LEGGE N. 68/1999 - ASSUNZIONI OBBLIGATORIE E
TRASFERIMENTO DI AZIENDA - MINISTERO DEL LAVORO - INTERPELLO
N. 30
Con interpello n. 30 del 9
agosto2011, il Ministero del Lavoro ha espresso il proprio parere circa la
corretta interpretazione dell’art. 3, co. 2, della L.
n. 68/1999, avente ad oggetto l’obbligo di assunzione di soggetti disabili,
gravante sui datori di lavoro privati con organico aziendale da quindici a
trentacinque dipendenti
Nello specifico è stato
chiesto al menzionato Dicastero se:
- la citata norma trovi
applicazione anche nell’ipotesi in cui la soglia dimensionale dei quindici
dipendenti venga superata per effetto di operazioni societarie poste in essere
ai sensi dell’art. 2112 del Codice civile, quali, ad esempio, trasferimento,
cessione di ramo d’azienda, fusione, ecc.;
- possano essere
considerate “nuove assunzioni” le eventuali trasformazioni dei contratti di
apprendistato e a termine in contratti a tempo indeterminato, verificatesi
anteriormente alla data della trasformazione dell’assetto societario.
In via preliminare, il
Ministero del Lavoro ricorda che, a norma del richiamato art. 3, i datori di
lavoro privati, che occupano da quindici a trentacinque dipendenti, sono tenuti
all’assolvimento dell’obbligo di inserimento di lavoratori disabili
esclusivamente nell’ipotesi di “nuove assunzioni”.
Nella circolare n. 4/2000
del 17 gennaio 2000 il Ministero del Lavoro ha precisato che, per i datori di
lavoro che occupano tra i quindici e i trentacinque dipendenti, in caso di
nuova assunzione, l’obbligo di inserimento del lavoratore disabile insorge
decorsi dodici mesi da tale nuova assunzione.
Tuttavia, se,
precedentemente all’assunzione del disabile, il datore di lavoro effettua una
seconda nuova assunzione, l’obbligo insorge contestualmente a quest’ultima. A
tale fine il datore di lavoro deve inoltrare la richiesta di avviamento nei
termini previsti dalla legge (sessanta giorni dalla data di insorgenza
dell’obbligo e dunque, per quanto sopra evidenziato, dalla data della seconda nuova
assunzione).
Al riguardo, il Ministero
sottolinea che per “nuova assunzione” si intende quella che realizza un
effettivo incremento dell’organico aziendale, e cioè sia aggiuntiva rispetto al
numero dei dipendenti in servizio.
Questa linea interpretativa,
aderente al dettato normativo, è stata avallata dal Ministero del Lavoro nelle
circolari n. 4/2000 del 17 gennaio 2000 e n. 41/2000 del 26 giugno 2000.
In particolare, la
circolare n. 4/2000, relativamente al concetto di nuove assunzioni, ha chiarito
che non sono da considerarsi tali quelle effettuate per la sostituzione di
lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto, per la durata
dell’assenza, e quelle dei lavoratori che sono cessati dal servizio, qualora
siano sostituiti entro sessanta giorni dalla predetta cessazione, nonché le
assunzioni effettuate ai sensi della Legge n. 68/1999.
Inoltre, nella circolare n.
41/2000 è stato evidenziato che non possono reputarsi “nuove” le assunzioni
effettuate con contratto di apprendistato, almeno fino al momento della loro
trasformazione in contratti a tempo indeterminato, nonché quelle a tempo
determinato con contratto avente durata inferiore o pari a nove mesi, in
conformità alle previsioni dell’art. 4, comma 1, della Legge n. 68/1999.
Ciò premesso, il Ministero
pone in rilievo che tra le ipotesi suindicate non sembra poter rientrare quella
concernente il mutamento dell’assetto occupazionale conseguente ad una delle
operazioni societarie di cui all’art. 2112 del Codice civile (e cioè al
passaggio di personale derivante dal trasferimento d’azienda, cessione o
fusione), da cui scaturisce il mutamento nella titolarità dell’attività
economica organizzata.
Sebbene nelle
trasformazioni societarie in discorso il rapporto di lavoro continui con il
cessionario/datore di lavoro ed il prestatore conservi tutti i diritti ad esso
collegati, in capo al nuovo datore di lavoro si realizza un sostanziale
ampliamento della base occupazionale, cui è necessario, pertanto, riferirsi ai
fini della corretta determinazione della quota di riserva.
Ad avviso del Ministero del
Lavoro, quindi, la fattispecie prospettata sembrerebbe rientrare nell’ambito
delle cosiddette “nuove assunzioni”, richiamate dall’art. 3, comma 2, della
Legge n. 68/1999.
Di conseguenza, il datore
di lavoro/cessionario dovrà, per l’assunzione di personale disabile, tenere in
considerazione il nuovo assetto occupazionale ai fini della esatta
individuazione della base di computo.
Con riferimento al predetto
obbligo, il Ministero ritiene che – fermo restando, da parte dell’impresa,
l’obbligo di invio del prospetto informativo annuale entro il 31 gennaio
dell’anno successivo a quello in cui si concretizza la modifica della base
occupazionale – possa trovare applicazione il regime graduale, previsto
dall’art. 2, comma 2, del Decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre
2000, n. 333, ai sensi del quale “i datori di lavoro privati (...) che
effettuano una nuova assunzione, aggiuntiva rispetto al numero dei dipendenti
in servizio, sono tenuti ad assumere un lavoratore disabile entro i dodici mesi
successivi a partire dalla data in cui si effettua la predetta assunzione”.
In risposta al secondo
quesito, il Ministero del Lavoro ribadisce che rientrano nell’ambito delle
nuove assunzioni le eventuali trasformazioni dei contratti di apprendistato e a
termine in contratto a tempo indeterminato avvenute antecedentemente ai
mutamenti del contesto societario.