LL.PP.- E’ GIUSTIFICATO L’ERRORE  DOVUTO ALL’UTILIZZO DELLA MODULISTICA PREDISPOSTA DALL’ENTE APPALTANTE IN FORMA ERRATA

(Consiglio di Stato sez. V 30/8/2011 n. 4861)

 

E’ ben noto il principio che vuole che la “lex specialis” predisposta dall’Amministrazione, in quanto regola che governa la gara, debba essere esattamente rispettata e, a maggior ragione, nel caso di specie, in cui l’Amministrazione aveva onerato i partecipanti alla gara di seguire fedelmente gli allegati all’uopo predisposti, pena l’esclusione dalla gara medesima.

Ora, però, come è evidente, dall’esame della modulistica allegata, questa era carente in ordine alla dichiarazione da rendere, ai sensi dell’art. 38 del decreto legislativo n. 163 del 2006, relativamente ad alcune dichiarazioni prese in considerazione dall’articolo suddetto, e in particolare alla dichiarazione che non era intervenuta sospensione o decadenza dell’attestazione SOA per la resa di false dichiarazioni, per cui l’appellante, in presenza di un modello da seguirsi necessariamente, ma carente, ha voluto adeguarsi al modello medesimo, per non patire in concreto la comminatoria dell’esclusione dalla gara.

E’ conseguente affermare, dunque, che il complesso degli atti predisposto dall’Amministrazione ha ingenerato l’equivoco e ha determinato l’errore omissivo dell’appellante; pertanto, correttamente la stessa amministrazione, prendendo atto dell’equivocità delle proprie determinazioni, ha considerato l’omissione in parola frutto della non coerenza del bando ed ha conseguentemente ammesso la stessa ricorrente ad integrare successivamente la dichiarazione carente, cosa che è stata fatta e da cui è risultata la inesistenza della sanzione.

In presenza di questa situazione, in cui la stessa amministrazione aveva determinato l’errore dell’appellante, si appalesa corretta la successiva integrazione, la quale non può ritenersi violativa del principio della “par condicio” fra i concorrenti, in quanto si è, al contrario, proprio con l’integrazione successiva, posto rimedio ad uno sbilanciamento iniziale e si è ripristinata proprio quella “par condicio” che il soggetto appellato ritiene violata, con il risultato di avere quella pluralità di candidati cui il principio di concorrenza tende nelle procedure concorsuali della pubblica amministrazione.