FINANZIARIA
2000 -
NOVITA'
FISCALI
(Legge
n. 448 del 23/12/99)
E'
stata approvata la legge finanziaria che prevede, fra l'altro, sgravi
all'IRPEF, riduzioni delle imposte sui trasferimenti immobiliari, dell'IVA
sulle manutenzioni edili e modifiche alla DIT.
Si
riporta di seguito un breve commento delle principali novità e il testo della
circolare che il Ministero ha emanato per fornire i primi chiarimenti.
Riduzione
dell'IVA per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio
E'
stata fissata con decorrenza 1° gennaio 2000 nella misura del 10 per cento
l'aliquota IVA sulle prestazioni aventi ad oggetto interventi di recupero del
patrimonio edilizio esistente.
In
particolare, l'agevolazione riguarda gli interventi, realizzati su fabbricati a
prevalente destinazione abitativa privata relativi a opere di:
-
manutenzione ordinaria (riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture
degli edifici, opere necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli
impianti tecnologici esistenti);
-
manutenzione straordinaria (rinnovo e sostituzione di parti anche strutturali
degli edifici, realizzazione ed integrazione di servizi igienico-sanitari e
tecnologici);
Resta
invariata al 10% l'aliquota IVA applicabile agli interventi di:
-
restauro e di risanamento conservativo (consolidamento, ripristino, rinnovo
degli elementi costitutivi dell'edificio);
-
ristrutturazione edilizia (ripristino o la sostituzione di alcuni elementi
costitutivi dell'edificio, la eliminazione, la modifica e l'inserimento di
nuovi elementi ed impianti).
Beni
con valore "significativo"
Con
D.M. 29/12/99 sono stati individuati i beni che costituiscono una parte
significativa del valore delle forniture effettuate nell'ambito delle
prestazioni, ai quali l'aliquota ridotta si applica fino a concorrenza del
valore complessivo della prestazione relativa all'intervento di recupero, al
netto del valore dei beni.
Tali
beni sono:
-
ascensori e montacarichi;
-
infissi esterni ed interni;
-
caldaie;
-
videocitofoni;
-
apparecchiature di condizionamento e riciclo dell'aria;
-
sanitari e rubinetterie da bagno;
-
impianti di sicurezza.
Detrazione
per le ristrutturazioni edilizie
Le
spese sostenute, nel periodo d'imposta in corso alla data del 1° gennaio 2000,
per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, sino a un importo
massimo di lire 150 milioni, ed effettivamente rimaste a carico, sono
detraibili dall'IRPEF lorda, fino alla concorrenza del suo ammontare, per un
importo pari al 36 per cento.
La
finanziaria 2000 ha, infatti, prorogato di un anno le agevolazioni introdotte
dalla finanziaria del 1998 in materia di ristrutturazioni edilizie, riducendo
tuttavia la misura della detrazione, prevista per il 1998 e il 1999 al 41 per
cento (art. 1, legge n. 449/1997).
Interessi
su mutui per la sicurezza degli edifici
Una
nuova detrazione è stata introdotta per i mutui finalizzati al rilascio della
documentazione sulla sicurezza statica del patrimonio edilizio.
Ai
fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche si detrae dall'imposta
lorda, e fino a concorrenza del suo ammontare, un importo pari al 19 per cento
dell'ammontare complessivo non superiore a 5 milioni di lire degli interessi
passivi e relativi oneri accessori, nonché delle quote di rivalutazione
dipendenti da clausole di indicizzazione per mutui contratti nell'anno 2000 al
fine di effettuare interventi necessari al rilascio della documentazione
obbligatoria atta a comprovare la sicurezza statica del patrimonio edilizio.
Nel
caso di contitolarità del contratto di mutuo il limite è riferito all'ammontare
complessivo degli interessi e relativi oneri accessori.
Con
un decreto del Ministro delle finanze saranno stabilite le modalità e le
condizioni alle quali è subordinata la detrazione.
Deduzione
per l'abitazione principale
A
decorrere dal periodo d'imposta 1999 (senza, tuttavia, influire sulla
determinazione delle imposte da versare a titolo di acconto), se alla
formazione del reddito complessivo ai fini IRPEF concorrono il reddito
dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e quello delle relative
pertinenze, si deduce un importo fino a lire 1.800.000 rapportato al periodo
dell'anno durante il quale sussiste tale destinazione ed in proporzione alla
quota di possesso di tale unità immobiliare.
L'importo
della deduzione spettante non può comunque essere superiore all'ammontare del
reddito di fabbricati.
Per
abitazione principale si intende quella nella quale la persona fisica, che la
possiede a titolo di proprietà o altro diritto reale, o i suoi familiari
dimorano abitualmente.
E'
considerata adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a
titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la
residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente,
a condizione che la stessa non risulti locata.
Detrazioni
per canoni di locazione
A
decorrere dal periodo d'imposta 1999 è stata introdotta una detrazione per i
soggetti titolari di contratti di locazione di unità immobiliari adibite ad
abitazione principale degli stessi, stipulati o rinnovati a norma della nuova
disciplina degli affitti (artt. 2, comma 3, e 4, commi 2 e 3, legge n. 431/98).
