INPS - TRASMISSIONETELEMATICA DEI CERTIFICATI DI MALATTIA - CIRCOLARE 117/11
Si
fa seguito alla precedente nota in materia, pubblicata sul Notiziario n.
8-9/2011, riguardante l’Accordo tra Confindustria e i sindacati confederali,
con il quale è stato sancito l’obbligo del lavoratore di inviare, nei tempi
previsti dal Ccnl, il numero di protocollo
identificativo del certificato inviato a sua volta dal medico in via telematica
per comunicare che l’Inps ha espresso il proprio pare in merito.
L’Inps,
con circolare n. 117 del 9 settembre scorso, ha quindi ribadito che con
l’innovazione de quo vi è l’obbligo per i datori di lavoro privati di
utilizzare i servizi messi a disposizione dall’Istituto per la ricezione degli
attestati di malattia e l’esonero del lavoratore dall’invio dell’attestato
stesso, ha sottolineato nuovamente che, laddove non sia possibile procedere a
tale invio telematico, il lavoratore dovrà comunque inviare il certificato
medico all’Inps entro il termine di 2 gg dal rilascio
e l’attestato di malattia al proprio datore di lavoro secondo le modalità
tradizionali.
Come
noto, inoltre a partire dal 14 settembre u.s. è stato avviato il processo di telematizzazione delle certificazioni di malattia, con il
quale il settore privato, per ciò che riguarda il rilascio e la trasmissione di
tali attestazioni, si è uniformato al settore pubblico.
L’Inps,
con la circolare in oggetto,
È
stato recepito che, nei casi di assenza per malattia protratta per un periodo
superiore a 10 gg e comunque nei casi di eventi
superiori al secondo nell’anno solare, anche nel settore privato si dovrà
produrre certificazione rilasciata da un medico del S.S.N. o con esso
convenzionato, con esclusione delle assenze per malattia per l’espletamento di
visite, terapie, prestazioni specialistiche o diagnostiche per le quali la
certificazione giustificativa può essere rilasciata anche da una struttura
privata.
Anche
per le attestazioni di inidoneità al lavoro del lavoratore, l’Inps ha ribadito
che valgono le stesse modalità di invio informatico al datore di lavoro.
Rimane,
comunque, la facoltà del lavoratore di richiedere la copia del certificato
dell’attestato di malattia inviato telematicamente dal medico, mentre vi è
l’obbligo per il medesimo di richiedere il numero di protocollo identificativo
del certificato che, secondo l’accordo concluso da Confindustria il 20 luglio
scorso, deve sempre essere comunicato all’azienda.
Attraverso
sistemi telematici, l’Inps ha messo a disposizione funzionalità di
consultazione on-line degli attestati di malattia, disponibili anche attraverso
il canale Contact Center dell’Inps ( 803164).
I
nuovi sistemi informatici permetteranno al datore di lavoro di ricevere gli
attestati mediante PEC o mediante accesso al sistema con apposito Pin.
Da
ultimo è stato segnalato che verranno gestite in modalità telematica anche le
visite mediche domiciliari, sia se richieste dal datore di lavoro che disposte
d’ufficio.
Per
quanto riguarda i datori di lavoro e gli intermediari, individuati
dall’articolo 1, commi 1 e 4, della Legge 11 gennaio 1979, n. 12, tali soggetti
hanno a disposizione una nuova funzionalità per la ricerca degli attestati di
malattia mediante il codice fiscale e numero di protocollo, disponibile nel
menu della consultazione on li ne degli attestati di malattia. Quest’ultima
funzionalità è anche disponibile attraverso il canale Contact
Center dell’lnps (803.164). Attraverso tale servizio
il datore di lavoro e/o il suo delegato potrà verificare l’avvenuto invio del
certificato di malattia. Sulla base del Codice Fiscale del dipendente e
del
numero di protocollo assegnato dall’lstituto all’atto
della ricezione del certificato di malattia telematico, il Contact
Center ne confermerà o meno la presenza.
Ai
predetti intermediari è stata, inoltre, estesa la possibilità, già prevista per
i datori di lavoro (cfr circolari n. 60 e n. 119 del 2010), di richiedere il
servizio di consultazione degli attestati di malattia attraverso il Sistema di
invio con PEC.
La
richiesta di invio degli attestati tramite PEC deve essere inoltrata
all’indirizzo di Posta certificata della Struttura territoriale Inps competente
utilizzando lo stesso indirizzo di PEC al quale dovranno essere destinati gli
attestati di malattia dei lavoratori.
Inoltre
anche tramite il sistema di accesso con PIN.
L’
Inps mette a disposizione dei datori di lavoro le attestazioni di malattia
relative ai certificati trasmessi dal medico curante, mediante accesso al
portale INPS www.inps.it - servizi on-line e previa autorizzazione e
attribuzione di un PIN.
I
sistemi appena descritti saranno resi disponibili nelle prossime settimane agli
intermediari che abbiano ricevuto delega generale da un datore di lavoro allo
svolgimento di tutti gli adempimenti in materia di lavoro, previdenza ed
assistenza sociale nei confronti dell’INPS ed abbiano comunicato all’Istituto
l’esistenza di tale delega mediante l’apposita applicazione informatizzata
descritta nella circolare n. 28 del 2011, nonché agli intermediari dei datori
di lavoro agricoli che hanno ottenuto l’autorizzazione a svolgere gli
adempimenti contributivi per conto delle aziende agricole (cfr. circolare n.
110 del 2009).
I
datori di lavoro e/o l’intermediario in possesso di PIN e/o di abilitazione
alla ricezione dell’attestato di malattia via PEC sono tenuti a chiedere
tempestivamente la revoca dell’autorizzazione al verificarsi della cessazione
dell’attività, della sospensione o del trasferimento in altra struttura
dell’intestatario del PIN e/o di abilitazione alla ricezione dell’attestato di
malattia via PEC, in modo tale che l’Inps possa provvedere a revocare
l’abilitazione.
Infine
l’Istituto con la circolare in commento, comunica che ha reso operativo un
nuovo servizio che consente ai lavoratori di inoltrare richiesta di invio del
certificato e dell’ attestato di malattia alla propria casella di Posta
Elettronica Certificata.
La
richiesta deve avvenire utilizzando esclusivamente la posta certificata
rilasciata in base alle norme del Decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri del 6 maggio 2009 (www.postacertificata.gov.it). La richiesta di invio
degli attestati tramite PEC deve essere inoltrata all’indirizzo di Posta
certificata della Struttura territoriale Inps competente Indicando i propri
dati anagrafi completi di codice fiscale.
Per i cittadini che non
dispongono di una casella di Posta Elettronica Certificata, ma sono in possesso
di Pin valido per la consultazione dei certificati di malattia, l’Istituto ha
reso operativo un nuovo servizio che consente al lavoratore di ricevere copia
degli attestati di malattia presso un indirizzo di email
dallo stesso indicato.