REGOLAMENTO PER LA SEMPLIFICAZIONE IN MATERIA DI PREVENZIONE INCENDI
È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 221 del
22 settembre 2011 il D.P.R. 1 agosto 2011, n. 151, “Regolamento recante
semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione
degli incendi, a norma dell`articolo
49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
luglio 2010, n. 122”, che sarà in vigore dal 7 ottobre 2011.
Si tratta del primo testo, emanato sulla base di
quanto previsto dal decreto- legge n.78 del 2010, teso a dare un contributo al
rilancio del sistema produttivo attraverso la riduzione, laddove possibile, degli
oneri amministrativi mantenendo inalterati i livelli di garanzia e di
sicurezza.
Sul testo sono stati acquisiti i pareri del Consiglio
di Stato e delle Commissioni parlamentari ed è stato approvato dal Consiglio
dei Ministri senza alcuna modifica.
Il regolamento sarà applicabile alle attività soggette
alle visite e ai controlli di prevenzione incendi di cui al decreto del
Ministro dell`Interno 16 febbraio 1982. Con le norme in vigore, le attività da
sottoporre a controlli di prevenzione incendi sono suddivise in tre categorie
(A, B, C), a seconda delle percentuali di rischio e in relazione alla
dimensione dell`impresa, al settore di attività, all`esistenza di specifiche
regole tecniche ed alle esigenze di tutela della pubblica incolumità. Nel
dettaglio gli adempimenti amministrativi vengono diversificati in relazione
alla dimensione, al settore in cui opera l`impresa e all`effettiva esigenza di
tutela degli interessi pubblici.
Le attività di tipo A (a basso rischio) sono quelle
che non provocano rischi significativi, quelle di tipo B sono attività con
rischio medio mentre le attività che rientrano nella categoria C sono quelle
definite ad alto rischio.
Nel caso di attività a basso rischio (A) non è
più necessario il parere di conformità e sarà sufficiente utilizzare la
segnalazione certificata di inizio attività (Scia) con tempi che diventeranno
certi e non aleatori per tutte le imprese con la precisazione che i controlli
saranno effettuati a campione successivamente all`inizio dell`attività.
Nel caso, invece, di attività a medio rischio
(B) la valutazione di conformità dei progetti ai criteri di sicurezza
antincendio dovrà essere rilasciata entro 60 giorni con la precisazione che,
anche in questo caso, i controlli successivi saranno effettuati a campione
entro 60 giorni.
Nel caso, per ultimo, di attività ad alto rischio (C)
la valutazione di conformità dei progetti ai criteri di sicurezza antincendio
dovrà essere rilasciata entro 60 giorni con la precisazione che, anche in
questo caso, i controlli successivi saranno effettuati per tutti e non a
campione entro 60 giorni.
Anche per le attività a medio rischio e ad alto
rischio sarà possibile utilizzare la segnalazione certificata di inizio
attività (Scia) e, comunque, le modalità di presentazione delle istanze, il
loro contenuto e la relativa documentazione da allegare saranno disciplinate
con un apposito decreto del Ministro dell`Interno.
Il regolamento prevede anche il rinnovo periodico
ogni 5 anni della conformità antincendio, attraverso una dichiarazione del
titolare delle attività (da inviare soltanto ai Vigili del fuoco) che attesti
l`assenza di variazioni alle condizioni di sicurezza, corredata da
documentazione tecnica.
d.P.R. 1 agosto 2011, n. 151
Regolamento recante semplificazione della disciplina
dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell’articolo
49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122
(G.U. 22 settembre 2011, n. 221)
Art. 1.
Definizioni
1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
a) Comando: il Comando provinciale dei vigili del
fuoco territorialmente competente;
b) Direzione: la Direzione regionale o interregionale
dei vigili del fuoco del soccorso pubblico e della difesa civile;
c) CTR: il Comitato tecnico regionale per la
prevenzione incendi di cui all’articolo 22 del decreto legislativo 8 marzo
2006, n. 139;
d) SCIA: la segnalazione certificata di inizio
attività, ai sensi dell’articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come
sostituito dall’articolo 49, comma 4-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, in cui
la ricevuta della segnalazione costituisce titolo autorizzatorio
ai sensi dell’articolo 38, comma 3, lettere e) ed f), del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,
n. 133;
e) SUAP: lo sportello unico per le attività produttive
che costituisce l’unico punto di accesso per il richiedente in relazione a
tutte le vicende amministrative riguardanti la sua attività produttiva e
fornisce una risposta unica e tempestiva in luogo di tutte le pubbliche
amministrazioni, comunque coinvolte nel procedimento;
f) CPI: Certificato di prevenzione incendi ai sensi
dell’articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139.