La
detrazione, rapportata al periodo dell'anno durante il quale sussiste tale
destinazione, è stabilita nei seguenti importi:
-
lire 640.000, se il reddito complessivo non supera lire 30.000.000;
-
lire 320.000, se il reddito complessivo supera lire 30.000.000 ma non lire
60.000.000.
Case
fornite in uso, comodato o
locazione
ai dipendenti
E'
stato previsto un credito d'imposta, pari al 19 per cento del compenso in
natura corrisposto, a favore degli imprenditori e degli enti che assumono
personale appartenente a fasce particolarmente deboli (cassaintegrati,
lavoratori in mobilità, impegnati in lavori socialmente utili, portatori di
handicap o che trasferiscono la residenza per lavoro) fornendo loro
un'abitazione.
Cooperative
edilizie
Passa
da lire 270.000 a lire 500.000 la detrazione dall'IRPEG spettante alle
cooperative edilizie a proprietà indivisa per ognuna delle proprietà
immobiliari adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari.
L'elevazione
si applica a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre
1999, ma non ha effetto ai fini della determinazione delle imposte da versare a
titolo di acconto dovute per tale periodo.
Aliquota
IRPEF
E'
stata ridotta l'aliquota IRPEF applicata al secondo scaglione, compreso tra i
15 e i 30 milioni, dal 26,5 al 25,5 per cento e sono state aumentate le
detrazioni sul primo scaglione di 50.000 lire sui redditi da lavoro dipendente.
Acconto
d'imposta
E'
stata disposta, per l'anno d'imposta 2000, la riduzione della misura
dell'acconto da versare in autotassazione per le imposte sul reddito delle
persone fisiche dal 98 al 92 per cento.
Imposta
fissa di registro per i conferimenti in societa'
Sono
stati modificati i criteri di determinazione della base imponibile dell'imposta
di registro per gli atti e le operazioni concernenti società, enti, compresi i
consorzi, le associazioni ed le altre organizzazioni di persone o di beni con o
senza personalità giuridica aventi per oggetto esclusivo o principale
l'esercizio di attività commerciali o agricole (art. 50, D.P.R. n. 131/1986).
La
base imponibile è costituita dal valore dei beni o diritti conferiti al netto
di:
-
passività e oneri accollati alle società, enti, consorzi, associazioni e altre
organizzazioni commerciali o agricole;
-
spese e oneri inerenti alla costituzione o all'esecuzione dell'aumento
calcolati forfetariamente nella misura del 2 per cento del valore dichiarato
fino a lire 200 milioni e dell'1 per cento per la parte eccedente, e in ogni
caso in misura non superiore a lire 1 miliardo.
Ai
contratti di associazione in partecipazione con apporto di beni, diversi dagli
immobili e dai mezzi di trasporto di ogni tipo, si applica l'imposta di
registro in misura fissa (lire 250.000) e non più quella proporzionale (1%).
Passano
dall'aliquota proporzionale dell'1 per cento alla tassa fissa di lire 250.000
anche le operazioni di costituzione e aumento del capitale o patrimonio
mediante:
-
conferimento di proprietà o diritto reale di godimento su aziende o su
complessi aziendali relativi a singoli rami dell'impresa;
-
conferimento di denaro, di beni mobili e di altri diritti;
-
conversione di obbligazioni in azioni o passaggio a capitale di riserve diverse
da quelle costituite con sopraprezzi o con versamenti dei soci in conto
capitale o a fondo perduto e da quelle iscritte in bilancio a norma di leggi di
rivalutazione monetaria.
Passano
dall'aliquota proporzionale dell'1 per cento alla tassa fissa di lire 250.000
anche le operazioni di regolarizzazione di società di fatto, derivanti da
comunione ereditaria di azienda, tra eredi che continuano in forma societaria
l'esercizio dell'impresa;
Con
l'abrogazione di alcune norme del testo unico dell'imposta di registro (art.
19, comma 3, e art. 27, c. 6, DPR n.131/86) non è più previsto che gli aumenti
di capitale a pagamento di s.p.a., s.a.p.a. e s.r.l siano sottoposti alla
condizione sospensiva della sottoscrizione (o della conversione in caso di
emissione di azioni convertibili) e che debba essere presentata la denuncia,
per le quantità sottoscritte fino al decorso di un trimestre dalla delibera,
entro 20 giorni successivi alla scadenza del trimestre ed entro 20 giorni dal
decorso di ogni successivo trimestre per quelle sottoscritte successivamente
(per le delibere soggette a omologazione, il termine per la denuncia era
riferito alla data della notizia del provvedimento di omologazione; in caso di
emissione di obbligazioni convertibili in azioni, la denuncia doveva essere
presentata, per le quantità convertite in ciascun trimestre del periodo o dei
periodi di convertibilità, entro 20 giorni dal decorso del trimestre).
