LL.PP. - L’AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA NON DETERMINA ASPETTATIVE TUTELABILI IN MANCANZA DELLA AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ESPLICITA
(T.A.R. UMBRIA, sez. l, 6 aprile 2011, n, 172)
L’aggiudicazione definitiva si pone in rapporto di autonomia rispetto all’aggiudicazione
provvisoria; è pertanto del tutto
fisiologico che ad un’aggiudicazione provvisoria possa non fare seguito quella
definitiva, e tale evento è inidoneo, di per sé, ad ingenerare un affidamento
meritevole di tutela. L’aggiudicazione provvisoria fa quindi sorgere, in capo
all’aggiudicatario provvisorio, solamente un’aspettativa alla conclusione del
procedimento, ed in corso di procedura è ampio e libero lo spazio di riesame da
parte dell’Amministrazione, non essendovi ancora titolari di posizioni
consolidate.
La mancata approvazione espressa
dell’aggiudicazione provvisoria, ai sensi e nei termini dell’art. 12, comma
1 del codice dei contratti pubblici,
comporta il solo effetto dell’approvazione automatica della stessa aggiudicazione
provvisoria, senza produrre un “salto procedimentale” con conseguente
perfezionamento dell’aggiudicazione definitiva. Il meccanismo del “silenzio
assenso” prefigurato dall’art. 12, comma 1, infatti, riguarda solo
l’approvazione dell’aggiudicazione provvisoria, mentre l’aggiudicazione
definitiva richiede una manifestazione di volontà espressa
dell’Amministrazione, implicante il rinnovato esame delle valutazioni già
compiute dall’organo tecnico in sede di selezione della migliore offerta.
L’aggiudicazione provvisoria è inidonea
ad ingenerare un qualunque affidamento tutelabile con conseguente obbligo
risarcitorio, qualora non sussista una specifica illegittimità nell’operato
dell’Amministrazione. Ne consegue che il ritardo - ove in ipotesi configurabile
- nell’adozione del diniego del provvedimento di aggiudicazione definitiva
difficilmente può produrre, di per sé, un danno ingiusto e risarcibile.
Il fondamento di razionalità
dell’omessa previsione, all’interno del codice dei contratti pubblici, di un
termine per l’aggiudicazione definitiva va verosimilmente rinvenuto nella non
prevedibilità a priori degli adempimenti necessari al completamento della
procedura, pur non potendosi tale termine disancorare dal periodo di efficacia
dell’offerta indicata dal bando, pari a centottanta giorni dalla scadenza del
termine per la sua presentazione ai sensi dell’art. 11, comma 6 del D.Lgs. n. 163/2006.