Art. 2. Finalità ed ambito di applicazione
1. Il presente regolamento individua le attività
soggette ai controlli di prevenzione incendi e disciplina, per il deposito dei
progetti, per l’esame dei progetti, per le visite tecniche, per l’approvazione
di deroghe a specifiche normative, la verifica delle condizioni di sicurezza
antincendio che, in base alla vigente normativa, sono attribuite alla
competenza del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
2. Nell’ambito di applicazione del presente
regolamento rientrano tutte le attività soggette ai controlli di prevenzione
incendi riportate nell’Allegato I del presente regolamento.
3. Le attività sottoposte ai controlli di prevenzione
incendi si distinguono nelle categorie A, B e C, come individuate nell’Allegato
I in relazione alla dimensione dell’impresa, al settore di attività, alla
esistenza di specifiche regole tecniche, alle esigenze di tutela della pubblica
incolumità.
4. L’elenco delle attività soggette ai controlli di
prevenzione di cui all’Allegato I del presente regolamento è soggetta a
revisione, in relazione al mutamento delle esigenze di salvaguardia delle
condizioni di sicurezza antincendio.
5. La revisione dell’elenco delle attività soggette ai
controlli di prevenzione incendi, di cui all’Allegato I, è effettuata con d.P.R., da emanare a norma dell’articolo 17, comma 1, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell’interno, sentito il
Comitato centrale tecnico-scientifico per la prevenzione incendi.
6. Sono escluse dall’ambito di applicazione del
presente regolamento le attività industriali a rischio di incidente rilevante,
soggette alla presentazione del rapporto di sicurezza di cui all’articolo 8 del
decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, e successive modificazioni.
7. Al fine di garantire l’uniformità delle procedure,
nonché la trasparenza e la speditezza dell’attività amministrativa, le modalità
di presentazione delle istanze oggetto del presente regolamento e la relativa
documentazione, da allegare, sono disciplinate con decreto del Ministro
dell’interno.
8. Con il decreto del Ministro dell’interno di
concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze previsto dall’articolo
23, comma 2, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, sono stabiliti i
corrispettivi per i servizi di prevenzione incendi effettuati dal Corpo
nazionale dei vigili del fuoco.
Art. 3.
Valutazione dei progetti
1. Gli enti ed i privati responsabili delle attività
di cui all’Allegato I, categorie B e C, sono tenuti a richiedere, con apposita
istanza, al Comando l’esame dei progetti di nuovi impianti o costruzioni nonché
dei progetti di modifiche da apportare a quelli esistenti, che comportino un
aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio.
2. I progetti di cui al comma 1 sono corredati dalla
documentazione prevista dal decreto di cui al comma 7 dell’articolo 2.
3. Il Comando esamina i progetti ed entro trenta
giorni può richiedere documentazione integrativa. Il Comando si pronuncia sulla
conformità degli stessi alla normativa ed ai criteri tecnici di prevenzione
incendi entro sessanta giorni dalla data di presentazione della documentazione
completa.
Art. 4. Controlli
di prevenzione incendi
1. Per le attività di cui all’Allegato I del presente
regolamento, l’istanza di cui al comma 2 dell’articolo 16 del decreto
legislativo 8 marzo 2006, n. 139, è presentata al Comando, prima dell’esercizio
dell’attività, mediante segnalazione certificata di inizio attività, corredata
dalla documentazione prevista dal decreto di cui all’articolo 2, comma 7, del
presente regolamento. Il Comando verifica la completezza formale dell’istanza,
della documentazione e dei relativi allegati e, in caso di esito positivo, ne
rilascia ricevuta.
