LL.PP. - L’AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA NON DETERMINA ASPETTATIVE TUTELABILI IN MANCANZA DELLA AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ESPLICITA

(T.A.R. UMBRIA, sez. l, 6 aprile 2011, n, 172)

 

L’aggiudicazione definitiva si pone in rapporto di autonomia rispetto all’aggiudicazione provvisoria; è pertanto  del tutto fisiologico che ad un’aggiudicazione provvisoria possa non fare seguito quella definitiva, e tale evento è inidoneo, di per sé, ad ingenerare un affidamento meritevole di tutela. L’aggiudicazione provvisoria fa quindi sorgere, in capo all’aggiudicatario provvisorio, solamente un’aspettativa alla conclusione del procedimento, ed in corso di procedura è ampio e libero lo spazio di riesame da parte dell’Amministrazione, non essendovi ancora titolari di posizioni consolidate.

La mancata approvazione espressa dell’aggiudicazione provvisoria, ai sensi e nei termini dell’art. 12, comma 1  del codice dei contratti pubblici, comporta il solo effetto dell’approvazione automatica della stessa aggiudicazione provvisoria, senza produrre un “salto procedimentale” con conseguente perfezionamento dell’aggiudicazione definitiva. Il meccanismo del “silenzio assenso” prefigurato dall’art. 12, comma 1, infatti, riguarda solo l’approvazione dell’aggiudicazione provvisoria, mentre l’aggiudicazione definitiva richiede una manifestazione di volontà espressa dell’Amministrazione, implicante il rinnovato esame delle valutazioni già compiute dall’organo tecnico in sede di selezione della migliore offerta.

L’aggiudicazione provvisoria è inidonea ad ingenerare un qualunque affidamento tutelabile con conseguente obbligo risarcitorio, qualora non sussista una specifica illegittimità nell’operato dell’Amministrazione. Ne consegue che il ritardo - ove in ipotesi configurabile - nell’adozione del diniego del provvedimento di aggiudicazione definitiva difficilmente può produrre, di per sé, un danno ingiusto e risarcibile.

Il fondamento di razionalità dell’omessa previsione, all’interno del codice dei contratti pubblici, di un termine per l’aggiudicazione definitiva va verosimilmente rinvenuto nella non prevedibilità a priori degli adempimenti necessari al completamento della procedura, pur non potendosi tale termine disancorare dal periodo di efficacia dell’offerta indicata dal bando, pari a centottanta giorni dalla scadenza del termine per la sua presentazione ai sensi dell’art. 11, comma 6 del D.Lgs. n. 163/2006.