NUOVE DISPOSIZIONI PER I DISPOSITIVI DI RITENUTA STRADALE - D.M. 28/06/2011
Entro il 01/01/2012 devono esser attuate le
disposizioni in materia di dispositivi di ritenuta stradale secondo i requisiti
prescritti dalle norme europee di più recente emanazione.
E’ infatti allo
scadere il periodo per l’impiego dei dispositivi già immessi sul mercato
fissato al 31 dicembre 2010, data che coincide con quella di abrogazione delle
specifiche tecniche nazionali in contrasto con le specifiche della norma
europea armonizzate.
Come chiarisce l’articolo 3 del Decreto Ministeriale
28/06/2011, in via provvisoria e comunque non oltre il 31/12/2011, possono
essere utilizzati prodotti sprovvisti di marcatura CE, purché immessi sul
mercato entro il 31 dicembre 2010, ovvero installati entro tale termine, nel
caso in cui il fabbricante o produttore coincida con il soggetto appaltante.
I dispositivi già immessi sul mercato, senza marcatura
CE, devono comunque garantire conformità
e sicurezza richieste al prodotto dalla norma europea armonizzata UNI EN
1317-5:2007+A1:2008. Questi dispositivi inoltre devono essere sottoposti con
esito positivo alle prove d’urto prescritte dalla norme UNI EN 1317. I rapporti
di prova devono essere verificati da parte della stazione appaltante, ai sensi
del decreto ministeriale 21 giugno 2004 e del relativo allegato tecnico. Il
direttore dei lavori accerta inoltre l’esito positivo dei rapporti di prova,
effettuati ai sensi del citato decreto ministeriale 21 giugno 2004 e del relativo
allegato tecnico, e il collaudatore ne dà atto in sede di certificato di
collaudo.
Questo è parte di quanto è contenuto nel Decreto del
ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 28 giugno 2011 (in Gazzetta
Ufficiali del 6 Ottobre, n.233), “Disposizioni sull’uso e l’installazione dei
dispositivi di ritenuta stradale”.
E’ da ricordare inoltre che su mandato della
Commissione Europea, conferito in attuazione della direttiva 89/106/CEE, è
stata adottata dal Comitato Europeo di formazione la norma europea armonizzata
“UNI EN 1317-5:2007+A1:2008”, riguardante “Barriere di sicurezza stradali -
Parte 5: requisiti di prodotto e valutazione di conformità per sistemi di
trattenimento veicoli”.
Dal 01/01/2012 i
dispositivi di ritenuta stradali dovranno avere marcatura CE, dovranno essere
perciò idonei all’uso, realizzati con prodotti di idonea qualità da costruzione
e poter circolare ed essere liberamente utilizzati, conformemente alla loro
destinazione, in tutta I’ Unione Europea, in rispetto alla norma europea
armonizzata “UNI EN 1317-5:2007+A1:2008”.