D.LGS. 124/04 - ATTIVITa’ ISPETTIVA - PRESCRIZIONE OBBLIGATORIA ED INFORMAZIONI FORNITE AL PERSONALE ISPETTIVO - MINISTERO DEL LAVORO - NOTA 5/11

 

Con nota del 5 settembre 2011, prot. 25/11/0015525, il Ministero del Lavoro ha fornito alcuni chiarimenti in merito all’applicabilità della prescrizione obbligatoria all’illecito previsto dall’art. 4, comma 7, della Legge 22 luglio 1961, n. 628, a norma del quale coloro che, legalmente richiesti dal personale ispettivo della Direzione provinciale del Lavoro di fornire notizie, non le forniscano o le diano scientemente errate o incomplete, sono puniti con l’arresto fino a due mesi o con l’ammenda fino a 516 euro.

La prescrizione è un istituto disciplinato dagli articoli 20 e seguenti del Decreto Legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, per quanto attiene l’igiene e la sicurezza del lavoro, al fine di eliminare la contravvenzione accertata. Ove ne ricorrano le condizioni, l’organo di vigilanza impartisce al contravventore uno specifico ordine fissando un termine per la regolarizzazione. In caso di adempimento, quest’ultimo è ammesso a pagare, in sede amministrativa, una somma pari al quarto del massimo dell’ammenda stabilita per la contravvenzione.

Con riferimento alle leggi in materia di lavoro e legislazione sociale la cui applicazione è affidata alla vigilanza della Direzione provinciale del lavoro, l’art. 15 del Decreto Legislativo 23 aprile 2004, n. 124, prevede che “qualora il personale ispettivo rilevi violazioni di carattere penale, punite con la pena alternativa dell’arresto o dell’ammenda ovvero con la sola ammenda, impartisce al contravventore una apposita prescrizione obbligatoria ai sensi degli articoli 20 e 21 del decreto Legislativo 19 dicembre 1994, n. 758 (...)”.

Tale procedura si applica – sempre a norma dell’art. 15 ora citato – anche nelle ipotesi in cui la fattispecie sia a condotta esaurita, ovvero quando il trasgressore abbia autonomamente provveduto all’adempimento degli obblighi di legge sanzionati precedentemente all’emanazione della prescrizione.

La nota in commento precisa ora che, in via generale, non sussistono motivi ostativi per l’applicabilità della prescrizione obbligatoria anche in relazione alle condotte descritte dall’art. 4, comma 7, della Legge n. 628/1961, sopra richiamato, le quali sono da ritenersi comprese nell’ambito di applicazione ampliato dall’art. 15 del Decreto Legislativo n. 124/2004 (si tratta infatti di “normativa comunque inerente la materia del lavoro e della legislazione sociale”, “la cui applicazione è evidentemente affidata alla vigilanza della Direzione provinciale del lavoro”).

Da quanto sopra consegue che, di norma, se si ravvisano le condizioni per l’applicazione dell’illecito di cui trattasi, il personale ispettivo provvede all’emanazione della prescrizione, reiterando la richiesta di notizie da soddisfare in tempi ragionevoli.

Ad avviso del Ministero del Lavoro, peraltro, la prescrizione obbligatoria non sarebbe applicabile nei casi in cui il datore di lavoro riscontri la richiesta del personale ispettivo fornendo notizie “scientemente” errate, in quanto in detta eventualità “non può non rilevare la consapevole e volontaria scelta di contravvenire alle richieste formulate, ostacolandole con partecipazione psicologica di tipo doloso”.