D.LGS. 124/04 - ATTIVITa’ ISPETTIVA - PRESCRIZIONE OBBLIGATORIA
ED INFORMAZIONI FORNITE AL PERSONALE ISPETTIVO - MINISTERO DEL LAVORO - NOTA
5/11
Con nota del 5 settembre
2011, prot. 25/11/0015525, il Ministero del Lavoro ha
fornito alcuni chiarimenti in merito all’applicabilità della prescrizione
obbligatoria all’illecito previsto dall’art. 4, comma 7, della Legge 22 luglio
1961, n. 628, a norma del quale coloro che, legalmente richiesti dal personale
ispettivo della Direzione provinciale del Lavoro di fornire notizie, non le
forniscano o le diano scientemente errate o incomplete, sono puniti con
l’arresto fino a due mesi o con l’ammenda fino a 516 euro.
La prescrizione è un
istituto disciplinato dagli articoli 20 e seguenti del Decreto Legislativo 19
dicembre 1994, n. 758, per quanto attiene l’igiene e la sicurezza del lavoro,
al fine di eliminare la contravvenzione accertata. Ove ne ricorrano le condizioni,
l’organo di vigilanza impartisce al contravventore uno specifico ordine
fissando un termine per la regolarizzazione. In caso di adempimento,
quest’ultimo è ammesso a pagare, in sede amministrativa, una somma pari al
quarto del massimo dell’ammenda stabilita per la contravvenzione.
Con riferimento alle leggi
in materia di lavoro e legislazione sociale la cui applicazione è affidata alla
vigilanza della Direzione provinciale del lavoro, l’art. 15 del Decreto
Legislativo 23 aprile 2004, n. 124, prevede che “qualora il personale ispettivo
rilevi violazioni di carattere penale, punite con la pena alternativa
dell’arresto o dell’ammenda ovvero con la sola ammenda, impartisce al
contravventore una apposita prescrizione obbligatoria ai sensi degli articoli
20 e 21 del decreto Legislativo 19 dicembre 1994, n. 758 (...)”.
Tale procedura si applica –
sempre a norma dell’art. 15 ora citato – anche nelle ipotesi in cui la
fattispecie sia a condotta esaurita, ovvero quando il trasgressore abbia
autonomamente provveduto all’adempimento degli obblighi di legge sanzionati
precedentemente all’emanazione della prescrizione.
La nota in commento precisa
ora che, in via generale, non sussistono motivi ostativi per l’applicabilità
della prescrizione obbligatoria anche in relazione alle condotte descritte
dall’art. 4, comma 7, della Legge n. 628/1961, sopra richiamato, le quali sono
da ritenersi comprese nell’ambito di applicazione ampliato dall’art. 15 del
Decreto Legislativo n. 124/2004 (si tratta infatti di “normativa comunque
inerente la materia del lavoro e della legislazione sociale”, “la cui
applicazione è evidentemente affidata alla vigilanza della Direzione
provinciale del lavoro”).
Da quanto sopra consegue
che, di norma, se si ravvisano le condizioni per l’applicazione dell’illecito
di cui trattasi, il personale ispettivo provvede all’emanazione della
prescrizione, reiterando la richiesta di notizie da soddisfare in tempi
ragionevoli.
Ad avviso del Ministero del
Lavoro, peraltro, la prescrizione obbligatoria non sarebbe applicabile nei casi
in cui il datore di lavoro riscontri la richiesta del personale ispettivo
fornendo notizie “scientemente” errate, in quanto in detta eventualità “non può
non rilevare la consapevole e volontaria scelta di contravvenire alle richieste
formulate, ostacolandole con partecipazione psicologica di tipo doloso”.