RIFORMA
DEL COLLOCAMENTO OBBLIGATORIO - CIRCOLARI N. 76/99 E 77/99 DEL MINISTERO DEL
LAVORO
Si
fa seguito a quanto comunicato in materia con l'apposita nota informativa
inviata per pubblicare qui di seguito il testo delle circolari n. 76/99 e 77/99
emanate dal Ministero del lavoro in merito alle disposizioni di cui alla legge
68/99 di riforma del collocamento obbligatorio.
Ministero
del Lavoro
Circolare
24 novembre 1999, n. 76/99
Ministero
del Lavoro e della Previdenza Sociale
DIREZIONE
GENERALE PER L'IMPIEGO
Divisione
III
"Disciplina
generale del collocamento obbligatorio"
Prot.
N. 3214/M163
Oggetto:
Assunzioni obbligatorie. Prima definizione delle competenze degli uffici
centrali e periferici a seguito del trasferimento di funzioni e compiti in
materia di mercato del lavoro dallo Stato alle Regioni e alle Province.
Con
riferimento al trasferimento di funzioni indicato in oggetto, si forniscono
talune necessarie, iniziali precisazioni relative alla odierna ripartizione
delle competenze tra questa Amministrazione ed i nuovi servizi per l'impiego in
materia di collocamento obbligatorio.nchiavviamento
Elenchi,
graduatorie e procedure di iscrizione e di avviamento
Sono
trasferite alle province i compiti di tenuta ed aggiornamento degli elenchi
degli appartenenti alle categorie protette e, conseguentemente, la titolarità
delle procedure di iscrizione nei predetti elenchi nonchè di quelle relative
all'avviamento, secondo quanto previsto dalla vigente disciplina sostanziale in
materia. Considerata la condizione di particolare disagio degli utenti di tale
servizio, diventa ancor più essenziale raccomandare la continuità delle
operazione relative, d'intesa con regioni e province.
Con
particolare riferimento alle categorie protette iscritte negli Albi
professionali, che in base alla normativa vigente mantengono il carattere
nazionale, anche se l'avviamento è articolato a livello regionale, si fa
presente che, per quanto riguarda i centralinisti non vedenti e i terapisti
della riabilitazione non vedenti, le relative iscrizioni continueranno ad
essere comunicate a questo Ministero per l'aggiornamento del relativo albo e
l'espletamento dei compiti di certificazione, secondo l'attuale procedura; per
i massaggiatori e massofisioterapisti non vedenti, le iscrizioni all'Albo
nazionale continuano ad essere effettuate da questa Amministrazione centrale,
che ne informerà, ai fini dell'inserimento negli elenchi e del successivo
avviamento, i servizi di collocamento di residenza dell'iscritto. Per i
predetti adempimenti, nell'attuale fase di prima operatività, si prega di
assicurare la massima collaborazione nei confronti dei nuovi servizi
competenti.
Attività
di autorizzazione
A
decorrere dalla data del trasferimento di funzioni, i procedimenti relativi
alle richieste di autorizzazione di sospensione degli obblighi occupazionali e
di esonero parziale, ferma restando l'attuale regolamentazione normativa degli
istituti, dovranno essere presentati ai servizi delle province territorialmente
competenti rispetto all'unità produttiva per la quale si chiede la sospensione.
Si evidenzia che nel provvedimento di decisione dovrà comparire, a norma di
legge, l'indicazione dell'organo (regionale), gerarchicamente sovraordinato,
cui rivolgere eventuale domanda di riesame del provvedimento ed i termini di
presentazione del ricorso medesimo, ferma restando anche l'indicazione delle
modalità di gravame in via giurisdizionale. Le Direzioni provinciali del lavoro
continueranno ad istruire le domande presentate prima di tale data.
