INPS - TRASMISSIONETELEMATICA DEI CERTIFICATI DI MALATTIA - CIRCOLARE 117/11

 

Si fa seguito alla precedente nota in materia, pubblicata sul Notiziario n. 8-9/2011, riguardante l’Accordo tra Confindustria e i sindacati confederali, con il quale è stato sancito l’obbligo del lavoratore di inviare, nei tempi previsti dal Ccnl, il numero di protocollo identificativo del certificato inviato a sua volta dal medico in via telematica per comunicare che l’Inps ha espresso il proprio pare in merito.

L’Inps, con circolare n. 117 del 9 settembre scorso, ha quindi ribadito che con l’innovazione de quo vi è l’obbligo per i datori di lavoro privati di utilizzare i servizi messi a disposizione dall’Istituto per la ricezione degli attestati di malattia e l’esonero del lavoratore dall’invio dell’attestato stesso, ha sottolineato nuovamente che, laddove non sia possibile procedere a tale invio telematico, il lavoratore dovrà comunque inviare il certificato medico all’Inps entro il termine di 2 gg dal rilascio e l’attestato di malattia al proprio datore di lavoro secondo le modalità tradizionali.

Come noto, inoltre a partire dal 14 settembre u.s. è stato avviato il processo di telematizzazione delle certificazioni di malattia, con il quale il settore privato, per ciò che riguarda il rilascio e la trasmissione di tali attestazioni, si è uniformato al settore pubblico.

L’Inps, con la circolare in oggetto,

È stato recepito che, nei casi di assenza per malattia protratta per un periodo superiore a 10 gg e comunque nei casi di eventi superiori al secondo nell’anno solare, anche nel settore privato si dovrà produrre certificazione rilasciata da un medico del S.S.N. o con esso convenzionato, con esclusione delle assenze per malattia per l’espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche o diagnostiche per le quali la certificazione giustificativa può essere rilasciata anche da una struttura privata.

Anche per le attestazioni di inidoneità al lavoro del lavoratore, l’Inps ha ribadito che valgono le stesse modalità di invio informatico al datore di lavoro.

Rimane, comunque, la facoltà del lavoratore di richiedere la copia del certificato dell’attestato di malattia inviato telematicamente dal medico, mentre vi è l’obbligo per il medesimo di richiedere il numero di protocollo identificativo del certificato che, secondo l’accordo concluso da Confindustria il 20 luglio scorso, deve sempre essere comunicato all’azienda.

Attraverso sistemi telematici, l’Inps ha messo a disposizione funzionalità di consultazione on-line degli attestati di malattia, disponibili anche attraverso il canale Contact Center dell’Inps ( 803164).

I nuovi sistemi informatici permetteranno al datore di lavoro di ricevere gli attestati mediante PEC o mediante accesso al sistema con apposito Pin.

Da ultimo è stato segnalato che verranno gestite in modalità telematica anche le visite mediche domiciliari, sia se richieste dal datore di lavoro che disposte d’ufficio.

Per quanto riguarda i datori di lavoro e gli intermediari, individuati dall’articolo 1, commi 1 e 4, della Legge 11 gennaio 1979, n. 12, tali soggetti hanno a disposizione una nuova funzionalità per la ricerca degli attestati di malattia mediante il codice fiscale e numero di protocollo, disponibile nel menu della consultazione on li ne degli attestati di malattia. Quest’ultima funzionalità è anche disponibile attraverso il canale Contact Center dell’lnps (803.164). Attraverso tale servizio il datore di lavoro e/o il suo delegato potrà verificare l’avvenuto invio del certificato di malattia. Sulla base del Codice Fiscale del dipendente e

del numero di protocollo assegnato dall’lstituto all’atto della ricezione del certificato di malattia telematico, il Contact Center ne confermerà o meno la presenza.

Ai predetti intermediari è stata, inoltre, estesa la possibilità, già prevista per i datori di lavoro (cfr circolari n. 60 e n. 119 del 2010), di richiedere il servizio di consultazione degli attestati di malattia attraverso il Sistema di invio con PEC.

La richiesta di invio degli attestati tramite PEC deve essere inoltrata all’indirizzo di Posta certificata della Struttura territoriale Inps competente utilizzando lo stesso indirizzo di PEC al quale dovranno essere destinati gli attestati di malattia dei lavoratori.

Inoltre anche tramite il sistema di accesso con PIN.

L’ Inps mette a disposizione dei datori di lavoro le attestazioni di malattia relative ai certificati trasmessi dal medico curante, mediante accesso al portale INPS www.inps.it - servizi on-line e previa autorizzazione e attribuzione di un PIN.

I sistemi appena descritti saranno resi disponibili nelle prossime settimane agli intermediari che abbiano ricevuto delega generale da un datore di lavoro allo svolgimento di tutti gli adempimenti in materia di lavoro, previdenza ed assistenza sociale nei confronti dell’INPS ed abbiano comunicato all’Istituto l’esistenza di tale delega mediante l’apposita applicazione informatizzata descritta nella circolare n. 28 del 2011, nonché agli intermediari dei datori di lavoro agricoli che hanno ottenuto l’autorizzazione a svolgere gli adempimenti contributivi per conto delle aziende agricole (cfr. circolare n. 110 del 2009).

I datori di lavoro e/o l’intermediario in possesso di PIN e/o di abilitazione alla ricezione dell’attestato di malattia via PEC sono tenuti a chiedere tempestivamente la revoca dell’autorizzazione al verificarsi della cessazione dell’attività, della sospensione o del trasferimento in altra struttura dell’intestatario del PIN e/o di abilitazione alla ricezione dell’attestato di malattia via PEC, in modo tale che l’Inps possa provvedere a revocare l’abilitazione.

Infine l’Istituto con la circolare in commento, comunica che ha reso operativo un nuovo servizio che consente ai lavoratori di inoltrare richiesta di invio del certificato e dell’ attestato di malattia alla propria casella di Posta Elettronica Certificata.

La richiesta deve avvenire utilizzando esclusivamente la posta certificata rilasciata in base alle norme del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 maggio 2009 (www.postacertificata.gov.it). La richiesta di invio degli attestati tramite PEC deve essere inoltrata all’indirizzo di Posta certificata della Struttura territoriale Inps competente Indicando i propri dati anagrafi completi di codice fiscale.

Per i cittadini che non dispongono di una casella di Posta Elettronica Certificata, ma sono in possesso di Pin valido per la consultazione dei certificati di malattia, l’Istituto ha reso operativo un nuovo servizio che consente al lavoratore di ricevere copia degli attestati di malattia presso un indirizzo di email dallo stesso indicato.