2. Per le attività di cui all’Allegato I, categoria A
e B, il Comando, entro sessanta giorni dal ricevimento dell’istanza di cui al
comma 1, effettua controlli, attraverso visite tecniche, volti ad accertare il
rispetto delle prescrizioni previste dalla normativa di prevenzione degli
incendi, nonché la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio. I
controlli sono disposti anche con metodo a campione o in base a programmi
settoriali, per categorie di attività o nelle situazioni di potenziale pericolo
comunque segnalate o rilevate. Entro lo stesso termine, in caso di accertata
carenza dei requisiti e dei presupposti per l’esercizio delle attività previsti
dalla normativa di prevenzione incendi, il Comando adotta motivati
provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione degli
eventuali effetti dannosi dalla stessa prodotti, ad eccezione che, ove sia
possibile, l’interessato provveda a conformare alla normativa antincendio e ai
criteri tecnici di prevenzione incendi detta attività entro un termine di
quarantacinque giorni. Il Comando, a richiesta dell’interessato, in caso di
esito positivo, rilascia copia del verbale della visita tecnica.
3. Per le attività di cui all’Allegato I categoria C,
il Comando, entro sessanta giorni dal ricevimento dell’istanza di cui al comma
1, effettua controlli, attraverso visite tecniche, volti ad accertare il
rispetto delle prescrizioni previste dalla normativa di prevenzione degli
incendi, nonché la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio. Entro lo
stesso termine, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti
per l’esercizio delle attività previsti dalla normativa di prevenzione incendi,
il Comando adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione
dell’attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi dalla stessa
prodotti, ad eccezione che, ove sia possibile, l’interessato provveda a
conformare alla normativa antincendio e ai criteri tecnici di prevenzione
incendi detta attività entro un termine di quarantacinque giorni. Entro
quindici giorni dalla data di effettuazione delle visite tecniche effettuate
sulle attività di cui al presente comma, in caso di esito positivo, il Comando
rilascia il certificato di prevenzione incendi.
4. Il Comando acquisisce le certificazioni e le
dichiarazioni attestanti la conformità delle attività di cui all’Allegato I
alla normativa di prevenzione incendi, ai sensi del comma 4 dell’articolo 16
del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139.
5. Qualora il sopralluogo debba essere effettuato dal
Comando nel corso di un procedimento di autorizzazione che prevede un atto
deliberativo propedeutico emesso da organi collegiali, dei quali è chiamato a
far parte il Comando stesso, si applicano i diversi termini stabiliti per tali
procedimenti.
6. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 3 del
presente decreto in caso di modifiche che comportano un aggravio delle
preesistenti condizioni di sicurezza antincendio, l’obbligo per l’interessato
di avviare nuovamente le procedure previste dal presente articolo ricorre
quando vi sono modifiche di lavorazione o di strutture, nei casi di nuova
destinazione dei locali o di variazioni qualitative e quantitative delle
sostanze pericolose esistenti negli stabilimenti o depositi e ogni qualvolta
sopraggiunga una modifica delle condizioni di sicurezza precedentemente
accertate.
Art. 5.
Attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio
1. La richiesta di rinnovo periodico di conformità antincendio
che, ogni cinque anni, il titolare delle attività di cui all’Allegato I del
presente regolamento è tenuto ad inviare al Comando, è effettuata tramite una
dichiarazione attestante l’assenza di variazioni alle condizioni di sicurezza
antincendio corredata dalla documentazione prevista dal decreto di cui
all’articolo 2, comma 7. Il Comando rilascia contestuale ricevuta dell’avvenuta
presentazione della dichiarazione.
2. Per le attività di cui ai numeri 6, 7, 8, 64, 71,
72 e 77 dell’Allegato I, la cadenza quinquennale di cui al comma 1 è elevata a
dieci anni.
Art. 6. Obblighi
connessi con
l’esercizio dell’attività
1. Gli enti e i privati
responsabili di attività di cui all’Allegato I del presente regolamento, non
soggette alla disciplina del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e
successive modificazioni, hanno l’obbligo di mantenere in stato di efficienza i
sistemi, i dispositivi, le attrezzature e le altre misure di sicurezza
antincendio adottate e di effettuare verifiche di controllo ed interventi di
manutenzione secondo le cadenze temporali che sono indicate dal Comando nel
certificato di prevenzione o all’atto del rilascio della ricevuta a seguito
della presentazione della SCIA di cui all’articolo 4, comma 1, nonché di
assicurare una adeguata informazione sui rischi di incendio connessi con la
specifica attività, sulle misure di prevenzione e protezione adottate, sulle
precauzioni da osservare per evitare l’insorgere di un incendio e sulle
procedure da attuare in caso di incendio.
