LIBRO UNICO DEL LAVORO - ILLECITI
DIFFIDABILI - PLURALITÀ DI VIOLAZIONI -
ELABORAZIONE E CONSEGNA DEL PROSPETTO DI PAGA EX L.
N. 4/1953 -
MINISTERO DEL LAVORO - CIRCOLARE N. 23/11
Con circolare n. 23 del 30 agosto
scorso, che si pubblica in calce alla presente nota, il Ministero del Lavoro ha
fornito alcuni importanti chiarimenti in merito agli illeciti in materia di
Libro Unico del Lavoro ed ai rapporti tra violazioni in materia di LUL e
prospetto paga.
In particolare, la nota in commento, che ricorda che
tutti gli illeciti previsti dal legislatore in materia di LUL, poiché sanabili,
possono essere oggetto di diffida obbligatoria, con relativa ammissione, in
caso di regolarizzazione, al pagamento della sanzione prevista in misura
minima, ha fornito alcuni importanti indicazioni sull’utilizzo del cumulo
giuridico e nelle ipotesi in cui tali violazioni si protraggano per più
mesi.
Relativamente al cumulo giuridico, fermo restando che
l’omessa e infedele registrazione dei dati protrattasi per più mensilità
comporta l’applicazione di tante sanzioni, diversificate a seconda del numero
dei lavoratori coinvolti e per quante
sono le mensilità interessate, l’art. 8,
co. 2, della L. n. 689/81 consente l’applicazione
della sanzione prevista per la violazione più grave, aumentata sino al triplo,
a patto che si tratti di più violazioni della stessa o di diverse norme di
legge in materia di previdenza ed assistenza obbligatoria.
Anche nel caso in cui il LUL non sia compilato nei
tempi previsti, ossia entro il giorno 16 del mese successivo a quello di
riferimento e per più mensilità, saranno applicabili tante sanzioni per quante sono le mensilità di mancata
compilazione e del numero dei lavoratori interessati, ferma restando la
possibilità, anche in tale circostanza, dell’applicazione, in sede di
emanazione dell’ordinanza ingiunzione, della sanzione prevista per la
violazione più grave, aumentata sino al triplo.
Con riferimento ai rapporti fra le violazioni del LUL
e quelle relative al prospetto paga, la nota ministeriale ha chiarito che la
consegna del prospetto paga ai lavoratori dipendenti, all’atto del pagamento
della retribuzione, ai sensi dell’art. 39, comma 5, del D.L. n. 112/2008, può
essere perfezionata con la consegna al lavoratore di copia delle scritturazioni
effettuate nel Libro Unico del Lavoro.
Pertanto, nel caso in cui il datore di lavoro utilizzi
il LUL per gli adempimenti relativi alla consegna del prospetto di paga di cui
alla L. n. 4/53, la sanzione per la mancata o errata compilazione del LUL
esclude la sanzione per la mancata consegna del prospetto paga, nel rispetto
del principio del “ne bis in idem’’, proprio per evitare che un’unica condotta
materiale posta in essere dal datore di lavoro sia assoggettata a due diverse
sanzioni.
Tale principio, peraltro, vale anche nel caso in cui la condotta
materiale si sia protratta per più mensilità.
Qualora, invece, il datore di lavoro non utilizzi il
LUL per adempiere agli obblighi di consegna del prospetto di paga o non lo
abbia neanche istituito, allora le sanzioni previste dall’art. 39, comma 7, del
D.L. n. 112/2008 e quelle dettate dall’art. 5 della legge n. 4/1953, restano
indipendenti.
La nota ministeriale conclude ricordando che i
chiarimenti riportati nella circolare in oggetto, superano quelli forniti
precedentemente sulle problematiche in materia.
Ministero del Lavoro
Roma, 30 agosto 2011
Circolare n. 23
Oggetto: Libro Unico del Lavoro - illeciti diffidabili -
pluralità - di violazioni - elaborazione e consegna del prospetto di paga di
cui alla L. n. 411953 - chiarimenti.
L’attività di vigilanza sugli adempimenti di natura
documentale, in particolare a seguito
dell’introduzione del libro Unico del lavoro, ha
subito profondi cambiamenti.
