LL.PP. - DANNI - QUANTIFICAZIONE PER: 1) RITARDO ULTIMAZIONE LAVORI, 2-3) SPESE GENERALI, 4) MANCATO UTILE, 5) MACCHINARI, 6) ATTREZZATURE NOLEGGIATE
(LODO Roma 29 gennaio 2010 n. 12 — Pres. A. CLARIZIA —
XXX (avv.ti E. Notti e L. Nicoletti) c. YYY (avv. L. Mastrovincenzo)).
1. - Nel caso in cui l’appaltatore abbia contribuito
col proprio comportamento al grave ritardo nell’ultimazione dei lavori, per
circostanze ad esso direttamente imputabili, la quantificazione del
risarcimento spettantegli per i maggiori oneri subiti
a causa delle carenze ed incompletezze progettuali, che hanno reso difficoltosa
l’esecuzione delle prestazioni, va diminuita in misura proporzionale.
2 – Le spese
generali concernono l’organizzazione, l’amministrazione e la conduzione
dell’Impresa nel suo complesso, e non sono imputabili ad un determinato
prodotto, né ad uno specifico ramo di attività, riguardando sostanzialmente i
canoni di affitto per i locali della sede, le spese postali e di cancelleria,
quelle telefoniche, gli stipendi e gli oneri per il personale tecnico e
amministrativo di sede, le spese di amministrazione e contabilità
amministrativa in genere, le spese legali e di rappresentanza, ecc.
3 – In presenza di un accertato sconvolgimento dei
tempi contrattuali, non ocorre una prova particolare
del danno conseguito in quanto, in via di presunzione, ai sensi dell’art. 2727
Cod. civ., deve senz’altro ritenersi verificato un aumento o un improduttivo
esborso anche delle spese generali, essendo i due fenomeni strettamente
connessi.
4 – Ai fini della quantificazione del mancato utile,
si deve procedere alla depurazione dall’importo totale dell’appalto dell’utile
di impresa (pari al 10%) connesso alla normale esecuzione del contratto,
calcolare l’importo da liquidarsi in funzione del 10% di questa somma netta e,
infine, dividere l’ultimo dato per la durata contrattuale e moltiplicare il
risultato ottenuto per il periodo di protrazione dei lavori.
5 – In caso di prolungamento dei tempi lavorativi, la
quantificazione del corrispettivo spettante all’Impresa per il minor utilizzo
dei mezzi d’opera, a seguito di ridotta produttività di cantiere, deve essere
effettuata, non già sul semplice valore delle attrezzature presenti in cantiere,
bensì su tale valore dedotta quella parte di esso corrispondente a macchinari
non da considerare utili e direttamente utilizzabili per la produzione
(automobili, furgoni e simili), nonché di tutte le attrezzature minute
(strumentazioni topografiche, attrezzature di misura, ecc.).
6 - Ai fini del ristoro dei maggiori oneri per
macchinari ed attrezzature noleggiati, non si può ricorrere al principio
dell’ammortamento, che presuppone la proprietà dei beni, ma occorre dimostrare
sia l’esistenza di un valido titolo che giustifichi il noleggio, sia
l’ammontare del relativo canone.