COGENERAZIONE AD ALTO RENDIMENTO (C.A.R.) - INCENTIVAZIONE TRAMITE RILASCIO DI CERTIFICATI BIANCHI
E’ stato pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale n. 218 del 19 settembre 2011 il decreto 5 settembre 2011 che
stabilisce il nuovo regime di sostegno per le unità di cogenerazione ad alto
rendimento, in attuazione dell’articolo 30, comma 11, della legge 99 del 2009.
Con il termine “cogenerazione” si
indica la produzione combinata di più fonti di energia secondarie partendo da
una unica (sia fossile che rinnovabile) attuata in un unico sistema integrato.
Si tratta normalmente della contemporanea produzione di energia elettrica e
termica realizzata utilizzando un impianto alimentato generalmente a gas metano
o anche con fonti rinnovabili.
Il più comune esempio di impianto cogenerativo
è quello realizzato con turbogas o motore alternativo e caldaia a recupero. I
fumi del turbogas o del motore alternativo vengono convogliati attraverso un
condotto fumi nella caldaia a recupero.
La cogenerazione è definita ad alto rendimento
(C.A.R.) se fornisce un risparmio di energia primaria pari almeno al 10%; alla
C.A.R. è altresì assimilata la produzione, mediante unità di piccola
cogenerazione o di micro-cogenerazione, che fornisce
un risparmio di energia primaria.
Tale definizione, insieme alle modalità di calcolo del
risparmio di energia primaria, è riportata nell’allegato 3 al decreto 4 agosto
2011, che modifica e integra il D. Lgs. 8 febbraio
2007, n. 20, di attuazione della direttiva 2004/8/CE sulla promozione della
cogenerazione.
Il decreto del 5 settembre 2011 disciplina un sistema
di incentivi consistente nel rilascio di certificati bianchi in numero
commisurato all’effettivo risparmio di energia primaria, calcolato come
specificato nel suddetto allegato 3 al decreto 4 agosto 2011, in funzione dei
rendimenti elettrico e termico della produzione mediante cogenerazione e dei
valori di rendimento di riferimento per la produzione separata di energia
elettrica e termica.
I “certificati bianchi”, chiamati anche “Titoli di
Efficienza Energetica” (TEE), attestano il conseguimento di risparmi energetici
attraverso l’applicazione di tecnologie e sistemi efficienti. Vengono emessi
dal Gestore del Mercato Elettrico (GME) sulla base delle certificazioni dei
risparmi conseguiti, effettuate dall’Autorità.
L’Autorità valuta i risparmi
energetici conseguiti dai singoli interventi e autorizza il GME all’emissione
dei certificati bianchi. I TEE sono emessi dal Gestore del mercato elettrico
(GME) a favore dei distributori, delle società controllate dai distributori
medesimi o a favore di società operanti nel settore dei servizi energetici
(ESCO) con l’obiettivo di certificare la riduzione dei consumi conseguita
attraverso interventi e progetti di incremento di efficienza energetica.
Il sistema di incentivi è così articolato:
- le unità di cogenerazione entrate in esercizio, come
nuove unità di cogenerazione o come rifacimento di unità esistenti, a decorrere
dal 1° gennaio 2011, se rientrano nella definizione di CAR, hanno diritto al
riconoscimento di certificati bianchi per un periodo di dieci anni solari
(oppure di quindici anni solari se abbinate a reti di teleriscaldamento) a
partire dal 1° gennaio dell’anno successivo alla loro data di entrata in
esercizio;
- le unità di cogenerazione
entrate in esercizio, come nuove unità di cogenerazione o come rifacimento di
unità esistenti, tra il 7 marzo 2007 (data di entrata in vigore del decreto legislativo
n. 20 del 2007) e il 31 dicembre 2010 hanno diritto al riconoscimento di
certificati bianchi come descritto al punto precedente qualora rientrino nella
definizione di Cogenerazione ad Alto Rendimento oppure soddisfino i criteri
contenuti nella delibera dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas n. 42
del 2002;
- le unità di cogenerazione entrate in esercizio dopo
il 1° aprile 1999 e prima del 7 marzo 2007, se riconosciute cogenerative
ai sensi delle norme applicabili alla data di entrata in esercizio dell’unità
medesima, hanno diritto al riconoscimento di certificati bianchi secondo le
modalità e i criteri e nei limiti indicati all’art. 29, comma 4, del decreto
legislativo n. 28/2011, per un periodo di cinque anni solari dalla data di entrata
in vigore del decreto in esame.
Gli incentivi sono cumulabili con l’accesso a fondi di
garanzia, fondi di rotazione, detassazione dal reddito d’impresa degli
investimenti in macchinari e apparecchiature e altri incentivi pubblici in
conto capitale (art. 6 del decreto).
Gli operatori che hanno avuto accesso ai certificati
bianchi ai sensi del decreto 20 luglio 2004 del Ministro delle attività
produttive e successive modificazioni e integrazioni possono accedere ai nuovi
incentivi previa rinuncia al godimento del diritto dell’ intero quantitativo
dei certificati bianchi ottenuti a valere sulle stesse unità di cogenerazione.
La gestione del sistema di incentivi è affidata al
GSE, al quale occorre rivolgersi per una valutazione preliminare delle unità
non ancora in esercizio o per la qualificazione come CAR delle unità già in
esercizio.
Negli articoli 7 e 8 del decreto sono quindi descritte
le modalità di presentazione delle domande di accesso al regime di sostegno
nonché i criteri e le tempistiche di risposta del GSE.