SICUREZZA
SUL LAVORO - DECISIONI DELLA COMMISSIONE CONSULTIVA DEL MINISTERO DEL LAVORO
Come
è noto la Commissione Consultiva Permanente per la prevenzione degli infortuni
del Ministero del Lavoro è chiamata, fra l'altro, ad esprimere pareri su
questioni connesse all'applicazione della normativa vigente in materia di
sicurezza sul lavoro.
Salvo
i casi espressamente previsti dalla normativa (vedasi, per esempio, la
validazione degli studi sul rumore) tali pareri non sono vincolanti per il
Ministero ma, vista l'autorevolezza della Commissione e la sua composizione
ampiamente rappresentativa, il Ministero del Lavoro si è sempre attenuto a
quanto deliberato.
Tra
le decisioni più recenti e che interessano il settore si segnala quanto segue.
1.
Validazione,ex art.16 del D.Lgvo n.494, dello studio per la valutazione del
rumore presentato dal CTP di Padova e riconferma della validazione del
"Manuale per la valutazione del rischio rumore" del CTP di Torino.
La
decisione della Commissione è immediatamente operante.
2.
Circolare sulle verifiche di sicurezza dei ponteggi metallici fissi.
Lo
schema di circolare, riaffermato il principio della impossibilità di stabilire
una durata limite di vita del ponteggio, fornisce agli utenti una linea guida
per effettuare correttamente i controlli previsti agli artt.36 e 37 del D.P.R.
n.164/56
Nello
schema di circolare si ribadisce, fra l'altro, che l'obbligo di conservazione
delle annotazioni relative alla effettuazione delle verifiche si riferisce solo
all'ultima verifica effettuata.
In
sede di approvazione dello schema di circolare, la Commissione ha confermato
quanto contenuto in precedenti circolari riguardo la possibilità di
utilizzazione nello stesso ponteggio, di elementi prodotti da fabbricanti
diversi. Per opportuna documentazione si riporta quanto verbalizzato a tale
proposito.
"Resta
inteso che mantenendo l'unicità del fabbricante nell'ambito di una stessa
realizzazione (ad. es. parasassi, trave carraia, raddoppio del montante,
partenza ravvicinata, etc.) è consentito utilizzare elementi in tubi e giunti
appartenenti a fabbricanti diversi.
Cioè,
ad esempio, il parasassi può essere realizzato con elementi in tubi e giunti
appartenenti ad un unico fabbricante diverso da quello che ha prodotto gli
elementi in tubi e giunti relativi alla trave carraia."
La
circolare il cui schema è stato approvato dalla Commissione sarà emanata dal
Ministero del Lavoro quanto prima.
3. Risposta a quesito sulle indicazioni da
riportare sui quadri elettrici
In
sede di vigilanza alcune ASL hanno richiesto che, in attuazione di quanto
previsto dall'art.287 del D.P.R. n.547/55, sui quadri di manovra fosse indicata
la specifica attrezzatura connessa al singolo circuito.
La
Commissione ha ribadito che l'indicazione da riportare sul quadro deve
risultare di sicura intellegibilità e quindi riguardare le singole utenze
alimentate, specificando che "per singole utenze si intendono anche le
singole prese a prescindere dall'attrezzatura che ad esse possa essere
collegata".
4.
Obbligo di registrazione degli esposti al rumore (art.49 D.Lgvo n.277/91)
Ribadito
che la mancanza dei modelli e delle modalità di tenuta dei registri rende
praticamente "impossibile di ottemperare ad un obbligo penalmente perseguito
se non con mezzi del tutto inutili ai suddetti fini", la Commissione
ritiene che il "valore di esposizione dal quale si fa obbligo di
registrazione debba essere pari a 90 d B (A)" e non pari a 80 d B (A) come
sostenuto da taluni procuratori della Repubblica.