Per
quanto concerne le autorizzazioni alla compensazione territoriale, le stesse,
in virtù dei contenuti di politica occupazionale a livello nazionale,
continueranno per ora ad essere
attratte nella competenza statale, con possibilità di riesaminare tale assetto
al momento dell'entrata in vigore della legge di riforma in materia di
inserimento lavorativo dei disabili, per i necessari adeguamenti al generale
contesto.
Quanto
all'istituto della gradualità delle assunzioni (legge n. 236/1993), rimanendo
intatta la normativa procedurale e sostanziale, che attribuisce la titolarità
della potestà autorizzatoria a questo Ministero, la scrivente provvederà ad
adempiere alle consuete incombenze di notifica dei provvedimenti di decisione
nei confronti delle province interessate.
Convenzioni
La
stipula di convenzioni ai sensi dell'articolo 17 della legge n. 56 del 1987
dovrebbe costituire lo strumento privilegiato di inserimento lavorativo dei
disabili, soprattutto nel'odierna fase di transitorietà dal vecchio al nuovo
regime. Pertanto, si invitano gli uffici a voler fornire ogni possibile
disponibilità a collaborare con i nuovi servizi istituiti dalle regioni al fine
di assicurare la piena operatività dell'istituto.
Ricorsi
Con
il passaggio delle funzioni di collocamento alle regioni e alle province,
questa Amministrazione gestirà unicamente lo stralcio del contenzioso in essere alla data sopra citata. Pertanto,
si invitano le Direzioni in indirizzo ad effettuare una sollecita ricognizione
delle pratiche ad oggi pendenti, comunicando con ogni possibile urgenza il
numero delle istruttorie ancora in fase di definizione e trasmettendo con
immediatezza eventuali ricorsi, già presentati direttamente alle Direzioni
medesime, come fino ad oggi frequentemente si è verificato. Particolare
evidenza riveste la questione della legittimazione passiva di questa
Amministrazione, che, dalla data del definitivo trasferimento di funzioni,
spetta alle regioni, cui, per tale effetto, deve riconoscersi la rappresentanza
in giudizio nelle cause incardinate dinanzi al giudice ordinario e
amministrativo.
Si
precisa che le suddette indicazioni spiegano la loro validità unicamente con
riferimento al processo di decentramento amministrativo in atto; successivi
interventi sugli attuali assetti in materia di assunzioni obbligatorie; di
carattere sostanziale e procedurale, saranno posti in essere per consentire il
funzionamento a regime del nuovo sistema delineato dalla disciplina di riforma
delle assunzioni obbligatorie di cui alla legge n. 68 del 1999, che com'è noto,
entrerà in vigore il 18 gennaio 2000.
Ministero
del Lavoro
Circolare
24 novembre 1999, n. 77/99
Ministero
del Lavoro e della Previdenza Sociale
DIREZIONE
GENERALE PER L'IMPIEGO
Divisione
III
"Disciplina
generale di collocamento obbligatorio"
Prot.
N. 3217/M165
Oggetto:
Legge 12 marzo 1999, n. 68, recante: "Norme per il diritto al lavoro dei
disabili", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 68 - supplemento
ordinario n. 57/L - Modifiche alla disciplina della legge 2 aprile 1968, n.
482.
Con
la presente circolare si intende procedere ad un iniziale inquadramento del
nuovo impianto normativo, delineato con la legge in oggetto indicata, con
taluni approfondimenti che si ritengono utili prima dell'entrata in vigore
della legge che, com'è noto, è differita ad un momento successivo alla
pubblicazione.
Al
riguardo, non può trascurarsi di evidenziare che la riforma in esame si
interseca con il processo in atto volto a completare l'effettivo trasferimento
di funzioni e compiti in materia di mercato del lavoro alle regioni nonchè alle
province. Il Ministero è tenuto pertanto a svolgere un ruolo centrale per la
predisposizione delle misure di cambiamento modellate sul nuovo sistema, entro
cui si articoleranno le singole misure amministrative di adattamento,
garantendo altresì, definito il decentramento dei servizi, omogeneità di
gestione sul territorio nazionale, nel quadro delle più generali competenze di
coordinamento, indirizzo e programmazione delle politiche dell'impiego.
