MINISTERO DEL LAVORO - IMPRESE IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA E CIGS - RIDUZIONE DEL TRATTAMENTO ECONOMICO INTEGRATIVO - INTERPELLO N. 31/11

 

Con interpello n. 31/2011 del 9 agosto 2011, il Ministero del Lavoro ha espresso il proprio parere circa la possibile applicazione, alle imprese in amministrazione straordinaria che fruiscano della Cassa Integrazione Guadagni in regime straordinario, ai sensi dell’art. 7, comma 10 ter, della Legge 19 luglio 1993, n. 236, della riduzione degli importi delle integrazioni salariali nella misura del 10%, di cui all’art. 1 del Decreto-Legge 20 gennaio 1998, n. 4, convertito dalla Legge 20 marzo 1998, n. 52.

In proposito, il menzionato Dicastero osserva che il predetto art. 7, comma 10 ter, della Legge n. 236/1993, per i dipendenti delle aziende commissariate in base alla Legge 3 aprile 1979, n. 95, sancisce che “la durata dell’intervento della cassa integrazione straordinaria è equiparata al termine previsto per l’attività del commissario”.

Dal dettato normativo non si evince alcun riferimento alla possibilità di applicare alle aziende commissariate, sottoposte al regime di amministrazione straordinaria, la riduzione del 10% della misura dei trattamenti di integrazione salariale.

Tale riduzione è invece espressamente stabilita nella diversa ipotesi contemplata dall’art. 1, comma 3, del Decreto Legge n. 4/1998, e cioè nel caso in cui “i trattamenti di integrazione salariale concessi alle imprese in crisi sottoposte al regime di amministrazione straordinaria, a decorrere dalla scadenza dell’ultima proroga concessa ai sensi dell’art. 3, comma 3, del Decreto-Legge 25 marzo 1997, n. 67…” siano “prorogati per ulteriori otto mesi”.

Una ulteriore fattispecie di possibile applicazione della riduzione degli importi dei trattamenti di integrazione salariale è stata prevista dal legislatore, sempre in termini espliciti, con riguardo alla attivazione degli ammortizzatori sociali in deroga alla vigente disciplina.

Le leggi finanziarie hanno infatti annualmente disposto alcune specifiche riduzioni da operare in caso di prima, seconda, terza o successiva proroga, in relazione ai trattamenti economici integrativi concessi in deroga (v., da ultimo, l’art. 1, comma 30, della Legge 13 dicembre 2010, n. 220, di cui alla nostra circolare n. 4 del 3.1.2011).

Ciò premesso, ed in risposta al quesito avanzato, il Ministero del Lavoro afferma che, per i dipendenti delle aziende in amministrazione straordinaria, gli importi dei trattamenti di integrazione salariale straordinaria non possono subire decurtazioni per un ammontare pari al 10%, nella misura in cui la durata dell’intervento della Cassa Integrazione Guadagni straordinaria sia equiparata al termine previsto per l’attività del commissario, ai sensi del citato art. 7, comma 10 ter, della Legge n. 236/1993.