2. I controlli, le verifiche, gli interventi di
manutenzione e l’informazione di cui al comma 1, devono essere annotati in un
apposito registro a cura dei responsabili dell’attività. Tale registro deve
essere mantenuto aggiornato e reso disponibile ai fini dei controlli di
competenza del Comando.
Art. 7. Deroghe
1. Qualora le attività soggette ai controlli di
prevenzione incendi di cui all’Allegato I del presente regolamento, presentino
caratteristiche tali da non consentire l’integrale osservanza delle regole
tecniche di prevenzione incendi vigenti, gli interessati, con le modalità
stabilite dal decreto di cui all’articolo 2, comma 7, possono presentare al
Comando istanza di deroga al rispetto della normativa antincendio.
2. Possono presentare istanza di deroga, con le
modalità di cui al comma 1, anche i titolari di attività, disciplinate da
specifiche regole tecniche di prevenzione incendi, che non rientrano tra quelle
riportate all’Allegato I.
3. Il Comando esamina l’istanza e,
con proprio motivato parere, la trasmette entro trenta giorni alla Direzione
regionale. Il Direttore, sentito il Comitato tecnico regionale per la
prevenzione incendi, di cui all’articolo 22 del decreto legislativo 8 marzo
2006, n. 139, si pronuncia entro sessanta giorni dalla ricezione dell’istanza,
e ne da’ contestuale comunicazione al Comando al quale la stessa è stata
presentata ed al richiedente.
Art. 8. Nulla osta
di fattibilità
1. Gli enti e i privati responsabili delle attività di
cui all’Allegato I del presente regolamento, categorie B e C, possono
richiedere al Comando l’esame preliminare della fattibilità dei progetti di
particolare complessità, ai fini del rilascio del nulla osta di fattibilità.
Art. 9. Verifiche
in corso d’opera
1. Gli enti e i privati responsabili delle attività di
cui all’Allegato I del presente regolamento, possono richiedere al Comando
l’effettuazione di visite tecniche, da effettuarsi nel corso di realizzazione
dell’opera.
Art. 10. Raccordo
con le procedure dello sportello unico per le attività produttive (SUAP)
1. Per le attività di cui all’Allegato I del presente
regolamento di competenza del SUAP si applica il d.P.R.
7 settembre 2010, n. 160.
2. Ai soli fini antincendio le
attività di cui all’Allegato I, categoria A, ricadono nel procedimento
automatizzato di cui al Capo III del d.P.R. 7
settembre 2010, n. 160, fatti salvi i casi in cui si applica il procedimento
ordinario di cui al Capo IV dello stesso decreto.
3. La documentazione di cui alla lettera a) del comma
1 dell’articolo 10 del d.P.R. 7 settembre 2010, n.
160, è completata, ai fini della rispondenza dell’opera alle prescrizioni
previste dalla normativa di prevenzione degli incendi, dalla SCIA di cui
all’articolo 4 del presente regolamento.
Art. 11. Disposizioni transitorie e finali
1. Fino all’adozione del decreto
ministeriale di cui al comma 7 dell’articolo 2, si applicano le disposizioni
del decreto del Ministro dell’interno in data 4 maggio 1998, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 104 del 7 maggio 1998, recante disposizioni relative alle
modalità di presentazione ed al contenuto delle domande per l’avvio di
procedimenti di prevenzione incendi, nonché all’uniformità dei connessi servizi
resi dai Comandi provinciali dei vigili del fuoco.
2. Fino all’adozione del decreto
ministeriale di cui al comma 7 dell’articolo 2, all’istanza di cui al comma 1
dell’articolo 4, presentata per la messa in esercizio dei depositi di gas di
petrolio liquefatto in serbatoi fissi di capacità complessiva non superiore a 5
metri cubi non a servizio di attività di cui all’Allegato I, sono allegati:
a) la dichiarazione di conformità di cui all’articolo
7 del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 22 gennaio 2008, n. 37;
b) una dichiarazione in cui il titolare attesta che
sono state rispettate le prescrizioni vigenti in materia di prevenzione degli
incendi e si impegna al rispetto degli obblighi di cui all’articolo 6 del
presente regolamento;
c) una planimetria del deposito, in scala idonea
firmata da un professionista iscritto nel relativo albo professionale e
nell’ambito delle specifiche competenze, o dal responsabile tecnico
dell’impresa che procede all’installazione del deposito.