Le
disposizioni sugli aumenti di capitale sociale decorrono da quelli sottoscritti
nel trimestre in corso al 31 dicembre 1999, la cui denuncia deve essere
presentata successivamente a tale data.
Super-Dit
E'
stata stabilita la copertura finanziaria al decreto legislativo che prevede
l'accelerazione del funzionamento della Dit commisurandola ad un moltiplicatore
dell'incremento del capitale.
Regolarizzazione
delle rimanenze di magazzino
Le
scorte esistenti all'inizio del periodo di imposta 1999 possono essere
regolarizzate pagando un'imposta sostitutiva sulle imposte sui redditi e
dell'IRAP dovute sui quantitativi non iscritti in precedenza pari al 30 per
cento del valore delle nuove iscrizioni in bilancio, o, in caso di eliminazione
di valori, della differenza tra l'ammontare corretto a seguito della
regolarizzazione consentita e quello che già risulta eliminato. Per l'IVA è
stato previsto il pagamento dell'aliquota media.
Rateazione
per le addizionali comunale e provinciale all'irpef
Relativamente
ai redditi di lavoro dipendente e assimilati, per le modalità di determinazione
dell'addizionale provinciale e comunale all'IRPEF e l'effettuazione delle
relative trattenute da parte dei sostituti d'imposta, si applicano le
disposizioni previste per l'addizionale regionale all'IRPEF (art. 50, comma 4,
D.Lgs. n,. 446/1997).
L'addizionale
è determinata al momento dell'effettuazione delle operazioni di conguaglio ed è
trattenuta in busta paga in rate (non superiori a undici) a partire dal periodo
successivo a quello in cui le operazioni sono effettuate. L'ultimo prelievo
deve essere comunque effettuato a novembre per permettere ai sostituti
d'imposta di versare l'importo trattenuto nel mese successivo.
Proroga
dell'indetraibilità dell'iva
sui
veicoli
E'
stato prorogato al 31 dicembre 2000 il termine, già rinviato al 31 dicembre
1999 (art. 2, comma 4, D.L. n. 669/1996), previsto per l'indetraibilità
dell'IVA relativa a operazioni concernenti ciclomotori, motocicli, autovetture
e autoveicoli non adibiti ad uso pubblico e che non formano oggetto
dell'attività propria dell'impresa (art. 14, comma 9, legge n. 537/1993).
Il
rinvio è stato disposto in attesa che venga emanata la direttiva europea che
regola le ipotesi di indetraibilità dell'imposta sul valore aggiunto sugli
acquisti di beni e servizi che per loro natura sono tali da soddisfare anche
bisogni privati.
Riduzione
dell'INVIM e dell'imposta di registro per i trasferimenti di immobili e
l'imposta di successione
La
finanziaria 2000 ha previsto un alleggerimento delle imposte sui trasferimenti
di immobili, con decorrenza dagli atti pubblici formati, dagli atti giudiziari,
pubblicati o emanati, dalle scritture private autenticate ed a quelle non
autenticate presentate per la registrazione, a decorrere dalla data di entrata
in vigore della legge finanziaria.
INVIM
E'
stata ridotta di un quarto l'imposta comunale sull'incremento di valore degli
immobili da corrispondere per i trasferimenti a titolo oneroso aventi a oggetto
gli immobili individuati catastalmente a uso abitativo e le relative
pertinenze.
Imposta
di registro per beni culturali e prima casa
E'
ridotta al 3 per cento l'aliquota del 4 per cento prevista per il trasferimento
di immobili di interesse storico, artistico o archeologico e per gli immobili
non di lusso destinati ad abitazione principale (art. 1 e relative note della
Tariffa, parte I, DPR n.131/86).
Fabbricati
e pertinenze
L'aliquota
dell'imposta di registro passa dall'8 al 7 per cento per i trasferimenti aventi
a oggetto fabbricati e relative pertinenze. Continua ad applicarsi l'aliquota
dell8 per cento ai trasferimenti di altri immobili compresi quelli coattivi.
Successioni
La
franchigia per l'imposta sulle successioni e donazioni dovuta dai parenti in
linea retta è stata elevata da 250 milioni 350 milioni di lire per le
successioni aperte a decorrere dal 1° gennaio 2000 e fino al 31 dicembre 2000,
e a 500 milioni di lire, per quelle aperte a decorrere dal 1° gennaio 2001.
In
modo analogo l'imposta sostitutiva di quella comunale sull'incremento di valore
degli immobili si applica nella misura dell'1 per cento del valore complessivo
degli immobile caduti in successione se tale valore supera 350 milioni di lire,
per le successioni aperte a decorrere dal 1° gennaio 2000 e fino al 31 dicembre
2000, e se supera 500 milioni di lire, per le successioni aperte a decorrere
dal 1° gennaio 2001.
Fabbricati
ex rurali
E'
stato ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2000 il termine per le variazioni
delle iscrizioni in catasto dei fabbricati già rurali.
Il
termine stabilito al 31 dicembre 1998 (art. 14, comma 13, secondo periodo,
legge n. 449/1997) era stato prorogato al 31 dicembre 1999 dalla legge
collegata alla finanziaria 1999 (art. 6, comma 4, L. n.448/98).
