LEGGE N. 148/2011 C.D. ‘’MANOVRA DI
FERRAGOSTO” - NOVITÀ INTRODOTTE IN MATERIA LAVORISTICA
Si comunica che nella
Gazzetta Ufficiale n. 216/2011 del 16 settembre u.s. è stata pubblicata la
Legge n. 148/2011, di conversione con modificazioni del D.L.13 agosto 2011,
n.138 ( la c.d. “manovra di Ferragosto”), pubblicata e recante ‘’Ulteriori misure urgenti per la
stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo”.
Per quanto di interesse, si
richiama l’attenzione su talune disposizioni previste dalla manovra in vigore
dal 17 settembre u.s., con particolare riferimento alle modifiche inerenti la
c.d. contrattazione di prossimità, la regolamentazione relativa al collocamento
obbligatorio, la disciplina sui tirocini formativi, nonchè
le misure di contrasto all’attività di ‘’caporalato”.
Si illustrano di seguito
gli articoli concernenti le predette tematiche.
Art.8 - Sostegno alla
contrattazione collettiva di prossimità
L’art. 8 del testo ha
introdotto importanti novità in materia di contrattazione di prossimità,
consentendo ai contratti collettivi sottoscritti aziendalmente o
territorialmente dalle associazioni comparativamente più rappresentative sul
piano nazionale o territoriale, di realizzare specifiche intese, con efficacia
nei confronti di tutti i lavoratori interessati, a condizione che siano
sottoscritte sulla base di un criterio maggioritario relativo alle
rappresentanze sindacali e che siano finalizzate alla maggiore occupazione,
alla qualità dei contratti di lavoro, alla emersione del lavoro irregolare,
agli incrementi di competitività e di salario, alla gestione della crisi.
Tali intese possono
risultare anche in deroga alle disposizioni di legge, fermo restando il rispetto
dei principi costituzionali e comunitari, nonché in deroga a quanto previsto
nei rispettivi Ccnl.
Si segnala, inoltre, che
con tale ultima stesura è stata introdotta un’importante novità che riguarda la
limitazione del contenuto di tali intese alle materie espressamente elencate
nell’articolo e riguardanti: le mansioni del lavoratore, la classificazione e
l’inquadramento del personale; i contratti a termine, il regime di solidarietà
negli appalti e i ricorsi alla somministrazione; la disciplina dell’orario di
lavoro, la trasformazione e la conversione dei contratti di lavoro e le
conseguenze del recesso, fatta eccezione per alcuni tipi di licenziamento,
adeguatamente specificati (licenziamenti discriminatori o per matrimonio o per
gravidanza).
A tali intese, potrebbe
essere attribuita pertanto anche la
possibilità di prevedere un risarcimento economico in luogo della
reintegrazione del posto di lavoro nei casi di licenziamento illegittimo, in
deroga dunque a quanto definito dall’art.18 della L. n. 300/70.
L’introduzione della
locuzione ‘’con riferimentò’, in luogo di ‘’incluse
quelle relativè’, rende più stringente la norma che,
nella prima stesura, rischiava di alterare gli equilibri esistenti tra i vari
livelli di contrattazione collettiva, stante un ampio rinvio alle materie
oggetto di tali intese.
Risultano ora possibili,
quindi, le c.d. ‘’deroghe” al Ccnl solo per le
materie indicate dal comma 2 e non più elencate solo a titolo esemplificativo.
Altra modifica importante
intervenuta durante l’iter parlamentare riguarda l’aver specificato che le
intese con le rappresentanze sindacali operanti in azienda dovranno anch’esse
essere stipulate solo con le rappresentanze sindacali comparativamente più
rappresentative.
Art. 9 - Collocamento
obbligatorio e regime delle compensazioni
È stata prevista la
parziale modifica dell’art. 5 della L. n. 68/1999 in materia di collocamento
obbligatorio, inserendo la possibilità per i datori di lavoro privati che
occupano personale in diverse unità produttive o comunque facenti parte di un
gruppo, di poter assumere nelle diverse unità produttive o in un’impresa del
gruppo un numero di lavoratori aventi diritto al collocamento obbligatorio in
misura maggiore rispetto a quella prescritta, portando tale eccedenza a
compensazione del minor numero di lavoratori assunti nelle altre unità produttive o nelle altre imprese del
gruppo aventi sede in Italia.
Precedentemente, la norma
faceva riferimento alla possibilità di compensare le quote esclusivamente al
livello regionale, obbligo che rimane in piedi per il settore pubblico.
Tale scelta dovrà essere
debitamente comunicata dal datore di lavoro, in via telematica, ai servizi
competenti di ciascuna delle province interessate, per la verifica del rispetto
degli adempimenti prescritti dalla legge.
Art. 11 - Livelli di
tutela essenziali per l’attivazione dei tirocini
L’art. 11 del provvedimento
contempla la disciplina relativa ai tirocini formativi e di orientamento,
ovvero quelli legati ai percorsi di transizione dalla scuola o dall’università
al lavoro, i c.d. “tirocini non curriculari”.