Gli obblighi connessi alla istituzione, tenuta e
conservazione del LUL sono stati già oggetto di chiarimenti da parte di questo
Ministero, sia con circo n. 20/2008 che con numerose risposte ad interpello (si
vedano, a titolo di esempio, le risposte ad interpello n. 32/2009, n. 33/2009,
n.34/2009, n. 63/2009, Il. 8/2010), nonché con il Vademecum del 5 dicembre
2008. Su tali obblighi incide ora inevitabilmente anche l’art. 33 della L. n.
18312010 (c.d. Collegato lavoro) che introduce, fra l’altro, il11porwnti novità
in materia di diffida obbligatoria.
AI riguardo, anche al fine di corrispondere alle
richieste di chiarimenti provenienti sia dagli Uffici territoriali dell’Inail,
appare opportuno fornire alcune precisazioni in merito ai rapporti delle
violazioni in materia di LUL con quelle in materia di elaborazione e consegna
del prospetto di paga di cui alla L. n. 4/1953.
LUL e illeciti diffidabili
Sul quadro normativo delineato dagli artt. 39 e 40 del
D.L. n. 112/2008 (conv. da L. n.133/2008 in materia
di Libro Unico del Lavoro incide, come detto, In nuova disciplina della diffida
obbligatoria, se non altro perché il Legislatore, all’art. 33, comma 2, della
L. n. 183/2010, consente ad oggi la regolarizzazione delle “inosservanze
comunque materialmente sanabili”. Rispetto alla precedente formulazione
normativa si prevede dunque una vera Il propria estensione delle inosservanze
interessate dalla dil’l1da, atteso che l’avverbio
“materialmente” sembrerebbe voler indicare la possibilità di regolarizzare
perlomeno tutti quegli adempimenti di carattere documentale che non attengono
esclusivamente ad una tutela psicofisica del lavoratore.
Con tali premesse è, quindi, possibile sostenere che
tutti gli illeciti previsti dal Legislatore in materia di LUL - ad eccezione di
quello concernente la mancata conservazione, in quanto certamente non sanabile
- possano essere oggetto di diffida obbligatoria con l’ ammissione, in caso di
regolarizzazione, ai pagamento della sanzione nella misura dci
minimo stabilito dalla legge.
Con riferimento all’illecito relativo alla omessa o
infedele registri;t:ione dei dati sul Libro
Unico il personale ispettivo, in ogni caso di
registrazioni omesse o infedeli provvederà, di norma, a diffidare il
trasgressore alla regolarizzazione delle inosservanze a meno che non accerti la
volontà dello stesso di alterare i dati rip0l1ati sul LUL e quindi un vero e
proprio dolo nella commissione deIl’illecito.
Violazioni in materia di LUL per più periodi
Alcune problematiche sono state evidenziate con
riferimento alla applicabilità delle sanzioni per l’omessa o infedele
registrazione dei dati e per le tardive registrazioni, nell’ipotesi in cui la
condotta illecita si sin protratta per più mensilità.
AI riguardo, nel confermare quanto già chiarito da
questo Ministero nel vademecum 5
dicembre 2008 (sez. C, risposte n. 7 e 9) c nella
circolare n.20 del 2008 in cui si prevedeva la non sanzionabilità
di fattispecie di mancato aggiornamento di dati sul LUL per cause non
imputabili a dolo o colpa datoriale, va chiarito che l’omessa o infedele
registrazione dei dati che si sia protratta per più mensilità comporterà
l’applicazione di tante sanzioni quante sono le mensilità interessale, in base
al numero dei lavoratori coinvolti (essendo la violazione punita conia sanzione
da 150 a 1500 curo quando la condotta illecita interessa da 1 a 10 lavoratori,
oppure con la sanzione da 500 a 3000 curo se la condotta illecita interessa da
11 lavoratori in poi), salva tuttavia l’applicazione, in sede di emanazione
dell’ordinanza ingiunzione, dell’art. 8, comma 2, della medesima L. n.689/1981
che consente l’applicazione della sanzione prevista per la violazione più
grave, aumentata sino al triplo, per chi “con più azioni od omissioni,
esecutive di un medesimo disegno posto in essere in violazione di norme che
stabiliscono sanzioni amministrative, commette, anche in tempi diversi, più
violazioni della stessa o di diverse norme di legge in materia di previdenza ed
assistenza obbligatorie.