Proroga
delle agevolazioni per immobili destinati ad attivita' commerciali
E'
stata estesa anche alle spese sostenute nel periodo d'imposta in corso al 1°
gennaio 2000 la deducibilità dei costi di manutenzione, riparazione,
ammodernamen-to e ristrutturazione relative agli immobili ammortizzabili
posseduti o detenuti da esercenti mestieri artistici e tradizionali, attività
di abbigliamento su misura, tinto-lavanderie, attività commerciale con
autorizzazione per la vendita al dettaglio, attività di somministrazione di
alimenti e bevande, attività turistica, di estetista, di produzione con vendita
diretta al pubblico (art. 14, comma 2, legge n. 449/1997).
La
deducibilità di queste spese è consentita in quote costanti nel periodo
d'imposta di sostenimento e nei tre successivi.
Procedure
automatizzate per i rimborsi di modesta entità
Entro
il 31 dicembre 2000, per l'esecuzione dei rimborsi di modesta entità relativi
alle imposte sui redditi, all'IVA, al contributo al Servizio sanitario
nazionale nonché alle tasse e altre imposte indirette sugli affari, devono
provvedere gli Uffici finanziari secondo modalità semplificate che prevedano
l'utilizzazione di procedure automatizzate e senza alcun ulteriore adempimento
a carico dei contribuenti, mediante la realizzazione di piani e progetti
strumentali e di risultato.
Le
procedure automatizzate si applicano ai rimborsi di importo, al netto degli
interessi, non superiori a cinque milioni di lire richiesti fino al 31 dicembre
1993.
Con
decreto del Ministero delle Finanze saranno stabilite le modalità di attuazione
e saranno individuati gli Uffici competenti all'emanazione dei provvedimenti di
rimborso.
LEGGE
FINANZIARIA 2000 E ALTRI
RECENTI
PROVVEDIMENTI NORMATIVI DI NATURA TRIBUTARIA - PRIMI CHIARIMENTI
CIRCOLARE
247/E
Al
fine di facilitare l'applicazione delle disposizioni contemplate negli ultimi
provvedimenti normativi che hanno interessato la finanza pubblica ed in
particolare il settore fiscale, quali la "legge finanziaria per l'anno
2000" (in seguito: "l.f.") la "nuova disciplina del mercato
dell'oro" e altri decreti legislativi, si forniscono i primi chiarimenti
sulle principali novità.
Si
rammenta che, con la legge 13 dicembre 1999, n.466, sono stati prorogati di
diritto al 3 gennaio 2000 tutti i termini scadenti al 31 dicembre 1999 relativi
ad adempimenti, pagamenti od operazioni da effettuarsi, tra l'altro, a mezzo
banche e Poste Italiane S.p.A.. In proposito, si chiarisce che i versamenti relativi
ad oneri per i quali spetta la deducibilità o la detraibilità ai sensi delle
disposizioni in materia di imposte sui redditi, da effettuarsi entro il 31
dicembre 1999 e, di fatto, eseguiti il 3 gennaio 2000, sono rilevanti ai fini
della determinazione del reddito o dell'imposta relativi al periodo di imposta
1999.
1.
Imposte sui redditi
1.1
Deduzione per i possessori di abitazione principale
La
lettera a) del comma 1 dell'articolo 6 l.f. introduce nell'articolo 10 del
testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Tuir), un nuovo comma 3-bis, con il
quale si stabilisce che se alla formazione del reddito complessivo concorrono
il reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e quello
delle relative pertinenze, si deduce, fino a concorrenza di detto reddito, un
importo fino a lire 1.800.000, rapportato al periodo dell'anno durante il quale
sussiste tale destinazione ed in proporzione alla quota di possesso di detta
unità immobiliare. Su questo argomento il legislatore era già intervenuto con
l'articolo 18, comma 4, della legge 13 maggio 1999, n. 133, che aveva disposto
la soppressione del comma 4-quater dell'articolo 34 del Tuir, in base al quale
si prevedeva, a favore dei possessori di un'abitazione adibita a dimora
principale e delle relative pertinenze, una deduzione dal reddito dei
fabbricati fino a lire 1.100.000 (e comunque fino a concorrenza del reddito
dell'abitazione principale e delle relative pertinenze). Con il successivo
comma 5 veniva prevista una deduzione di medesimo importo da effettuare non dal
reddito dei fabbricati, ma dal reddito complessivo del contribuente. Il comma 6
dello stesso articolo 18 si occupava di coordinare la nuova previsione con le disposizioni
che disciplinano l'esonero dall'obbligo di presentare la dichiarazione dei
redditi, stabilendo che i riferimenti all'articolo 34, comma 4-quater, del
Tuir, contenuti nelle lettere b), b-bis) e c) dell'articolo 1, quarto comma,
del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, dovevano intendersi come effettuati alla
nuova disposizione. Il comma 7 del medesimo articolo 18 disponeva che per il
solo anno 1999 l'importo massimo della deduzione era elevato a lire 1.400.000 e
che di tale incremento non era possibile tenere conto ai fini del versamento
dell'acconto delle imposte per lo stesso periodo d'imposta 1999. Infine, il
comma 8 provvedeva, per il periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre
1999, ad incrementare in misura equivalente (da lire 270.000 a lire 380.000) la
detrazione prevista ai fini dell'Irpeg dovuta dalle cooperative edilizie a
proprietà indivisa per ognuna delle unità immobiliari adibite ad abitazione
principale dei soci assegnatari. Anche in questo caso era espressamente
stabilito che l'incremento non aveva effetto ai fini della determinazione
dell'acconto dovuto per lo stesso periodo d'imposta. Le disposizioni della
legge n. 133 del 1999 erano state illustrate con circolare n. 150/E del 7
luglio 1999, che restano confermate salvo quanto appresso specificato.
