NUOVO REGOLAMENTO DI PREVENZIONE INCENDI - D.P.R. 1/8/2011, N.151 E CIRCOLARE n. 13061 del 06/10/2011
Il 7 ottobre 2011 è entrato in vigore il Decreto del
Presidente della Repubblica 1 agosto 2011, n. 151, pubblicato sulla Gazzetta
ufficiale n. 221 del 22 settembre 2011 e contenente il “Regolamento recante
semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione
degli incendi, a norma dell’articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31
maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,
n. 122”.
Con tale norma vengono contestualmente abrogati:
• il Decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio
1959, n. 689, che nelle tabelle A e B riportava le aziende e lavorazioni
soggette al controllo del vigili del fuoco ai fini della prevenzione degli
incendi, ai sensi dell’articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica
27 aprile 1955, n. 547;
• il Decreto del Ministro dell’Interno 16 febbraio
1982, che nella tabella allegata conteneva l’elenco dei depositi e industrie
pericolose soggetti alle visite ed ai controlli di prevenzione incendi, ai
sensi dell’articolo 4 della legge 26 luglio 1965, n. 966.
Il nuovo regolamento
ha come obiettivi quelli di rendere più snella e veloce l’azione
amministrativa e rendere più efficace l’opera di controllo dei Comandi
provinciali che hanno la possibilità di concentrare la gran parte delle
verifiche tecniche sulle attività con rischio di incendio più elevato.
La nuova norma opera infatti una sostanziale
semplificazione relativamente agli adempimenti da parte dei soggetti
interessati, raccordando la disciplina vigente in materia di prevenzione
incendi con l’introduzione della Segnalazione Certificata di Inizio Attività
(SCIA), in modo da garantire certezza giuridica al quadro normativo e coniugare
l’esigenza di semplificazione con quella di tutela della pubblica incolumità.
Si ottiene così una semplificazione e riduzione degli
oneri burocratici, nonché riduzione e certezza dei tempi con una elevata tutela
della pubblica incolumità.
La ricevuta di avvenuta presentazione della SCIA al
Comando provinciale, direttamente oppure attraverso il SUAP, è titolo
abilitativo all’esercizio dell’attività ai soli fini antincendio.
Entrando nel dettaglio procedurale, il titolare, prima
dell’inizio dell’attività, è tenuto a presentare una Segnalazione Certificata
di Inizio Attività (SCIA) corredata da atti «tecnico-amministrativi»,
comprensivi di:
• una dichiarazione sostituiva dell’atto notorio con
la quale il titolare dell’attività segnala l’inizio dell’attività;
• un’asseverazione con la quale un tecnico abilitato
attesta la conformità dell’opera alla regola tecnica e, ove previsto, al
progetto approvato dal Comando provinciale;
• le certificazioni e/o le dichiarazioni, atte a
comprovare che gli elementi costruttivi, i prodotti, i materiali, le
attrezzature, i dispositivi, gli impianti e i componenti d’impianto rilevanti
ai fini della sicurezza in caso d’incendio sono stati realizzati, installati o
posti in opera in conformità alla vigente normativa in materia di sicurezza
antincendio.
La norma individua le attività soggette a visite e
controlli in tre categorie(A,B,C). Qualora siano presenti contemporaneamente
attività di categoria A, B, e C, il progetto sottoposto a valutazione dovrà
riferirsi solo alle attività B e C, mentre le attività A saranno indicate ai
fini della valutazione di eventuali interferenze.
Le attività in categoria A e B sono sottoposte a
visite a campione, per le quali il Comando provinciale rilascerà copia del
verbale della visita tecnica, che comunque dovrà essere sempre redatto, a
richiesta dell’interessato.
Per tutte le attività di categoria C, il Comando
effettua il controllo entro sessanta giorni. Solamente in caso di esito
positivo del controllo, il Comando provinciale rilascerà entro quindici giorni
il Certificato di Prevenzione Incendi (CPI).
Se ne denota che, ai sensi del nuovo regolamento, il
CPI, analogamente al verbale della visita tecnica, non è più un provvedimento
finale di un procedimento amministrativo, ma costituisce solo il risultato del
controllo effettuato e non ha validità temporale. Il CPI assume perciò valenza
di «attestato del rispetto delle prescrizioni previste dalla normativa di
prevenzione incendi e della sussistenza dei requisiti di sicurezza
antincendio».
Ove nei controlli emergessero carenze dei requisiti e
dei presupposti per l’esercizio dell’attività previsti dalla normativa di
prevenzione incendi, viene data la possibilità al Comando provinciale di non
dover prescrivere, sempre e in ogni caso, l’interruzione dell’attività, ma di
richiedere all’interessato di conformare l’attività alla normativa antincendio
e ai criteri tecnici di prevenzione incendi, entro un termine congruo,
valutando che tale adeguamento sia possibile in base alla complessità degli
adempimenti richiesti. Quanto appena indicato presume sempre che la
prosecuzione dell’attività, nel periodo transitorio, possa avvenire garantendo
un grado di sicurezza equivalente anche attraverso l’imposizione di specifiche
misure tecnico-gestionali.
Si precisa altresì che le sanzioni penali previste per
l’omessa richiesta del rilascio o rinnovo del CPI di cui all’articolo 20 del
d.lgs. 139/06, trovano ora applicazione a tutte le attività individuate
nell’allegato I in caso di mancata presentazione di SCIA.
Nel caso di progetti particolarmente complessi, i
titolari delle attività comprese nelle categorie B e C hanno la possibilità di
richiedere preventivamente al Comando provinciale il rilascio di un nulla osta
di fattibilità (NOF). Il NOF si sostanzia in un parere rilasciato con riguardo
a uno o più aspetti rilevanti dal punto di vista della prevenzione incendi,
elaborato sulla base della valutazione di un progetto di fattibilità
dell’opera.
Altro procedimento innovativo, introdotto dal D.P.R.
151/11, è quello legato alla possibilità di richiedere verifiche in corso
d’opera al competente Comando provinciale per verificare la rispondenza delle
opere alle disposizioni di prevenzione incendi, anche durante la loro
realizzazione. In questo modo è possibile, per le opere particolarmente
complesse, procedere alla verifica di alcuni aspetti rilevanti dal punto di
vista antincendio durante la costruzione delle attività complesse. Al fine di
non ostacolare il proseguimento della realizzazione dell’opera in attesa della
visita tecnica da parte dei vigili del fuoco, è necessario che venga concordato
con il locale Comando, in fase preliminare progettuale, un cronoprogramma
delle visite, in modo da garantire la tempestività delle stesse.
Il periodo transitorio è regolamentato dall’articolo
11 del d.P.R. 151/11 che analizza sia le fattispecie
che si vengono a configurare per le nuove attività soggette, sia quelle
riconducibili a procedimenti avviati con il D.P.R. 37/98 e non ancora conclusi.
Sul sito internet del Collegio Costruttori www.ancebrescia.it vengono riportati i testi del Decreto e della Circolare qui commentati.