LL.PP. - LA IRREGOLARITA’ O MANCANZA DEL DURC NON COMPORTA L’INTEGRALE SOSPENSIONE DEI PAGAMENTI

(LODO Roma 17 febbraio 2010 n. 20 — Pres. P. Piscitello — XXX (avv. A. Bivona) c. YYY (avv. G. Rossitto)).

In tema di corrispettivo dell’appalto, il d.u.r.c. irregolare, oppure la mancata produzione dello stesso (situazioni parificate ai fini del pagamento), non comporta la sospensione dell’intero pagamento dell’importo dei lavori effettuati.

Diritto Omissis.

Con il quinto quesito l’attore chiede che il Collegio accerti “se spetta all’impresa XXX il pagamento del credito vantato nei confronti della Stazione appaltante sia a titolo di saldo del 4° S.A.L. (€ 8.573,49) che di integrale liquidazione delle lavorazioni contabilizzate in seno al 5° S.A.L. (pari a € 109.352,33) oltre interessi legali da computarsi ai sensi del D.L.vo n. 231/2002 e rivalutazione dalla data di maturazione del relativo credito e sino all’effettivo soddisfo, per l’effetto condannando il Comune al pagamento di quanto di ragione”.

In proposito, risulta incontestato, che l’Amministrazione comunale abbia contabilizzato lavori che poi non ha pagato all’esecutore, adducendo la mancata allegazione del documento unico di regolarità amministrativa.

Nel merito, ritiene il Collegio che il d.u.r.c. irregolare, oppure la mancanza produzione dello stesso (situazioni parificate ai fini del pagamento), non comporta la sospensione dell’intero pagamento dell’importo dei lavori effettuati.

La normativa di settore infatti, pur richiedendo la produzione del documento ai fini del pagamento, non ha mai preteso la sospensione del pagamento del credito maturato a fronte di realizzazione dei lavori, e di ciò ne è consapevole anche l’Amministrazione comunale che nel contratto di appalto ha inserito apposite norme al riguardo (art. 25.2 e 26 delle disposizioni particolari del contratto).

L’art. 25.2 prevede infatti, che “l’appaltatore dovrà altresì osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti vigenti sull’assunzione, protezione, assicurazione ed assistenza dei lavoratori” e che a garanzia di tali obblighi su ogni pagamento venga effettuata la ritenuta dello 0,50% dell’importo netto progressivo dei lavori.

Il successivo art. 26 prevede, invece, che: “In caso di violazione degli obblighi suddetti, e sempre che la violazione sia stata accertata dall’Amministrazione o denunciata dal competente Ispettorato del lavoro, l’Amministrazione opererà delle trattenute di garanzia del 20% sul certificato di pagamento, previa diffida all’appaltatore a corrispondere, entro o il termine di cinque giorni quanto dovuto o comunque a definire in vertenza con i lavoratori senza che ciò possa dar titolo a risarcimento di danni od a pagamento di interessi sulle somme trattenute”.

La norma in buona sostanza riproduce l’art. 7 del Decreto 19 aprile 2000 n. 145 in vigore che recita:

“1. L’appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori.

2. A garanzia di tale osservanza, sull’importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50 per cento. Dell’emissione di ogni certificato di pagamento il responsabile del procedimento provvede a dare comunicazione per iscritto, con avviso di ricevimento, agli Enti previdenziali e assicurativi, compresa la cassa edile, ove richiesto.

3. L’Amministrazione dispone il pagamento a valere sulle ritenute suddette di quanto dovuto per le inadempienze accertate dagli Enti competenti che ne richiedano il pagamento nelle forme di legge.

4. Le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione del conto finale, dopo l’approvazione del collaudo provvisorio, ove gli Enti suddetti non abbiano comunicato all’Amministrazione committente eventuali inadempienze entro il termine di trenta giorni dalla richiesta del responsabile del procedimento”.

L’Amministrazione quindi non poteva trattenere le somme maturate dall’appaltatore, se non nel limite di quanto previsto dal contratto. Ma, in realtà, l’inadempienza dell’Amministrazione si è protratta oltre le pretese necessità di acquisizione del d.u.r.c., tant’è che risultavano ancora non pagati quota parte del IV SAL e l’intero V SAL.

Omissis.