La norma prevede che tali
tirocini non possano avere una durata superiore a 6 mesi, proroghe comprese, e
debbano essere promossi unicamente a
favore di neo diplomati o neo laureati entro e non oltre dodici mesi dal
conseguimento del relativo titolo di studio, fatta eccezione per i disabili, gli invalidi
fisici, psichici e sensoriali, i soggetti in trattamento psichiatrico, i
tossicodipendenti, gli alcolisti e i condannati ammessi a misure alternative di
detenzione.
I tirocini formativi di
orientamento potranno essere promossi unicamente da soggetti in possesso degli
specifici requisiti individuati dalle normative regionali, in carenza delle
quali trovano applicazione, per quanto compatibili, le disposizioni dell’art.
18 della L. n. 196/97 e del relativo regolamento di attuazione.
Sul tema è intervenuto
l’Inail, con nota n. 5950 dell’ 8 settembre 2011, nonchè
il Ministero del Lavoro con la circolare n. 24 del 12 settembre scorso.
Nel rinviare ad una lettura
dei chiarimenti forniti, si evidenzia, in particolare, che il campo di
applicazione del decreto attiene esclusivamente ai suddetti tirocini non
curriculari, con espressa esclusione:
- dei tirocini c.d.
curriculari, ovvero quelli inclusi nei piani di studio delle Università e degli
istituti scolastici nonchè altre esperienze incluse
in un percorso formale di istruzione o formazione, la cui finalità non sia
direttamente quella di favorire l’inserimento lavorativo;
- dei tirocini di
inserimento/reinserimento al lavoro promossi a favore di disoccupati, compresi
i lavoratori in mobilità, e altre esperienze a favore degli inoccupati, la cui
regolamentazione resta integralmente affidata alle regioni, stante la durata
massima per la quale vale il disposto dell’art.7 del D.M. n. 142/98.
Lo svolgimento del
tirocinio deve avvenire all’interno del periodo di frequenza del corso di studi
o del corso di formazione, anche se non direttamente in funzione del
riconoscimento di crediti formativi.
Si sottolinea, inoltre, che
le disposizioni introdotte dalla legge in esame non attengono ai tirocini
formativi e di orientamento avviati o comunque formalmente approvati prima del
13 agosto (data di entrata in vigore del D.L. n. 138/2011), che potranno
proseguire in base alla vecchia normativa e fino alla scadenza indicata nel
relativo progetto.
È da tener presente che ciò
vale solo per l’attivazione del tirocinio, mentre per le eventuali proroghe
dovrà applicarsi la nuova disciplina.
Qualora, in fase di
accertamento, venga riscontrata la non conformità del tirocinio alla nuova
disciplina e alla relativa regolamentazione regionale, ovvero alla legge n.
196/97 e al regolamento attuativo, il personale ispettivo procederà a
riqualificare il rapporto come di natura subordinata, con applicazione delle
relative sanzioni amministrative, disponendo altresì il recupero dei contributi
previdenziali e dei premi assicurativi omessi.
L’intervento del
legislatore ha inteso quindi contrastare l’uso distorto del tirocinio/stage,
riportando tale strumento alla sua natura di formazione e orientamento per il
mercato del lavoro, individuando, alla luce della frammentaria regolamentazione
regionale, elementi di certezza per il suo corretto utilizzo.
Art. 12 -
Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro
Con l’introduzione di due
articoli, il 603 bis e il 603 ter c. p., l’art. 12
della manovra d’estate ha disciplinato il reato di intermediazione illecita e
sfruttamento del lavoro, prevedendo da 5 a 8 anni di reclusione e una multa da
1000 a 2000 euro per ciascun lavoratore reclutato mediante violenza, minaccia o
intimidazione, approfittando dello stato di bisogno o di necessità.
Costituiscono indice di
sfruttamento la difformità sistematica della retribuzione rispetto a quanto
previsto dai Ccnl, la violazione della normativa
relativa all’orario di lavoro, al riposo settimanale, all’aspettativa
obbligatoria e alle ferie, nonché la sussistenza di violazioni in materia di
salute e sicurezza, che sottopongano il lavoratore a condizioni di lavoro
degradanti e lesive della sua incolumità.
Sono previste delle
aggravanti nei confronti di chiunque svolga un’attività organizzata di
intermediazione (c.d. caporale), nei casi in cui il numero dei lavoratori
interessati sia superiore a 3 e nei casi in cui gli stessi siano minori in età
non lavorativa (under 16) e siano esposti a situazioni di grave pericolo.
L’art. 603 ter c.p. ha stabilito una serie di pene accessorie rispetto
a quelle già previste per i reati di cui agli artt. 603 e 603 bis, comportando
l’interdizione dagli uffici direttivi nonchè dai
benefici fiscali, economici e contributivi per un periodo complessivo di due
anni, in caso di recidiva fino a cinque anni, nei confronti delle persone
giuridiche o delle imprese interessate da tale previsione.
Tra le pene accessorie
rientrano anche il divieto di concludere contratti di appalto, di cottimo
fiduciario, di forniture di opere beni o servizi riguardanti la pubblica
amministrazione e i relativi subcontratti