1.
Entrata in vigore
Com'è
noto, la legge di riforma in materia di assunzioni obbligatorie entra in vigore
dopo trecento giorni dalla data di pubblicazione della legge, ovvero il 18
gennaio 2000.
Ciò
si deve all'evidente portata innovativa della disciplina ed alla conseguente
necessità di consentire lo svolgimento di una preliminare attività
preparatoria, con la quale preordinare gli indispensabili strumenti operativi,
la cui definizione è presupposto di un pronto e corretto funzionamento della
normativa all'atto della sua entrata in vigore.
Per
queste ragioni, la legge medesima impone anche, contestualmente, un intervento
tempestivo delle Amministrazioni interessate, relativamente alla emanazione di
singole misure attuative, che regolano specifici istituti, di seguito
illustrate.
A)
Articolo 1, comma 4, concernente l'accertamento delle condizioni di disabilità
degli aventi diritto ai sensi del medesimo articolo, spettante alle Commissioni
mediche di cui alla legge n. 104 del 1992, con i criteri che sono individuati
dall'atto di indirizzo e coordinamento del Presidente del Consiglio dei Ministri
(al quale è rimesso anche il compito di stabilire criteri e modalità per
l'effettuazione delle visite di controllo della permanenza dello stato
invalidante). Il relativo D.P.C.M., che è stato approvato dal Consiglio dei
Ministri in data 19 novembre 1999, definisce le procedure delle visite
sanitarie di accertamento nonchè il sistema
dei controlli circa la permanenza dello stato invalidante, ai fini
dell'accesso alle misure di collocamento mirato, ed individua punti di contatto
e profili distintivi tra le competenze delle predette Commissioni mediche,
concentrate sulla redazione della diagnosi medico-funzionale volta ad
individuare la capacità globale del soggetto, e quelle del Comitato tecnico,
organo operante presso le nuove commissioni provinciali previste dal decreto
legislativo n. 469 del 1997, preposto all'individuazione concreta del percorso
di inserimento lavorativo e alla predisposizione del sistema dei controlli
sanitari, che sono effettuati dalle menzionate Commissioni. Giova evidenziare
che l'innovazione di cui trattasi, di fatto, riguarderà unicamente gli invalidi
civili; infatti per gli invalidi del lavoro nonchè per gli invalidi di guerra e
per servizio con minorazioni ascritte dalla prima all'ottava categoria delle
vigenti tabelle in materia, saranno sufficienti le certificazioni rilasciate,
rispettivamente, dall'INAIL e dalle Commissioni mediche ospedaliere, come
sancito dallo stesso articolo 1, commi 5 e 6.
B) Articolo 5, comma 4, articolo 9, comma 6 e
articolo 13, comma 8, riguardanti, rispettivamente, la disciplina dell'esonero
parziale, l'invio dei prospetti informativi da parte dei datori di lavoro ed il
funzionamento del Fondo nazionale per l'inserimento lavorativo dei disabili. I
relativi schemi di provvedimento, definiti in sede amministrativa, sono stati
esaminati dalla Conferenza unificata, che ha reso parere favorevole, nella
seduta del 4 novembre 1999. In esito a tale passaggio, in data 22 novembre è
stato firmato dal Ministro il decreto riguardante i prospetti informativi (del
quale si darà apposita informativa) mentre, con riferimento ai provvedimenti
che disciplinano il Fondo nazionale disabili (sul quale in precedenza era stato
acquisito il parere favorevole del Ministero del tesoro) e gli esoneri
parziali, si precisa che essi, assumendo
la veste di regolamenti, dovranno essere trasmessi al Consiglio di Stato
per l'espressione del parere. Tale adempimento è stato già effettuato per il
provvedimento relativo al Fondo mentre il testo concernente l'esonero parziale
è stato preliminarmente inoltrato alle Commissioni parlamentari di merito per
l'acquisizione del prescritto parere.