Con
la disposizione contenuta nella lettera a) del comma 1, dell'articolo 6 l.f.,
la deduzione ai fini dell'Irpef è incrementata fino a lire 1.800.000; pertanto,
tenuto conto che il comma 5 del richiamato articolo 18 della legge n. 133 del
1999 non ha ancora esplicato i suoi effetti, in pratica, la deduzione prevista
per i possessori di una unità immobiliare adibita ad abitazione principale è
aumentata da lire 1.100.000 a lire 1.800.000. Inoltre, l'incremento viene messo
a regime, cioè l'applicazione non è più limitata ad un solo periodo d'imposta.
Ciò ha consentito, peraltro, di trasferire la disposizione nel corpo
dell'articolo 10 del Tuir in ossequio ai principi di trasparenza nei confronti
dei contribuenti e di semplificazione dei testi legislativi.
Il
comma 2 dell'art. 6 l.f. eleva in misura corrispondente la detrazione prevista
per l'Irpeg dovuta dalle cooperative edilizie a proprietà indivisa per ognuna
delle unità immobiliari adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari,
che così passa da lire 270.000 a lire 500.000. Anche in questo caso,
ovviamente, l'incremento non ha carattere temporaneo, ma è a regime.
Il
successivo comma 6 mantiene fermo il principio che gli incrementi in questione
non esplicano effetti ai fini della determinazione degli acconti dovuti per il
primo periodo d'imposta, mentre il comma 7 assicura ora il coordinamento con le
disposizioni di esonero dall'obbligo di presentare la dichiarazione dei
redditi.
E'
il caso di segnalare che il comma 3-bis dell'articolo 10 del Tuir conferma il
concetto di pertinenza contenuto nel precedente comma 5 dell'art. 18 della
citata legge n. 133. Per quanto riguarda la nozione di abitazione principale,
viene chiarito che per essa s'intende quella nella quale il contribuente, che
la possiede a titolo di proprietà o altro diritto reale, o i suoi familiari
dimorano abitualmente. Ciò comporta che, fermo restando che la deduzione per
abitazione principale non può che competere per un solo fabbricato, atteso che,
ovviamente il contribuente non può avere contemporaneamente due unità
immobiliari adibite a dimora abituale, è consentito usufruire della deduzione
anche quando in realtà il fabbricato costituisce la dimora principale soltanto
dei familiari del contribuente stesso. Con riferimento a questo ultimo aspetto,
la disposizione si presenta particolarmente innovativa, atteso che per la prima
volta sarà possibile concedere la deduzione anche in tutte le ipotesi in cui il
possessore dell'immobile non utilizza l'unità immobiliare come abitazione
principale avendone concesso l'uso ad un familiare, ivi residente.
E'
bene precisare che, per effetto del comma 4, dell'art. 6, l.f. le modifiche
esposte si applicano a decorrere dal periodo d'imposta 1999.
1.2
Detrazione per gli inquilini di immobili destinati ad abitazione principale
L'art.
6, comma 1, lettera h), l.f. introduce nel Tuir, dopo l'art. 13-bis, un
articolo 13-ter, che disciplina la detrazione a favore dei titolari di
contratti di locazione di un'abitazione adibita a dimora principale. Si
ricorda, che in attuazione della lettera e) del comma 1 dell'art. 18 della
citata legge n. 133 del 1999, era stato emanato il decreto legislativo 17
agosto 1999, n. 327, con il quale, per il solo anno 1999, era stata introdotta
una detrazione a favore dei titolari di contratti di locazione di unità
immobiliare adibita a dimora principale, così graduata: lire 320.000, se il
reddito complessivo del contribuente non supera lire 30 milioni, lire 160.000,
se il reddito complessivo è compreso tra 30 milioni e una lira e 60 milioni. La
detrazione competeva soltanto se si trattava di contratti stipulati o rinnovati
a norma degli articoli 2, comma 3, e 4, commi 2 e 3, della legge 9 dicembre
1998, n. 431. La disposizione non ha ancora esplicato effetto. Tale detrazione,
in un primo momento prevista, appunto, per un solo anno, è ora con la
disposizione in commento subordinata alle stesse condizioni e disposta a
regime. Inoltre, gli importi della detrazione sono raddoppiati e, quindi,
abbiamo: lire 640.000 se il reddito complessivo non supera lire 30 milioni e
lire 320.000, se il reddito complessivo supera lire 30 milioni, ma non è
superiore a lire 60 milioni. E' opportuno chiarire che, per fruire della
detrazione, è necessario che il contratto sia stipulato o rinnovato a norma dei
citati articoli della legge n. 431 del 1998 entro il 31 dicembre 1999; e che
soddisfatta tale condizione (semprechè ricorrano i limiti di reddito
stabiliti), la detrazione è rapportata soltanto al periodo dell'anno in cui
l'abitazione è stata la dimora principale del contribuente ( ad esempio, se il
contratto è rinnovato il 1° ottobre 1999 e l'abitazione costituisce la dimora
principale del contribuente per tutto l'anno, la detrazione spetta per l'intero
anno). Inoltre, la detrazione va suddivisa tra i cointestatari del contratto,
ovviamente ciascuno di loro dovrà fare riferimento al proprio reddito
complessivo per stabilire l'importo della detrazione spettante.
