica attiva del lavoro e delle relative risorse
umane.
La
nota precisa che in particolare sono trasferite alla Provincia di Brescia le
funzioni ed i compiti relativi a:
- collocamento ordinario;
- collocamento agricolo;
- collocamento obbligatorio;
-
collocamento dei lavoratori extra U.E.. Rimane tuttavia di competenza della
Direzione Provinciale del Lavoro il rilascio delle autorizzazioni in ogni
previsione di ingresso per lavoro degli stranieri nell'ambito delle
programmazioni dei flussi ed anche per gli ingressi particolari (quanto a
questi ultimi, si tratta degli ingressi per lavoro nei casi particolari
elencati nell'art. 27 del decreto legislativo n. 286/1998);
- collocamento dei lavoratori a domicilio;
- collocamento dei lavoratori domestici;
- avviamento a selezione presso le
Amministrazioni Statali e gli Enti pubblici ex art. 16, legge n. 56/87;
Rimangono
di competenza della Direzione Provinciale del Lavoro le procedure relative alle
pratiche di contratti di solidarietā e di Cassa Integrazione Guadagni
Straordinaria.
L'attivitā
trasferita viene svolta dalla Provincia di Brescia presso:
-
le sedi delle ex SCICA, ora denominate Centro per l'impiego;
-
la Direzione Provinciale del Lavoro, situata in Via Cefalonia 50, in alcuni
locali ceduti in comodato e che ha assunto la denominazione: Provincia di
Brescia - ufficio collocamento obbligatorio.
Compiti
connessi alle liste di mobilitā
Il
Ministro del lavoro, con nota del 9 dicembre 1999, ha precisato che tutti i
compiti connessi alle liste di mobilitā di cui all'art. 6 della legge 23 luglio
1991, n. 223, ovvero l'iscrizione nelle liste, l'approvazione delle medesime e
ogni attivitā connessa al reimpiego dei lavoratori in questione č stata
conferita alle regione.
In
particolare, il Ministero ha precisato che:
-
l'approvazione delle liste, giā di competenza della Commissione regionale per
l'impiego, č attribuita alla Commissione regionale permanente tripartita,
unitamente ai compiti di cui alle lett. A), b), c) e d) dell'art. 6 della legge
n. 223/1991.
Si
tratta delle funzioni che concernono: l'assunzione di ogni iniziativa utile a
favorire il reimpiego dei lavoratori iscritti nelle liste di mobilitā; la
proposta dell'organizzazione di corsi di qualificazione e di riqualificazione
professionale finalizzati ad agevolare il reimpiego dei lavoratori in mobilitā;
la promozione delle iniziative volte all'utilizzo temporaneo dei lavoratori
iscritti nelle liste di mobilitā in opere o servizi di pubblica utilitā; la
determinazione degli ambiti circoscrizionali ai fini dell'avviamento dei
lavoratori in mobilitā;
- i compiti giā svolti in materia di liste di
mobilitā dalle Direzioni regionali del lavoro sono conferite all'organismo istituzionale
di cui alle lett. C) del comma 1 dell'art. 4 del decreto legislativo n.
469/1997;
- le analisi tecniche, giā svolte dalle
Agenzie per l'impiego, sono di pertinenza della struttura regionale di cui alla
lett. D) del comma 1 dell'art. 3 del decreto legislativo n. 469/1997.