Per quanto concerne le ritardate registrazioni, detta
violazione si verifica qualora il LUL sia stato compilato in ritardo rispetto
ai tempi previsti dall’art. 39, comma 3, del D.L n.
112/2008 (per ciascun mese di riferimento, entro il giorno 16 del mese
successivo) mentre, qualora non sia affatto compilato o siano riportate delle
scritturazioni infedeli, troverà esclusivamente applicazione la sanzione sopra
descritta di cui al comma 7. prima parte, dello stesso art. 39. Se risulta
accertato che il LUL non è stato compilato nei tempi previsti per più di una
mensilità. saranno applicabili tutte sanzioni quanti sono i mesi di mancata
compilazione, in considerazione del numero dei lavoratori interessati (sanzione
da 100 a 600 euro quando la condotta illecita interessa da 1 a 10 lavoratori,
da 150 a 1500 curo quando la condotta illecita interessa da 11 lavoratori in
poi). Resta fermo, peraltro.
che anche in tal caso può trovare applicazione, in
sede di emanazione dell’ordinanza ingiunzione, l’art. 8. comma 2, della L. n.
689/1981, qualora l’inadempimento abbia ricadute “materia di previdenza
assistenziale obbligatorie”.
Rapporti tra violazioni in materia di LUL prospetto di paga
Il D.L. n. 112/2008 ha lasciato inalterato l’obbligo
di cui all’art. 1 della L. n. 4/1953 di “consegnare, all’atto della
corresponsione della retribuzione, ai lavoratori dipendenti, con esclusione dei
dirigenti, un prospetto paga in cui devono essere indicati il nome, cognome e
qualifica professionale del lavoratore, il periodo cui la retribuzione si
riferisce, gli assegni familiari e tutti gli altri elementi che, comunque,
compongono detta retribuzione, nonchè distintamente,
le singole trattenute”,
Detto obbligo tuttavia, ai sensi dell’art. 39, comma
5, del citalo D.L. n. 112/2008, può essere adempiuto “con la consegna al
lavoratore di copia delle scritturazioni effettuate nel Libro unico del
Lavoro”.
Il quadro normativo che ne deriva impone pertanto una
serie di chiarimenti sull’applicabilità del regime sanzionatorio legato alla
violazione dei precetti in questione, sia nelle ipotesi in cui il datore di
lavoro utilizzi il LUL per adempiere agli obblighi di cui alla L. n.
4/1953,quando ciò non avvenga.
Datore di lavoro che utilizza il LUL per adempiere
agli obblighi di cui alla L.n. 4/1953
Occorre anzitutto chiarire quali sanzioni applicare a
fronte della mancata o errata compilazione del LUL nonché, conseguentemente, di
mancata consegna dci prospetto di paga o di consegna
di un prospetto paga errato per tutti i datori di lavoro che utilizzano il
Libro Unico per adempiere agli obblighi di cui alla L. n.4/1953.
Sul punto va osservato che la consegna materiale
(mancata o errata compilazione del LUL) è già oggetto di specifica sanzione e,
qualora sia accertato che abitualmente il datore di lavoro utilizza il LUL per
gli adempimenti di cui alla L. n. 4/1953 - essendo necessario e sufficiente che
il datore di lavoro provveda a consegnare al lavoratore, all’allo della
corresponsione della retribuzione, la parte del LUL relativa alla valorizzazione
retributiva, previdenziale e fiscale della prestazione lavorativa (come già
chiarito l’obbligo di consegna delle presenze non sussiste tranne che “non sia essepressamente previsto contrattazione collettiva, anche
aziendale”, così nel vademecum 5 dicembre 2008, sez. A, risposta n. 23) - detta
condotta non può considerarsi foriera di ulteriori conseguenze sul piano
sanzionatorio.
