D.LGS. 276/2003 - TIROCINI FORMATIVI - SOGGETTI PROMOTORI –
INTERPELLO N. 36/2011
Il Ministero del lavoro,
con interpello n. 36/11, che si pubblica in calce alla presente, ha risposto ad
un quesito inerente i soggetti legittimati a promuovere tirocini formativi e di
orientamento e le altre tipologie di tirocinio richiamate dalla recente
circolare ministeriale n. 24/11.
Si rammenta, innanzitutto
che, ai sensi del predetto art. 11, i tirocini di cui trattasi possono essere
promossi esclusivamente da soggetti in possesso dei requisiti specifici
individuati dalle normative regionali, in carenza delle quali restano fermi i
criteri fissati dall’art. 18 della legge n.196/97.
Il Dicastero ha quindi
precisato che, come si evince dalla lettura dell’articolo 2 del D.lgs.
n.276/2003, i soggetti abilitati alla attività di intermediazione possono
promuovere tutte le diverse tipologie di tirocini - come, ad esempio, quelli di
cui al citato art. 18 della legge n.196/97 e all’art. 11, comma 2, della legge
n. 68/99 - fatta eccezione per quelli curriculari e fermo restando il rispetto
delle disposizioni di cui D.L. n. 138/2011 nei limiti di quanto chiarito con la
circolare n. 24/2011.
Ministero del Lavoro
Roma, 21 settembre 2011
interpello n. 36
Oggetto: art. 9, D.Lgs. n. 124/2004 - soggetti promotori dei tirocini
formativi e di orientamento - art. 11, D.L. n. 138/2011.
Il Consiglio Nazionale
dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro ha avanzato richiesta di interpello al
fine di conoscere il parere di questa Direzione generale in ordine alla
corretta interpretazione della disposizione normativa di cui all’art. 11, D.L.
n. 138/2011 (conv. da L. n. 148/2011), concernente
l’individuazione dei soggetti legittimati a promuovere tirocini formativi e di
orientamento e altre tipologie di tirocinio come precisate dalla recente
circolare n. 24 del 12 settembre 20 Il.
AI riguardo, acquisito il
parere della Direzione generale per le Politiche dei Servizi per il Lavoro, si
rappresenta quanto segue.
L’articolo 11 del D.L. n.
13812011 , nel definire i livelli essenziali di tutela in materia, dispone che
i tirocini formativi e di orientamento possono essere promossi unicamente da
soggetti in possesso degli specifici requisiti preventivamente determinati
dalle normative regionali in funzione di idonee garanzie all’espletamento delle
iniziative medesime. In assenza di regolamentazioni regionali continuano a
trovare applicazione i criteri di selezione dei soggetti promotori individuati
dall’alt. 18 della L. n. 196/1997 e dal relativo regolamento di attuazione.
La funzione della nuova
disciplina è quella di evitare abusi nella attivazione dei tirocini che, in non
pochi casi, sono promossi da soggetti privi dei requisiti minimi di
affidabilità. La circolare n. 24 del 12 settembre u.s. segnala, in particolare,
la previsione dell’art. 2 del D.M. n. 142 del 1998 secondo cui i tirocini non
possono essere promossi da semplici istituzioni formative private, salvo non si
tratti di istituzioni senza fini di lucro e comunque esclusivamente sulla base
di una specifica autorizzazione della Regione.
Accanto alle disposizioni
specifiche in materia di tirocinio occorre in ogni caso richiamare la normativa
vigente in materia di organizzazione e disciplina del mercato del lavoro che,
in quanto a suo tempo concordata in sede Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano,
costituisce la cornice di riferimento dell’ intervento regionale sul mercato
del lavoro. A questo riguardo si ricorda l’alt. 2, lett. b), del D.Lgs. n. 276/2003 che definisce l’intermediazione come
“l’attività di mediazione tra domanda e offerta di lavoro, anche in relazione
all’inserimento lavorativo dei disabili e dei gruppi di lavoratori
svantaggiati, comprensiva tra l’altro: della raccolta dei curricula
dei potenziali lavoratori; della preselezione e costituzione di relativa banca
dati; della promozione e gestione dell’incontro tra domanda e offerta di
lavoro; della effettuazione, su richiesta del committente, di tutte le
comunicazioni conseguenti alle assunzioni avvenute a seguito della attività di
intermediazione; dell’orientamento professionale; della progettazione ed
erogazione di attività formative finalizzate all
‘inserimento lavorativo”.
Come si evince dalla
lettura dell’articolo 2 del D.Lgs. n. 276/2003 i
soggetti abilitati alla attività di intermediazione possono pertanto promuovere
tutte le diverse tipologie di tirocini (come, ad esempio, quelli di cui
all’art. 18 della L. n. 196/1997 e all’alt. Il, comma 2, della L. n. 68/1999)
fatta eccezione per quelli curriculari e fermo restando il rispetto delle
disposizioni di cui D.L. n. 138/2011 nei limiti di quanto chiarito con la
circolare n. 2412011.