MINISTERO DEL LAVORO - MODALITÀ DI CALCOLO DELLA SANZIONE IN MISURA RIDOTTA AI PROCEDIMENTI SANZIONATORI CHE HANNO GIÀ FORMATO OGGETTO DI RAPPORTO AL DIRETTORE - NOTA 13315/11

 

Con nota n. 13315/11, che si pubblica in calce, il Ministero del Lavoro ha chiarito che, essendo superate le indicazioni fornite con la precedente circolare n.29/2006, la riduzione di cui all’art. 16 della L. n. 689/81 alla sanzione prevista in misura fissa di euro 150,00, può essere  applicata anche in caso di procedimenti sanzionatori che abbiano già formato oggetto di rapporto al Direttore della Dpl.

Tale orientamento, volto a favorire una omogena applicazione delle modalità di calcolo della maxisanzione, compresa la quota giornaliera di 150,00 euro, vale anche nel caso di condotte poste in essere prima dell’entrata in vigore della legge n. 183/10, c.d. Collegato lavoro, ossia  del 24 novembre 2010, per le quali non sia stata emessa l’ordinanza ingiunzione di pagamento della relativa sanzione.

 

Ministero del Lavoro

 

Roma, 26 luglio 2011

 

Nota n. 13315

 

Oggetto: Legge n. 183 del 2010 e circolare MPLS n.38 del 2010 - Applicazione delle

nuove modalità di calcolo della sanzione in misura ridotta ai procedimenti sanzionatori che hanno già formato oggetto di rapporto al direttore. QUESITO

 

Facendo seguito alla nota dell’8/612011 prot. n. 6614, in riferimento all’oggetto ed in

particolare alla possibilità di applicare la riduzione ex art. 16 L. n. 689/1981 alla sanzione in misura fissa di € 150,00 ai procedimenti sanzionatori che hanno già formato oggetto di rapporto al direttore, si rappresenta quanto segue.

Questo Ministero, successivamente all’entrata in vigore del c.d. “Collegato lavoro” e alla circolare Il. 38/2010, nel fornire chiarimenti in ordine alla nuova maxisanzione, si era pronunciato stabilendo la possibilità per le DPL di concedere l’applicazione della citata riduzione. Tale facoltà, evidentemente, era ed è assegnata alla prudente valutazione del Direttore dell’Ufficio sulla base dei noti criteri dettati dalla stessa L. n. 689/1981 in relazione alla commisurazione degli imporli sanzionatori comminati attraverso l’ordinanza ingiunzione.

A seguito delle modifiche introdotte dalla L. n. 183/2010 ed In linea con gli orientamenti espressi dalla giurisprudenza di merito in ordine alla riducibilità della maggiorazione giornaliera, sono dunque da intendersi superate le indicazioni fornite con la circolare n. 29/2006, optando per l’applicazione dalla riduzione della sanzione giornaliera in sede di verbale unico nonché in caso di procedimenti sanzionatori che abbiano già formato oggetto di rapporto al direttore.

Tale orientamento, allo scopo di favorire sulla omogenea applicazione delle nuove modalità di calcolo della maxisanzione (ivi compresa la quota giornaliera) su tutto  il territorio, può trovare inoltre applicazione con riferimento a condotte - peraltro sostanzialmente identiche - poste in essere anteriormente al 24 novembre 2010 (data di entrata in vigore del C.d. Collegato lavoro) rispetto alle quali, evidentemente, non sia stata ancora emessa l’ordinanza ingiunzione di pagamento della relativa sanzione.