(omissis)
1.6
Ristrutturazioni edilizie
Con
l'articolo 6, comma 15, l.f. sono state apportate modificazioni a quanto
precedentemente disposto dalla legge 27 dicembre 1997, n. 449, con riferimento
alle spese sostenute per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio
esistente. La detrazione prevista dall'articolo 1, della sopracitata legge
n.449 del 1997, compete anche per le spese sostenute nel periodo d'imposta in
corso alla data del 1° gennaio 2000, per una quota pari al 36 per cento. La
diminuzione della misura della detrazione rispetto a quella precedentemente
prevista del 41 per cento è compensativa del contestuale decremento
dell'aliquota IVA per i lavori di manutenzione, che varia dal 20 al 10 per
cento. La modifica, pertanto, si traduce in un più ampio beneficio per il
contribuente.
Con
l'introduzione del comma 1-bis al citato articolo 1, della legge n. 449 del
1997, si estende anche la tipologia delle spese che danno diritto alla
detrazione in questione, inserendo, oltre a quelle già previste, anche le spese
sostenute per la redazione della documentazione obbligatoria per comprovare la
sicurezza statica dei fabbricati, nonché per la realizzazione degli interventi
di manutenzione necessari in tal senso.
Tale
norma risponde alle esigenze emergenti da recenti eventi eccezionali, che inducono
i proprietari di immobili ad impegnarsi in misure e in lavori di manutenzione
mirati a scongiurare i rischi dovuti a situazioni di instabilità strutturale
dei fabbricati.
Risulta,
inoltre, modificata la disposizione prevista dal comma 3 dell'art. 1 della
legge n. 449 del 1997, concernente l'obbligo di allegazione delle copie delle
ricevute di pagamento dell'ICI al modello di comunicazione della data di inizio
lavori (se tale imposta era dovuta) con riferimento all'anno 1997.
Sulla
base della nuova disposizione normativa occorre, infatti, fornire
documentazione del pagamento della suddetta imposta per gli anni a decorrere
dal 1997.
E'
necessario chiarire che, al fine di usufruire della detrazione prevista per il
periodo d'imposta 2000, si può continuare ad utilizzare il modello di
comunicazione al Centro di Servizio già predisposto per il 41 per cento.
Inoltre, si rendono applicabili le istruzioni fornite dal Ministero delle
finanze e dal Ministero dei lavori pubblici con le circolari n. 57/E del 24 febbraio
1998 e n. 121/E dell'11 maggio 1998. Va sottolineato che, le spese in questione
costituiscono, come è noto, un onere e, pertanto, ai fini della detrazione, si
applica il criterio di cassa. Così tutti i pagamenti effettuati a decorrere dal
1° gennaio 2000, sia in acconto che a saldo di fatture emesse nel 1999, vanno
considerati ai fini della detrazione dall'imposta relativa ai redditi del 2000
e fruiscono dell'aliquota di detrazione del 36 per cento.
Resta
fermo che qualora gli interventi siano eseguiti su immobili storici ed
artistici di cui alla legge 1° giugno 1939, n. 1089, il contribuente può fruire
per le spese sostenute anche della detrazione del 19 per cento prevista
dall'articolo 13-bis del Tuir ridotta del 50 per cento.
1.7
Interessi passivi relativi a mutui stipulati nel 2000 per effettuare gli
interventi necessari al rilascio della documentazione obbligatoria idonea a
comprovare la sicurezza statica degli edifici
Con
l'articolo 6, comma 16, l.f. è stata introdotta una detrazione dall'imposta sul
reddito per le persone fisiche per gli interessi passivi e per gli oneri
accessori pagati in dipendenza di mutui contratti nell'anno 2000 per effettuare
gli interventi necessari al rilascio della documentazione obbligatoria idonea a
comprovare la sicurezza statica degli edifici.
La
detrazione compete nella misura del 19 per cento calcolata su un ammontare
complessivo non superiore a lire 5 milioni; in caso di contitolarità del
contratto di mutuo, o di più contratti di mutuo, il suddetto limite è riferito
all'ammontare complessivo degli interessi, oneri accessori e quote di
rivalutazione sostenuti.