3. Fino all’adozione del decreto ministeriale di cui
al comma 2 dell’articolo 23 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, si
applicano le disposizioni del decreto del Ministro dell’interno 3 febbraio 2006
adottato di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze. Per le
nuove attività introdotte all’Allegato I del presente regolamento, si applicano
le tariffe già previste per le attività di analoga complessità, come
individuate nella tabella di equiparazione di cui all’Allegato II del presente
regolamento.
4. Gli enti e i privati responsabili delle nuove
attività introdotte all’Allegato I, esistenti alla data di pubblicazione del
presente regolamento, devono espletare i prescritti adempimenti entro un anno
dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
5. Gli enti e i privati responsabili delle attività di
cui all’Allegato I, esistenti alla data di entrata in vigore del presente
regolamento ed in possesso del Certificato di prevenzione incendi, alla
scadenza del medesimo Certificato devono espletare gli adempimenti prescritti
all’articolo 5 del presente regolamento.
6. Gli enti e i privati responsabili delle attività di
cui al comma 2, dell’articolo 5, presentano la prima attestazione di rinnovo
periodico, entro i seguenti termini:
a) entro sei anni dalla data di entrata in vigore del
presente regolamento per le attività con certificato di prevenzione incendi una
tantum rilasciato antecedentemente al 1° gennaio 1988;
b) entro otto anni dalla data di entrata in vigore del
presente regolamento per le attività con certificato di prevenzione incendi una
tantum rilasciato nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1988 ed il 31 dicembre
1999;
c) entro dieci anni dalla data di entrata in vigore
del presente regolamento per le attività con certificato di prevenzione incendi
una tantum rilasciato nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2000 e la data di
entrata in vigore del presente regolamento.
7. Gli enti e i privati responsabili delle attività di
cui all’Allegato I, che alla data di entrata in vigore del presente regolamento
hanno acquisito il parere di conformità di cui all’articolo 2 del d.P.R. 12 gennaio 1998, n. 37, devono espletare gli
adempimenti di cui all’articolo 4 del presente regolamento.
8. Sono fatte salve le disposizioni di cui
all’articolo 16, comma 7, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139.
Art. 12.
Abrogazioni
1. Dalla data di entrata in vigore del presente
regolamento sono abrogate le seguenti disposizioni:
a) d.P.R. del 26 maggio
1959, n. 689, regolamento recante la determinazione delle aziende e lavorazioni
soggette, ai fini della prevenzione degli incendi, al controllo del Comando del
Corpo dei vigili del fuoco;
b) d.P.R. 12 gennaio 1998,
n. 37, concernente regolamento recante disciplina dei procedimenti relativi
alla prevenzione incendi, a norma dell’articolo 20, comma 8, della legge 15
marzo 1997, n. 59;
c) d.P.R. 12 aprile 2006, n.
214, concernente regolamento recante semplificazione delle procedure di
prevenzione incendi relative ai depositi di g.p.l. in
serbatoi fissi di capacità complessiva non superiore a 5 metri cubi;
d) decreto del Ministro dell’interno in data 16
febbraio 1982, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 98 del 9 aprile 1982,
recante modificazioni del decreto del Ministro dell’interno 27 settembre 1965,
concernente la determinazione delle attività soggette alle visite di
prevenzione incendi;
e) articolo 16 del decreto legislativo 8 marzo 2006,
n. 139, recante riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai
compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell’articolo 11
della legge 29 luglio 2003, n. 229, limitatamente a:
1) comma 1: il secondo periodo;
2) comma 2 : dalle parole: «a conclusione di un
procedimento» fino alle parole: «attività medesime»;
3) comma 4: dalle parole: «Ai fini» fino alle parole:
«prevenzione incendi» e dalle parole: «oltre ad eseguire» fino alle parole:
«accertamenti e valutazioni»;
f) articolo 6, comma 8, del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380.