TRASPORTO
DEI PROPRI RIFIUTI – MANCATO AGGIORNAMENTO DELL'ISCRIZIONE ALL'ALBO GESTORI
AMBIENTALI – CANCELLAZIONE D'UFFICIO
Con deliberazione del Comitato nazionale
del 26/10/2011, n.4 recante “Cancellazione dall’Albo per mancato aggiornamento
dell’iscrizione ai sensi dell’articolo 212, comma 8, del decreto legislativo 3
aprile 2006, n.152, e successive modificazioni e integrazioni”, l'Albo Gestori Ambientali ha previsto la
cancellazione d’ufficio, per tutte quelle imprese, titolari di autorizzazione
al trasporto in c/proprio che non provvedono ad aggiornare l’iscrizione entro
il prossimo 27 dicembre.
Si ricorda che l’art.212 comma 8 prevede
che i produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni
di raccolta e trasporto di propri rifiuti, nonché i produttori iniziali di
rifiuti pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri
rifiuti in quantità non eccedente trenta chilogrammi o trenta litri/giorno che
abbiano effettuato l’iscrizione all’Albo prima del 14 aprile 2008 debbano
aggiornare le proprie iscrizioni entro il 27 dicembre 2011.
Al fine di disciplinare la procedura
di aggiornamento delle iscrizioni, l’Albo Gestori Ambientali aveva emanato la
circolare n.432/albo/pres. del 15/3/2011 con la quale era stato predisposto lo
schema di domanda di aggiornamento.
Considerato, inoltre, l’alto numero
delle iscrizioni da aggiornare l’Albo aveva previsto che le domande dovessero
essere presentate alle sezioni regionali entro il 30 giugno 2011.
Dai dati informalmente acquisiti
presso l’Albo risulta che ad oggi, su circa 40.000 autorizzazioni, ne sarebbero
state aggiornate circa la metà.
Le imprese che non lo avessero ancora
fatto e che volessero presentare per il tramite del Collegio la domanda di
aggiornamento (il servizio è gratuito) sono pregate di mettersi in contatto con
gli uffici allo 030-399133.
Allegato:
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deliberazione del
Comitato nazionale del 26/10/2011, n.4