La
disposizione prevede l'emanazione di un apposito decreto ministeriale per
stabilire modalità e condizioni per fruire della detrazione.
(omissis)
1.9
Credito d'imposta per nuove assunzioni
L'articolo
6, commi 9, 10 e 11, l.f. disciplina l'attribuzione di un credito d'imposta a
favore degli imprenditori individuali, società ed enti che assumono, dal 1°
gennaio 2000 e fino al 31 dicembre 2002, soggetti che fruiscono di trattamento
di integrazione salariale, che si trovano in mobilità, che sono impegnati in
lavori socialmente utili, che trasferiscono per esigenze di lavoro la residenza
anagrafica o che sono portatori di handicap.
Il
credito d'imposta spetta a condizione che:
1)
il datore di lavoro conceda ai nuovi assunti un fabbricato, o porzione di esso,
in uso, comodato o locazione;
2)
venga incrementata la base occupazionale dei lavoratori dipendenti rispetto a
quella esistente alla data del 30 settembre 1999. A tal fine, l'incremento deve
risultare dalla somma algebrica di nuove assunzioni ed eventuali cessazioni del
rapporto di lavoro intercorse nel periodo tra il 1° gennaio 2000 e il 31
dicembre 2002, tenendo conto anche delle diminuzioni occupazionali che intervengono
presso società controllate o facenti capo allo stesso soggetto.
Verificandosi
tali condizioni, il credito d'imposta spettante è determinato nella misura del
19 per cento del valore del suddetto compenso in natura calcolato con i criteri
di cui all'articolo 48, comma 4, lettera c), del Tuir.
1.10
Addizionale comunale e provinciale- addizionale regionale
L'articolo
6, comma 12, l.f., apporta talune modifiche alle modalità di prelievo
dell'addizionale comunale e provinciale con riferimento ai redditi di lavoro
dipendente e a quelli assimilati ai redditi di lavoro dipendente.
In
particolare, il sostituto d'imposta dovrà applicare le medesime disposizioni
previste per l'addizionale regionale di cui all'articolo 50, comma 4, del
D.Lgs. n. 446 del 1997. Al riguardo, occorre rilevare che quest'ultima
disposizione è stata modificata dall'articolo 1, comma 4, lettera r), del
decreto legislativo correttivo dell'Irap. In base alle nuove norme il sostituto
d'imposta determina l'addizionale regionale in sede di effettuazione delle
operazioni di conguaglio e trattiene la stessa a decorrere dal periodo di paga
successivo in un numero massimo di undici rate. Pertanto, il numero delle rate
è variabile in funzione del momento in cui sono effettuate le predette operazioni
di conguaglio: se esse vengono effettuate nei mesi di dicembre, gennaio e
febbraio, il numero delle rate è, rispettivamente, pari a 11, 10 e 9.
Resta,
invece, confermato che per i rapporti di lavoro cessati in corso d'anno
l'addizionale regionale è prelevata in un'unica soluzione alla data di
effettuazione delle relative operazioni di conguaglio.
Tali
disposizioni si rendono già applicabili alle operazioni di conguaglio di fine
anno 1999.
Le
suddette modalità di determinazione e prelievo dell'addizionale regionale si
applicano, dunque, anche all'addizionale comunale e provinciale. Inoltre,
l'articolo 30, comma 14, l.f., prevede che per l'anno 2000 il termine previsto
per deliberare la variazione dell'aliquota di compartecipazione
dell'addizionale comunale e provinciale è stabilito contestualmente alla data
dell'approvazione del bilancio comunale. Mentre, per gli anni successivi, il
predetto termine è fissato a regime al 31 dicembre di ciascun anno.
Sul
sito Internet del Ministero delle Finanze (www.finanze.it) è contenuta
l'indicazione delle aliquote delle addizionali comunicate dai comuni che le
hanno deliberate.
(omissis)
2.
IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO
2.1
Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria su fabbricati a
destinazione abitativa
L'
art.7, comma 1, lettera b), l.f., riduce al 10%, per l'anno 2000, l'aliquota
IVA applicabile alle prestazioni relative alla realizzazione, su fabbricati a
prevalente destinazione abitativa privata, degli interventi di recupero
elencati nelle lettere a), b), c) e d) della legge n. 457 del 5 agosto 1978. Si
tratta degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro
e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia.
La
norma fa espressamente salve le disposizioni più favorevoli già previste, in
materia di IVA, per le prestazioni concernenti il recupero edilizio. Nella
tabella A, parte terza, allegata al D.P.R. n. 633 del 1972 (n.
