AGEVOLAZIONI
PER LE RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE - CHIARIMENTI CIRCA L'ACQUISTO DI BOX
PERTINENZIALE E NOVITA' PER L'ANNO 2000
(Risoluzione
n. 166/E del 20/12/99)
Si
pubblica il testo della risoluzione del Ministero delle finanze 20/12/99,
n.166/E che fornisce chiarimenti in ordine all'applicazione delle agevolazioni
fiscali per le ristrutturazioni degli immobili residenziali (cd 41%, art.1,
legge 449/97) agli acquisti di box pertinenziali effettuati, tra l'altro, da
imprese di costruzione.
In
sostanza, rifacendosi a quanto già previsto nelle circolari n.57/E e 121/E del
1998 del medesimo Ministero, la risoluzione precisa che la detrazione del 41%,
in tal caso, si applica esclusivamente con riferimento alle spese sostenute per
la costruzione dell'autorimessa, sempre che le stesse siano comprovate da
attestazione rilasciata dal venditore.
In
tal caso, la comunicazione all'ufficio finanziario (centro servizi delle imposte
dirette) per beneficiare dell'agevolazione può essere presentata anche dopo
l'inizio dei lavori, ma entro il termine di presentazione della dichiarazione
dei redditi del periodo in cui si intende beneficiare della detrazione.
Novita
per l'anno 2000
Si
richiama infine l'attenzione sulle modifiche alla disciplina delle agevolazioni
introdotte dall'art.6, comma 13 della legge finanziaria per il 2000, in corso
di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.
In
particolare, a decorrere dal 1 gennaio 2000 è prevista:
-
la proroga, dal 31 dicembre 1999 al 31 dicembre 2000, del termine ultimo di
applicazione dei benefici fiscali;
-
la riduzione, dal 41% al 36%, dell'importo percentuale cui commisurare la
detrazione di imposta, con riferimento alle spese sostenute nel corso del 2000
e la contestuale riduzione, dal 20% al 10%, dell'aliquota IVA prevista per gli
interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria (lettere A e B
dell'art.31, primo comma, della legge n.457/78) sugli edifici a prevalente
destinazione abitativa privata;
-
l'estensione dei benefici anche in relazione alle spese sostenute per la
redazione della documentazione obbligatoria atta a comprovare la sicurezza
statica del patrimonio edilizio, nonché per la realizzazione degli interventi
necessari al rilascio della suddetta documentazione.
Dipartimento
Entrate
Risoluzione
n. 166/E del 20/12/99
Alla
D.R. delle Entrate per l'Umbria
Con
istanza del 10 giugno 1999, il signor B. S. ha richiesto chiarimenti circa le
modalità di applicazione della detrazione d'imposta del 41%, con riferimento
all'acquisto di un box pertinenziale realizzato su area pubblica, secondo le
finalità previste dalla L. 24 marzo 1989, n. 122 e successive modificazioni.
In
particolare, si chiede di conoscere la corretta interpretazione di quanto
riportato nella circolare n. 57/E del 24 febbraio 1998, laddove viene precisato
che, al fine di poter fruire del beneficio fiscale della detrazione, è
necessario procedere alla distinta contabilizzazione dei costi imputabili alla
sola realizzazione dei parcheggi e di quelli dei costi accessori, per
distinguerli da quelli non ammissibili al beneficio.
Occorre
a tale proposito precisare che la stessa circolare ha specificato che il
concessionario che ha ottenuto il diritto di superficie sull'area pubblica e
procede alla realizzazione dei suddetti parcheggi, ha obbligo di fornire la
documentazione da allegare alla richiesta di detrazione fiscale.
Tale
documentazione ricomprende, evidentemente, anche quella da presentare o
trasmettere a richiesta dell'Amministrazione finanziaria, come l'attestazione
riguardante le spese sostenute per la sola realizzazione del parcheggio, così
come risultanti dalla distinta contabilizzazione dei costi da parte del
costruttore, nonché quelle accessorie alla realizzazione dello stesso.
La
medesima circolare sopracitata ha specificato che rientrano tra le spese
ammesse al beneficio quelle sostenute per la progettazione e l'esecuzione dei
lavori, per l'eventuale relazione di conformità, degli stessi alle leggi
vigenti, per le prestazioni professionali richieste dal tipo d'intervento, per
l'imposta sul valore aggiunto, l'imposta di bollo e i diritti pagati per le
concessioni, per le autorizzazioni, per le denuncie di inizio lavori, per gli
oneri di urbanizzazione.
E'
opportuno chiarire, inoltre, che nella ipotesi di acquisto di box
pertinenziali, la comunicazione all'Ufficio finanziario da parte del
contribuente che intende avvalersi della detrazione d'imposta, può essere
successiva alla data di inizio lavori (che sono effettuati dal concessionario o
dall'impresa di costruzione).
E'
necessario. comunque, che la suddetta comunicazione pervenga
all'amministrazione finanziaria entro i termini di presentazione della
dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel quale s'intende
fruire della detrazione.