C) Articolo 6, che postula invece, al comma 1,
un principio normativo sostanziale, attribuendo direttamente ai competenti
organi regionali, individuati ai sensi della recente normativa in materia di
decentramento dei servizi per l'impiego, le funzioni di programmazione,
attuazione e verifica degli interventi diretti all'inserimento al lavoro dei
soggetti disabili nonchè la tenuta degli elenchi del collocamento obbligatorio
e la conseguente attività amministrativa a ciò connessa.
D)
Articolo 18, comma 3, disposizione transitoria riguardante il trattamento dei
soggetti invalidi del lavoro nonchè gli invalidi per causa di servizio facenti
parte del personale di polizia, del personale militare e di quello della
protezione civile. La norma prevede, da oggi e per 24 mesi, la possibilità per
gli uffici competenti di avviare gli aventi diritto appartenenti alle citate
categorie senza che gli stessi siano inseriti nella nuova graduatoria unica dei
disabili disoccupati, prevista dall'articolo 8, comma 2, che, com'è noto,
acquisterà vigore in maniera differita. Al fine di fissare subito un
orientamento univoco, si ritiene che, almeno fino al concreto funzionamento della
nuova graduatoria, la disposizione di cui trattasi non sia suscettibile di
effettiva applicazione, mancando i presupposti di fattibilità amministrativa.
Peraltro, l'attivazione della graduatoria sarà diretta dalle regioni, le quali,
secondo quanto stabilito dal comma 4 del citato articolo 8, ne fisseranno le
modalità di funzionamento sulla base del richiamato atto di indirizzo emanato
dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri (art. 1, comma 4). Allo stato, la
gestione degli elenchi e delle graduatorie rimane soggetta alle prescrizioni
normative vigenti. Può invece ritenersi immediatamente operativa la
disposizione di cui al medesimo articolo 18, comma 3, ultimo periodo,
concernente la possibilità per le regioni, con oneri a proprio carico, di
attivare percorsi di riqualificazione professionale presso le aziende o gli
enti individuati dalla legge, diretti all'inserimento lavorativo mirato dei
menzionati soggetti.
E)
Articolo 20, che stabilisce l'emanazione di norme di esecuzione con atto
regolamentare, attualmente in fase di predisposizione e sul quale si stanno
svolgendo le consuete consultazioni.
2.
Soggetti destinatari
Rispetto
alla disciplina recata dalla legge n. 482 del 1968 e alle successive norme che
hanno ampliato la platea dei soggetti beneficiari, deve registrarsi una
innovazione rispetto alla precedente prospettiva, laddove la legge di riforma
si rivolge, in via principale, alle persone disabili, mentre per gli orfani di
soggetti deceduti per causa di lavoro, di guerra o di servizio e dei coniugi
superstiti, nonchè per gli equiparati ad orfani e coniugi superstiti
appartenenti alle medesime categorie ed inoltre per i profughi italiani
rimpatriati, la disposizione transitoria di cui all'articolo 18 comma 2,
accorda tutela solo fino alla emanazione di una disciplina organica del diritto
al lavoro di tali categorie ed individua, in tale arco temporale, una specifica
quota di riserva (una unità per le imprese fino a 150 dipendenti e l'uno per
cento per le imprese con soglia superiore). La legge chiarisce inoltre che
restano ferme le disposizioni speciali riguardanti l'avviamento dei
centralinisti non vedenti, dei massaggiatori e massofisioterapisti non vedenti
e terapisti della riabilitazione. A questi si aggiungono i soggetti individuati
dalla legge n. 407 del 1998, che consente l'iscrizione negli elenchi del
collocamento obbligatorio anche dei familiari delle vittime del terrorismo e
della criminalità organizzata.