127-quaterdecies), sono attualmente elencati, tra i servizi cui l'imposta si
applica a regime con l'aliquota ridotta del 10 per cento, quelli, dipendenti da
contratti d'appalto, aventi ad oggetto gli interventi di recupero edilizio di
cui alle lettere c) e d) della citata legge n. 457 del 1978 (rispettivamente il
restauro e risanamento conservativo e la ristrutturazione edilizia), effettuati
su qualsiasi tipologia di immobile. Ne consegue che la portata innovativa della
norma riguarda in sostanza gli interventi di manutenzione ordinaria e
straordinaria effettuati su immobili a prevalente destinazione abitativa, ai
quali si applicherà, per l'anno 2000, l'aliquota IVA del 10 per cento anzichè
quella del 20 per cento.
L'agevolazione
riguarda la prestazione di servizi complessivamente intesa, per cui si estende
anche alle forniture delle materie prime e semilavorate e degli altri beni
necessari per i lavori, a condizione che tali beni non costituiscano una parte
significativa del valore delle cessioni effettuate nel quadro dell'intervento.
Per i beni che invece costituiscono una parte significativa del detto valore
l'aliquota ridotta si applica solo fino a concorrenza della differenza tra il
valore complessivo dell'intervento di recupero e quello dei medesimi beni. Per
facilitare la gestione dell'agevolazione, è previsto che i beni per i quali
ricorre la condizione del "valore significativo" siano identificati
con decreto del Ministro delle Finanze.
Tale
decreto, in corso di emanazione, individua i seguenti beni di valore
significativo:
-
ascensori e montacarichi;
-
infissi esterni ed interni;
-
caldaie;
-
videocitofoni;
-
apparecchiature di condizionamento e riciclo dell'aria;
-
sanitari e rubinetterie da bagno;
-
impianti di sicurezza.
L'agevolazione
si applica alle prestazioni di servizi fatturate a decorrere dal 1° gennaio
2000.
E'
necessario chiarire il significato della locuzione "fabbricati a
prevalente destinazione abitativa privata", utilizzato dalla norma per
circoscrivere oggettivamente l'ambito di applicazione del beneficio.
Si
ritiene che la detta espressione sia atta a ricomprendere:
1)
singole unità immobiliari a destinazione abitativa (categorie catastali da A1
ad A11, escluso A10)- a prescindere dall'effettivo utilizzo - e relative
pertinenze;
2)
interi fabbricati con più del 50% della superficie dei piani sopra terra
destinata ad abitazione privata (non è necessario che ricorra l'altra
condizione richiesta dalla legge n. 408 del 1949 -c.d. Tupini - e successive
modificazioni, ossia che la superficie destinata a negozi non ecceda il 25%
della superficie dei piani sopra terra).
Dal
momento che la disposizione fa riferimento ad edifici a destinazione abitativa
privata restano esclusi dall'agevolazione i fabbricati destinati ad
utilizzazioni pubbliche.
Nell'ipotesi
in cui siano utilizzati, nel quadro dell'intervento, beni di "valore
significativo" ricompresi nell'elenco recato dal citato decreto
ministeriale il contribuente deve indicare in fattura il corrispettivo del
servizio al netto del valore dei detti beni, ed inoltre, distintamente, la
parte del valore dei beni stessi cui è applicabile l'aliquota ridotta e
l'eventuale parte soggetta all'aliquota del 20 per cento.
(omissis)
4.
IMPOSTA DI REGISTRO ED INVIM
4.1
Trasferimenti di fabbricati
Il
comma 6 dell'art. 7 l.f. dispone la riduzione dal 4% al 3% dell'aliquota
stabilita dall'articolo 1 e relative note della Tariffa, parte prima allegata
al Testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro approvato
con D.P.R. 26 aprile 1986, n.131. L'aliquota del 4 %, prima delle modifiche in
commento interessava gli atti traslativi aventi per oggetto non solo le case di
abitazione non di lusso, c.d. prima casa, ma anche gli immobili di interesse
storico, artistico ed archeologico di cui alla legge 1° giugno 1939, n.1089. La
riduzione dell'aliquota al 3% interessa, pertanto, ambedue le tipologie di
atti.
Il
comma 7 dell'art. 7 introduce nello stesso art.1 della tariffa la nuova
aliquota del 7%, da applicare agli atti traslativi a titolo oneroso di tutti i
fabbricati e relative pertinenze ad eccezione di quelli per i quali è prevista
l'aliquota agevolata di cui sopra.
Per
quanto riguarda la decorrenza (comma 8) è precisato che le nuove disposizioni
si applicano agli atti pubblici redatti, agli atti giudiziari, pubblicati o
emanati, alle scritture private autenticate e a quelle non autenticate
presentate per la registrazione a decorrere dalla data di entrata in vigore
della presente legge e cioè dal 1° gennaio 2000 (art.71, comma 3).
(omissis)
4.5
Invim
L'art.
7, comma 4 l.f. stabilisce la riduzione di 1/4 dell'imposta comunale
sull'incremento di valore degli immobili prevista dall'art. 2 del DPR 26
ottobre 1972, n. 643 dovuta per i trasferimenti a titolo oneroso avente ad
oggetto gli immobili individuati catastalmente ad uso abitativo e relative
pertinenze.
Sembra
evidente che per determinare l'importo da versare deve essere prima calcolata
l'imposta e poi ridotta di 1/4.
(omissis)