LL.PP. - I REQUISITI DELL’ART. 38 DEL CODICE DEVONO ESSERE DICHIARATI DAGLI AMMINISTRATORI MUNITI DI RAPPRESENTANZA E DAI DIRETTORI TECNICI
(Consiglio di Stato, Sez. V, 21/10/2011 n. 5638)
L’art. 38 del D. Lgs. N. 163/2006 dispone che le dichiarazioni ivi previste
debbano essere rese, nel caso di società per azioni, “dagli amministratori
muniti di poteri di rappresentanza e dal direttore tecnico” senza fare alcun
riferimento alla figura del Responsabile Tecnico degli impianti. (..) Ciò
posto, secondo il più recente insegnamento della Sezione a cui il Collegio
ritiene di dover aderire, l’individuazione del novero dei soggetti nei cui
confronti il codice dei contratti pone l’onere di dimostrare l’assenza di
fattori pregiudizievoli ai sensi del richiamato art. 38, non è suscettibile di
applicazioni estensive. Così, come correttamente affermato dal primo giudice,
per ciò che specificatamente concerne le società di capitali, sulla base del
portato letterale dell’art. 38 del d.lgs. l’ambito dell’obbligo deve essere
limitato alle due sole categorie degli “amministratori muniti di poteri di
rappresentanza” ovvero del “direttore tecnico” (n.d.r.
riconosciuto in ambito SOA), che sono gli unici soggetti in grado di
determinare in concreto le scelte imprenditoriali e gestionali.