LL.PP. - LA IRREGOLARITA’ O MANCANZA DEL DURC NON COMPORTA L’INTEGRALE SOSPENSIONE DEI PAGAMENTI
(LODO Roma 17 febbraio 2010 n. 20 — Pres. P. Piscitello — XXX (avv. A. Bivona)
c. YYY (avv. G. Rossitto)).
In tema di corrispettivo dell’appalto, il d.u.r.c. irregolare, oppure la mancata produzione dello
stesso (situazioni parificate ai fini del pagamento), non comporta la
sospensione dell’intero pagamento dell’importo dei lavori effettuati.
Diritto Omissis.
Con il quinto quesito l’attore chiede che il Collegio
accerti “se spetta all’impresa XXX il pagamento del credito vantato nei
confronti della Stazione appaltante sia a titolo di saldo del 4° S.A.L. (€ 8.573,49) che di integrale liquidazione delle
lavorazioni contabilizzate in seno al 5° S.A.L. (pari
a € 109.352,33) oltre interessi legali da computarsi ai sensi del D.L.vo n.
231/2002 e rivalutazione dalla data di maturazione del relativo credito e sino
all’effettivo soddisfo, per l’effetto condannando il Comune al pagamento di
quanto di ragione”.
In proposito, risulta incontestato, che
l’Amministrazione comunale abbia contabilizzato lavori che poi non ha pagato
all’esecutore, adducendo la mancata allegazione del documento unico di
regolarità amministrativa.
Nel merito, ritiene il Collegio che il d.u.r.c. irregolare, oppure la mancanza produzione dello
stesso (situazioni parificate ai fini del pagamento), non comporta la
sospensione dell’intero pagamento dell’importo dei lavori effettuati.
La normativa di settore infatti, pur richiedendo la
produzione del documento ai fini del pagamento, non ha mai preteso la
sospensione del pagamento del credito maturato a fronte di realizzazione dei
lavori, e di ciò ne è consapevole anche l’Amministrazione comunale che nel
contratto di appalto ha inserito apposite norme al riguardo (art. 25.2 e 26
delle disposizioni particolari del contratto).
L’art. 25.2 prevede infatti, che “l’appaltatore dovrà
altresì osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti
vigenti sull’assunzione, protezione, assicurazione ed assistenza dei
lavoratori” e che a garanzia di tali obblighi su ogni pagamento venga
effettuata la ritenuta dello 0,50% dell’importo netto progressivo dei lavori.
Il successivo art. 26 prevede, invece, che: “In caso
di violazione degli obblighi suddetti, e sempre che la violazione sia stata
accertata dall’Amministrazione o denunciata dal competente Ispettorato del
lavoro, l’Amministrazione opererà delle trattenute di garanzia del 20% sul
certificato di pagamento, previa diffida all’appaltatore a corrispondere, entro
o il termine di cinque giorni quanto dovuto o comunque a definire in vertenza
con i lavoratori senza che ciò possa dar titolo a risarcimento di danni od a
pagamento di interessi sulle somme trattenute”.
La norma in buona sostanza riproduce l’art. 7 del
Decreto 19 aprile 2000 n. 145 in vigore che recita:
“1. L’appaltatore deve osservare le norme e
prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla
tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori.
2. A garanzia di tale osservanza, sull’importo netto
progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50 per cento.
Dell’emissione di ogni certificato di pagamento il responsabile del
procedimento provvede a dare comunicazione per iscritto, con avviso di
ricevimento, agli Enti previdenziali e assicurativi, compresa la cassa edile,
ove richiesto.
3. L’Amministrazione dispone il pagamento a valere
sulle ritenute suddette di quanto dovuto per le inadempienze accertate dagli
Enti competenti che ne richiedano il pagamento nelle forme di legge.
4. Le ritenute possono essere svincolate soltanto in
sede di liquidazione del conto finale, dopo l’approvazione del collaudo
provvisorio, ove gli Enti suddetti non abbiano comunicato all’Amministrazione
committente eventuali inadempienze entro il termine di trenta giorni dalla
richiesta del responsabile del procedimento”.
L’Amministrazione quindi non poteva trattenere le
somme maturate dall’appaltatore, se non nel limite di quanto previsto dal
contratto. Ma, in realtà, l’inadempienza dell’Amministrazione si è protratta
oltre le pretese necessità di acquisizione del d.u.r.c.,
tant’è che risultavano ancora non pagati quota parte del IV SAL e l’intero V
SAL.
Omissis.