In altri termini la mancata o errata compilazione del
LUL già di per sé non consentirebbe di porre in essere gli ulteriori obblighi
descritti dalla Legge del 1953, la cui sanzionabilità
rimarrebbe pertanto preclusa dal momento che il Legislatore già interviene
punendo un comportamento che si inserisce necessariamente in una fase
antecedente alla consegna del prospetto di paga.
Pertanto, al fine di non assoggettare a due diverse
sanzioni l’unica condotta materiale posta in essere dal datore di lavoro, nel
rispetto del principio del ne bis in idem, si ritiene che in tali ipotesi
trovino applicazione esclusivamente le disposizioni sanzionatorie contenute
nell’art. 39, comma 7, del D.L. n. 112/2008.
Pertanto, come già affermato in precedenza, tale
scelta interpretativa vale anche nell’ipotesi in cui la condotta materiale si
sia protratta per più mensilità. In questi casi va chiarito che l’omessa o
infedele registrazione dei dati che si sia protratta per più mensilità
comporterà l’applicazione di tante sanzioni quante sono le mensilità
interessate, in base al numero dei lavoratori coinvolti (essendo la violazione
punita con la sanzione da 150 Il 1500 euro quando la condotta illecita
interessa da 1 a 10 lavoratori, oppure con la sanzione va da 500 li 3000 curo
se la condotta illecita interessa da 11 lavoratori in poi). salva tuttavia
l’applicazione, in sede di emanazione dell’ordinanza ingiunzione, dell’art. 8,
comma 2, della medesima L. Il. 68911981 che consente l’applicazione della
sanzione prevista per la violazione più grave, aumentata sino al triplo, per
chi “con più azioni od omissioni, esecutive di un medesimo disegno posto in
essere in violazione di norme che stabiliscono. sanzioni amministrative,
commette, anche in tempi diversim più violazioni
della stessa o di diverse norme di legge in materia do previdenza ed assistenza
obbligatorie”.
Datore di lavoro che non utilizza il LUL per adempiere
agli obblighi di cui alla L. n. 4/1953
Diverse considerazioni vanno svolte nel caso in cui
sia accertato che il datore di lavoro non utilizzi abitualmente il LUL per
adempiere agli obblighi di cui alla L. n, 4/1953 ovvero non abbia neppure
proceduto ad istituire il LUL .
In questi casi le sanzioni previste dall’art. 39.
comma 7, del D.L. n. 112/2008 c quelle dettate dall’art. 5 della L. n. 4/1953
non possono non mantenere una indispensabile e assoluta autonomia, considerato
che il datore di lavoro non si è avvalso della facoltà prevista dall’art. 39,
comma 5, del D.L. n. 112/2008.
Ferma restando dunque l’applicazione sia delle
sanzioni in materia di LUL che in materia di elaborazione e consegna del
prospetto di paga, occorre fornire alcune precisazioni nell’ipotesi in cui
dette condotte si sono protratte per più mensilità.
Per quanto riguarda le violazioni in materia di LUL
valgono le considerazioni appena formulate, mentre in ordine alle violazioni
delle nonne contenute nella L. n. 4/1953 , sia in caso di “omissioni o di
inesattezze” nelle registrazioni apposte sul prospetto di paga che di “mancata
o ritardata” consegna dello stesso che SI siano protratte per più mensilità,
ferma restando l’applicazione del regime sanzionatorio in relazione Il ciascun
lavoratore coinvolto, cosi come espressamente previsto dall’art.. 5 del L. n.
4/1953, deve ritenersi che, ancorché il comportamento illecito si sviluppi in
un “arco temporale” più ampio della singola mensilità, esso possa essere
identificato come “unica azione” indipendentemente dallo sviluppo progressivo
della condotta antigiuridica. Ne consegue, pertanto, in tali ipotesi,
l’applicazione, in sede di emanazione cicli ‘ordinanza ingiunzione, dell’art.
8, comma 1, della medesima L. n. 689/ 1981 che consente l’ applicazione della
sanzione prevista per la violazione più grave, aumentata sino al triplo, per
chi, “con un’azione od omissione viola
diverse disposizioni che prevedono sanzioni amministrative o commette più violazioni
della stessa disposizione”
La presente circolare supera ogni precedente chiarimento fornito con
riferimento alle problematiche affrontate.