Quanto
alle modalità di accertamento della disabilità per gli invalidi civili, si fa
rinvio al sistema di accertamento delineato con l'atto di indirizzo e
coordinamento, cui sopra si è fatto cenno.
Per
quanto riguarda i datori di lavoro obbligati al rispetto delle quote di
riserva, sono ora inclusi nella disciplina coloro che occupano da 15 a 35
dipendenti, insorgendo tale obbligo qualora venga effettuata più di una nuova
assunzione, aggiuntiva rispetto all'organico dell'impresa. Inoltre, si
chiarisce che gli enti pubblici economici, ai fini dell'applicazione della
disciplina, sono considerati datori di lavoro privati (art. 3, comma 6). Per
altro verso, sono espressamente destinatari dell'obbligo di assunzione, sia
pure limitatamente alla parte di organico che opera nell'area tecnico-esecutiva
e svolgente funzioni amministrative, i partiti politici, le organizzazioni
sindacali e le organizzazione che senza scopo di lucro operano nel campo della
solidarietà sociale, dell'assistenza e della riabilitazione, nonchè la polizia,
la protezione civile e la difesa nazionale, sempre con riferimento esclusivo ai
servizi amministrativi. In tutti i predetti casi, l'obbligo scatta nel momento
in cui viene effettuata una nuova assunzione aggiuntiva per il menzionato
ambito di attività (articolo 3, commi 3
e 4).
3.
Quote di riserva e modalita di computo
Le
quote di riserva sono modulate dall'articolo 3 della legge secondo l'entità
dimensionale dell'azienda o dell'ente pubblico, cui deve aggiungersi, almeno in
via transitoria e in attesa della ridefinizione della materia, la quota
spettante agli orfani e ai coniugi superstiti e alle categorie equiparate, come
individuati in base all'articolo 18, comma 2. Il computo delle quote di riserva
deve effettuarsi previa esclusione dalla base di calcolo dei lavoratori di cui
all'articolo 4 della legge. In combinato disposto con le singole discipline che
governano i rapporti speciali di lavoro, devono parimenti escludersi, sempre ai
soli fini della determinazione del numero di soggetti disabili da assumere,
coloro che sono stati assunti con contratto di formazione e lavoro e gli
apprendisti, secondo la relativa normativa, nonchè i lavoratori assunti con
contratto di reinserimento.
Tenuto
conto della nuova dimensione lavorativa configurata dall'istituto del contratto
di lavoro temporaneo, non si ravvisano motivi ostativi al suo utilizzo anche
nei confronti dei lavoratori disabili. Sul versante dell'impresa fornitrice, i
predetti lavoratori non sono ovviamente considerabili ai fini dell'ordinario
assolvimento degli obblighi di copertura, che invece riguarda il personale
occupato presso l'impresa stessa per l'espletamento delle attività di servizio
che essa offre.
Infine,
poichè la legge dispone, all'articolo 18, comma 1, che i soggetti già assunti a
norma della vigente disciplina sul collocamento obbligatorio sono mantenuti in
servizio anche in esubero rispetto alle quote d'obbligo e sono altresì
computabili a tali fini, si ritiene opportuno precisare che la predetta
operazione di computo deve effettuarsi prescindendo dalle vecchie categorie di
appartenenza dei soggetti medesimi.
4.
Norme di esclusione
Oltre
ai casi di esclusione elencati all'articolo 5, comma 2, riguardanti il settore
del trasporto e da tenere in preventiva considerazione ai fini della successiva
determinazione dell'entità dimensionale dell'azienda, la legge prevede che il
Presidente del Consiglio dei Ministri emani, con proprio decreto, norme
concernenti le esclusioni e gli esoneri relativamente alle attività svolte
dalle amministrazioni pubbliche e dagli enti pubblici non economici. Per quanto
riguarda i datori di lavoro privati e gli enti pubblici economici, si dispone
che possano essere parzialmente esonerati dall'obbligo di assunzione, a
condizione che versino al fondo regionale per l'occupazione dei disabili un
contributo esonerativo pari a lire venticinquemila per ogni giorno lavorativo e
per ciascun lavoratore disabile non occupato. Per la normativa di dettaglio, si
rinvia ai contenuti del relativo provvedimento, non appena definito.
