MINISTERO DEL LAVORO - IMPRESE IN AMMINISTRAZIONE
STRAORDINARIA E CIGS - RIDUZIONE DEL TRATTAMENTO ECONOMICO INTEGRATIVO -
INTERPELLO N. 31/11
Con interpello n. 31/2011
del 9 agosto 2011, il Ministero del Lavoro ha espresso il proprio parere circa
la possibile applicazione, alle imprese in amministrazione straordinaria che
fruiscano della Cassa Integrazione Guadagni in regime straordinario, ai sensi
dell’art. 7, comma 10 ter, della Legge 19 luglio
1993, n. 236, della riduzione degli importi delle integrazioni salariali nella
misura del 10%, di cui all’art. 1 del Decreto-Legge 20 gennaio 1998, n. 4,
convertito dalla Legge 20 marzo 1998, n. 52.
In proposito, il menzionato
Dicastero osserva che il predetto art. 7, comma 10 ter,
della Legge n. 236/1993, per i dipendenti delle aziende commissariate in base
alla Legge 3 aprile 1979, n. 95, sancisce che “la durata dell’intervento della
cassa integrazione straordinaria è equiparata al termine previsto per
l’attività del commissario”.
Dal dettato normativo non
si evince alcun riferimento alla possibilità di applicare alle aziende
commissariate, sottoposte al regime di amministrazione straordinaria, la riduzione
del 10% della misura dei trattamenti di integrazione salariale.
Tale riduzione è invece
espressamente stabilita nella diversa ipotesi contemplata dall’art. 1, comma 3,
del Decreto Legge n. 4/1998, e cioè nel caso in cui “i trattamenti di
integrazione salariale concessi alle imprese in crisi sottoposte al regime di
amministrazione straordinaria, a decorrere dalla scadenza dell’ultima proroga
concessa ai sensi dell’art. 3, comma 3, del Decreto-Legge 25 marzo 1997, n.
67…” siano “prorogati per ulteriori otto mesi”.
Una ulteriore fattispecie
di possibile applicazione della riduzione degli importi dei trattamenti di
integrazione salariale è stata prevista dal legislatore, sempre in termini
espliciti, con riguardo alla attivazione degli ammortizzatori sociali in deroga
alla vigente disciplina.
Le leggi finanziarie hanno
infatti annualmente disposto alcune specifiche riduzioni da operare in caso di
prima, seconda, terza o successiva proroga, in relazione ai trattamenti
economici integrativi concessi in deroga (v., da ultimo, l’art. 1, comma 30,
della Legge 13 dicembre 2010, n. 220, di cui alla nostra circolare n. 4 del
3.1.2011).
Ciò premesso, ed in
risposta al quesito avanzato, il Ministero del Lavoro afferma che, per i
dipendenti delle aziende in amministrazione straordinaria, gli importi dei
trattamenti di integrazione salariale straordinaria non possono subire
decurtazioni per un ammontare pari al 10%, nella misura in cui la durata
dell’intervento della Cassa Integrazione Guadagni straordinaria sia equiparata al
termine previsto per l’attività del commissario, ai sensi del citato art. 7,
comma 10 ter, della Legge n. 236/1993.