LL.PP.- E’ GIUSTIFICATO L’ERRORE DOVUTO ALL’UTILIZZO DELLA MODULISTICA PREDISPOSTA DALL’ENTE APPALTANTE IN FORMA ERRATA
(Consiglio di Stato sez. V 30/8/2011 n. 4861)
E’ ben noto il principio che vuole
che la “lex specialis”
predisposta dall’Amministrazione, in quanto regola che governa la gara, debba
essere esattamente rispettata e, a maggior ragione, nel caso di specie, in cui
l’Amministrazione aveva onerato i partecipanti alla gara di seguire fedelmente
gli allegati all’uopo predisposti, pena l’esclusione dalla gara medesima.
Ora, però, come è evidente,
dall’esame della modulistica allegata, questa era carente in ordine alla
dichiarazione da rendere, ai sensi dell’art. 38 del decreto legislativo n. 163
del 2006, relativamente ad alcune dichiarazioni prese in considerazione
dall’articolo suddetto, e in particolare alla dichiarazione che non era
intervenuta sospensione o decadenza dell’attestazione SOA per la resa di false
dichiarazioni, per cui l’appellante, in presenza di un modello da seguirsi
necessariamente, ma carente, ha voluto adeguarsi al modello medesimo, per non
patire in concreto la comminatoria dell’esclusione dalla gara.
E’ conseguente affermare, dunque,
che il complesso degli atti predisposto dall’Amministrazione ha ingenerato l’equivoco
e ha determinato l’errore omissivo dell’appellante; pertanto, correttamente la
stessa amministrazione, prendendo atto dell’equivocità delle proprie
determinazioni, ha considerato l’omissione in parola frutto della non coerenza
del bando ed ha conseguentemente ammesso la stessa ricorrente ad integrare
successivamente la dichiarazione carente, cosa che è stata fatta e da cui è
risultata la inesistenza della sanzione.
In
presenza di questa situazione, in cui la stessa amministrazione aveva
determinato l’errore dell’appellante, si appalesa corretta la successiva
integrazione, la quale non può ritenersi violativa
del principio della “par condicio” fra i concorrenti, in quanto si è, al
contrario, proprio con l’integrazione successiva, posto rimedio ad uno sbilanciamento
iniziale e si è ripristinata proprio quella “par condicio” che il soggetto
appellato ritiene violata, con il risultato di avere quella pluralità di
candidati cui il principio di concorrenza tende nelle procedure concorsuali
della pubblica amministrazione.