Quanto
all'istituto della compensazione territoriale, rimane ferma la vigente
normativa sostanziale, mentre muta in parte il raggio di estensione del
beneficio; infatti, diversamente dal passato, solamente per i datori di lavoro
privati la compensazione può essere estesa anche ad ambiti territoriali
comprendenti regioni diverse, mentre i datori di lavoro pubblici sono vincolati
ad applicare l'istituto limitatamente al territorio regionale.
Si
richiama l'attenzione sulla disposizione recata dall'articolo 3, comma 5, con
la quale vengono tassativamente elencate le situazioni in presenza delle quali
gli obblighi di riserva vengono sospesi. La disposizione risulta assai
innovativa rispetto alla esistente disciplina (com'è noto, ancorata dalla
circolare applicativa n. 64 del 1996 ad una procedura di autorizzazione che
conferisce alle Direzioni provinciali del lavoro un'ampia discrezionalità nella
valutazione dell'entità della crisi denunciata dall'impresa richiedente). Tale
meccanismo è ora superato, prevedendosi che al verificarsi delle situazioni,
tassativamente individuate anche in relazione alla durata possibile della
speciale misura, corrisponda la temporanea sospensione degli obblighi
anzidetti. Pertanto, nella presente fase di transitorietà, si ritiene opportuno
raccomandare alle competenti sedi del Ministero di tenere in massimo conto
quanto prescritto dalla citata circolare n. 64, relativamente alla opportunità
di concedere la sospensione per brevi periodi (data l'eccezionalità
dell'istituto), indicazione che si ritiene oggi di dover integrare, ritenendosi
congrua un'autorizzazione che non si prolunghi oltre la data di entrata in
vigore della nuova normativa, fatti salvi specifici casi di straordinaria
necessitˆ che dovranno essere accuratamente motivati.
5.
Convenzioni e incentivi (articolo 11, 12, 13)
Si
tratta di uno dei punti qualificanti della riforma, improntata a favorire
l'inserimento lavorativo attraverso programmi specifici e mirati di integrazione
della persona disabile nonchè a valorizzare il ruolo delle cooperative sociali
come sede di crescita professionale, e, contestualmente, a delineare misure
agevolative a beneficio dei datori di lavoro privati che opteranno per lo
strumento convenzionale. Su tale argomento, è opportuno segnalare l'utilità di
avviare fin d'ora, a livello locale, iniziative di confronto tra tutti i
soggetti coinvolti in ordine alle modalità di funzionamento del rinnovato
istituto, al fine di esaminare i profili di pratica operatività.
6.
Concorsi pubblici
Pur
soggiacendo alla norma del vigore differito, si ritiene fin d'ora utile
conferire il massimo rilievo alla disposizione di cui all'articolo 16, con la
quale, in maniera del tutto innovativa, si dispone il generale adeguamento dei
bandi di concorso alle necessità concrete del disabile, per quanto attiene alle
modalità di svolgimento delle prove di esame. Nello stesso spirito, si deroga
al requisito dello stato di disoccupazione per l'assunzione di soggetti disabili
che abbiano conseguito l'idoneità in un concorso pubblico, assunzione che può
avvenire anche in soprannumero rispetto alle quote di riserva stabilite nei
concorsi pubblici.
A
tale riguardo, si invitano le amministrazioni competenti ad attivarsi con la
massima sollecitudine affinchè sia garantita, all'atto dell'entrata in vigore
della nuova disciplina, la pronta operatività della disposizione illustrata.