LEGGE N. 68/1999 - ASSUNZIONI OBBLIGATORIE E TRASFERIMENTO DI AZIENDA - MINISTERO DEL LAVORO - INTERPELLO N. 30

 

Con interpello n. 30 del 9 agosto2011, il Ministero del Lavoro ha espresso il proprio parere circa la corretta interpretazione dell’art. 3, co. 2, della L. n. 68/1999, avente ad oggetto l’obbligo di assunzione di soggetti disabili, gravante sui datori di lavoro privati con organico aziendale da quindici a trentacinque dipendenti

Nello specifico è stato chiesto al menzionato Dicastero se:

- la citata norma trovi applicazione anche nell’ipotesi in cui la soglia dimensionale dei quindici dipendenti venga superata per effetto di operazioni societarie poste in essere ai sensi dell’art. 2112 del Codice civile, quali, ad esempio, trasferimento, cessione di ramo d’azienda, fusione, ecc.;

- possano essere considerate “nuove assunzioni” le eventuali trasformazioni dei contratti di apprendistato e a termine in contratti a tempo indeterminato, verificatesi anteriormente alla data della trasformazione dell’assetto societario.

In via preliminare, il Ministero del Lavoro ricorda che, a norma del richiamato art. 3, i datori di lavoro privati, che occupano da quindici a trentacinque dipendenti, sono tenuti all’assolvimento dell’obbligo di inserimento di lavoratori disabili esclusivamente nell’ipotesi di “nuove assunzioni”.

Nella circolare n. 4/2000 del 17 gennaio 2000 il Ministero del Lavoro ha precisato che, per i datori di lavoro che occupano tra i quindici e i trentacinque dipendenti, in caso di nuova assunzione, l’obbligo di inserimento del lavoratore disabile insorge decorsi dodici mesi da tale nuova assunzione.

Tuttavia, se, precedentemente all’assunzione del disabile, il datore di lavoro effettua una seconda nuova assunzione, l’obbligo insorge contestualmente a quest’ultima. A tale fine il datore di lavoro deve inoltrare la richiesta di avviamento nei termini previsti dalla legge (sessanta giorni dalla data di insorgenza dell’obbligo e dunque, per quanto sopra evidenziato, dalla data della seconda nuova assunzione).

Al riguardo, il Ministero sottolinea che per “nuova assunzione” si intende quella che realizza un effettivo incremento dell’organico aziendale, e cioè sia aggiuntiva rispetto al numero dei dipendenti in servizio.

Questa linea interpretativa, aderente al dettato normativo, è stata avallata dal Ministero del Lavoro nelle circolari n. 4/2000 del 17 gennaio 2000 e n. 41/2000 del 26 giugno 2000.

In particolare, la circolare n. 4/2000, relativamente al concetto di nuove assunzioni, ha chiarito che non sono da considerarsi tali quelle effettuate per la sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto, per la durata dell’assenza, e quelle dei lavoratori che sono cessati dal servizio, qualora siano sostituiti entro sessanta giorni dalla predetta cessazione, nonché le assunzioni effettuate ai sensi della Legge n. 68/1999.

Inoltre, nella circolare n. 41/2000 è stato evidenziato che non possono reputarsi “nuove” le assunzioni effettuate con contratto di apprendistato, almeno fino al momento della loro trasformazione in contratti a tempo indeterminato, nonché quelle a tempo determinato con contratto avente durata inferiore o pari a nove mesi, in conformità alle previsioni dell’art. 4, comma 1, della Legge n. 68/1999.

Ciò premesso, il Ministero pone in rilievo che tra le ipotesi suindicate non sembra poter rientrare quella concernente il mutamento dell’assetto occupazionale conseguente ad una delle operazioni societarie di cui all’art. 2112 del Codice civile (e cioè al passaggio di personale derivante dal trasferimento d’azienda, cessione o fusione), da cui scaturisce il mutamento nella titolarità dell’attività economica organizzata.

Sebbene nelle trasformazioni societarie in discorso il rapporto di lavoro continui con il cessionario/datore di lavoro ed il prestatore conservi tutti i diritti ad esso collegati, in capo al nuovo datore di lavoro si realizza un sostanziale ampliamento della base occupazionale, cui è necessario, pertanto, riferirsi ai fini della corretta determinazione della quota di riserva.

Ad avviso del Ministero del Lavoro, quindi, la fattispecie prospettata sembrerebbe rientrare nell’ambito delle cosiddette “nuove assunzioni”, richiamate dall’art. 3, comma 2, della Legge n. 68/1999.

Di conseguenza, il datore di lavoro/cessionario dovrà, per l’assunzione di personale disabile, tenere in considerazione il nuovo assetto occupazionale ai fini della esatta individuazione della base di computo.

Con riferimento al predetto obbligo, il Ministero ritiene che – fermo restando, da parte dell’impresa, l’obbligo di invio del prospetto informativo annuale entro il 31 gennaio dell’anno successivo a quello in cui si concretizza la modifica della base occupazionale – possa trovare applicazione il regime graduale, previsto dall’art. 2, comma 2, del Decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 2000, n. 333, ai sensi del quale “i datori di lavoro privati (...) che effettuano una nuova assunzione, aggiuntiva rispetto al numero dei dipendenti in servizio, sono tenuti ad assumere un lavoratore disabile entro i dodici mesi successivi a partire dalla data in cui si effettua la predetta assunzione”.

In risposta al secondo quesito, il Ministero del Lavoro ribadisce che rientrano nell’ambito delle nuove assunzioni le eventuali trasformazioni dei contratti di apprendistato e a termine in contratto a tempo indeterminato avvenute antecedentemente ai mutamenti del contesto societario.